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venerdì 24 febbraio 2012

immobili Rivalutazione valida anche con perizia «post» cessione

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Rivalutazione valida anche con perizia «post» cessione

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, in contrasto con l’orientamento espresso in passato dall’Agenzia delle Entrate

/ Martedì 21 febbraio 2012
La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui all’art. 7 della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002), è valida ed efficace anche se la perizia è asseverata dopo la cessione dei beni, purché entro il termine di legge. Lo ha stabilito, per la prima volta a quanto ci consta nella giurisprudenza di legittimità, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, respingendo, con la sentenza n. 30729 depositata il 30 dicembre 2011, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
La decisione è importante perché è andata nella direzione opposta alla tesi ministeriale, espressa nella circolare n. 15 del 1° febbraio 2002, secondo cui le plusvalenze conseguite prima della data di redazione e giuramento della perizia sono determinate in base ai criteri ordinari dettati dall’art. 68 del TUIR.
Nel caso di specie, un ente non commerciale aveva ceduto a titolo oneroso, in data 15 febbraio 2002, due lotti di terreno, per i quali si era avvalso della procedura di rivalutazione di cui all’art. 7 della L. n. 448/2001. La relativa perizia è stata redatta il 13 febbraio e giurata il 22 febbraio 2002. L’ente, dopo aver appurato che la plusvalenza realizzata dalla cessione dei beni è stata sottoposta a tassazione ordinaria, come se la rivalutazione non fosse stata effettuata, ha presentato richiesta di rimborso per l’imposta versata sulla plusvalenza. L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente non ha risposto alla domanda e l’ente ha proposto ricorso introduttivo contro il rifiuto tacito della restituzione.
Secondo il Fisco, il valore rideterminato può essere assunto quale valore iniziale per il calcolo delle plusvalenze, realizzate dopo l’asseverazione dell’atto di stima, fermo restando il termine di scadenza per il pagamento dell’imposta sostitutiva. Le plusvalenze conseguite prima della redazione e giuramento della perizia, invece, restano determinate secondo i criteri ordinari, “non risultando conforme alla ratio della norma la redazione di valutazioni giurate su beni di cui si è ceduta la titolarità” (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 15 del 1° febbraio 2002, paragrafo 3).
I primi giudici tributari hanno accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla C.T. Reg. dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con la sentenza n. 59/23/07. In buona sostanza, secondo le Commissioni tributarie la norma di legge non esige che la perizia sia redatta e giurata prima della cessione dei beni. In particolare, la Commissione regionale, nel condividere la tesi del contribuente, ha affermato che la funzione della perizia, che è un mero strumento di calcolo, è quella di consentire la corretta determinazione del valore iniziale ai fini della fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 7 della L. n. 448/2001, che consiste nell’applicazione di uno speciale criterio di quantificazione della plusvalenza tassabile. Più precisamente, condizione per l’applicazione di tale criterio è che il valore periziato sia assoggettato all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, mentre il comma 4 dello stesso art. 7 (nel testo all’epoca vigente) disponeva, tra l’altro, che “in ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002”.
La disposizione, dunque, non impone né un collegamento con i tempi del rogito notarile né altri adempimenti. Nel caso di specie, proseguono i supremi giudici tributari di merito, il contribuente ha rispettato il termine di legge (16 dicembre 2002) e ha provveduto al pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta. Sicché la norma “nulla richiede a proposito della relazione temporale tra perizia e rogito di trasferimento, né l’anteriorità della perizia rispetto al rogito”.
La Corte di Cassazione, nell’avvalorare il ragionamento delle Commissioni tributarie, ha ritenuto che la tesi dell’Agenzia delle Entrate non abbia “supporto nel testo normativo” né possa “giovarsi di alcun fondamento logico”. Essa, infatti, è stata espressa in un documento di prassi (la già citata circolare n. 15/2002) che, non costituendo fonte di diritto, non vincola né i contribuenti né (tantomeno) i giudici (conforme, tra le ultime, l’ordinanza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 29401 del 28 dicembre 2011).
Infine, per completezza espositiva, è opportuno ricordare che l’art. 7, comma 2, lett. dd), del DL n. 70/2011 (convertito dalla L. n. 106/2011) ha riaperto i termini per la procedura di rivalutazione e che l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari con la circolare n. 47 del 24 ottobre 2011. La nuova opportunità fiscale riguarda i soggetti che possiedono i beni (partecipazioni e/o terreni) alla data del 1° luglio 2011, mentre la redazione e il giuramento della perizia, nonché il pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta (prima o unica rata), devono essere effettuati entro il termine del 2 luglio 2012, essendo sabato il 30 giugno.
 / Antonio PICCOLO

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