previdenza
L’INPS chiarisce le nuove aliquote contributive per artigiani e commercianti
La circ. 14 fornisce istruzioni alla luce dell’aumento nel 2012, mentre la circ. 16 riguarda gli iscritti alla Gestione separata
Come ogni anno, l’INPS, con le circolari nn. 14 e 16 di ieri, 3 febbraio 2012, ha fornito le indicazioni utili per la determinazione degli obblighi contributivi gravanti, nel 2012, sugli artigiani e commercianti iscritti alle relative Gestioni pensionistiche, nonché sugli iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 335/1995. La contribuzione 2012 per tutti questi lavoratori è caratterizzata da un aumento delle aliquote. Mentre, infatti, nell’anno 2011, non si erano registrati cambiamenti rispetto al 2010, quest’anno i contributi risentono degli incrementi disposti, rispettivamente, dal “Decreto Monti” e dalla Legge di stabilità per il 2012.
Iniziando dagli iscritti alle Gestioni INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, l’art. 24, comma 22, del DL 201/2011 ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche stabilite per tali soggetti siano incrementate dell’1,3% (passando dal 20% al 21,30%) dall’anno 2012 e, successivamente, dello 0,45% fino a raggiungere il livello del 24%. Aumentano, quindi, sia i contributi “fissi” dovuti sul minimale di reddito, da versare in ogni caso, in 4 rate trimestrali, anche in presenza di un reddito d’impresa inferiore, sia i contributi calcolati sulle quote di reddito d’impresa eccedenti il minimale e nei limiti del massimale annuo, da versare in tre rate, due in acconto e una a saldo, in base alla dichiarazione dei redditi. Per l’anno 2012, il reddito minimo annuo, da prendere in considerazione per il calcolo del contributo IVS, è pari a 14.930 euro. L’ammontare del massimale di reddito per l’anno in corso è, invece, pari a 73.673 euro, elevato a 96.149 euro per gli iscritti con decorrenza dal gennaio 1996 o successiva e privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Quanto alle aliquote contributive, accanto all’aumento dell’1,3% sopra evidenziato, resta, peraltro, ferma l’applicazione:
- dell’aumento di un punto percentuale delle aliquote per artigiani e commercianti in caso di reddito eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile, pari, per il 2012, a 44.204 euro (c.d. “primo scaglione”);
- dell’agevolazione a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, per i quali è riconosciuta (fino a tutto il mese in cui l’interessato compia 21 anni) una riduzione dell’aliquota contributiva del 3%;
- con specifico riferimento agli iscritti alla Gestione commercianti, del contributo aggiuntivo dello 0,09% a copertura dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (c.d. “rottamazione dei negozi o delle licenze”), prorogato fino al 31 dicembre 2014.
Ne deriva che le aliquote contributive in discorso risultano fissate, per il 2012, nelle seguenti misure: 21,30% per gli artigiani e 21,39% per i commercianti, sul minimale e sui redditi d’impresa superiori a 14.930 euro e fino a 44.204 euro; 22,30% per gli artigiani e 22,39% per i commercianti, sui redditi d’impresa superiori a 44.204 euro e fino al massimale di reddito imponibile di 73.673 euro (o 96.149 euro). Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore ai 21 anni, tali misure sono ridotte, rispettivamente, al 18,30% e 19,30%, per gli artigiani, e al 18,39% e 19,39%, per i commercianti.
Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata (lavoratori a progetto, co.co.co., professionisti senza Cassa di previdenza di categoria, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, ecc.), l’art. 22, comma 1, della L. 183/2011 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i contributi previdenziali aumentino di un punto percentuale (si veda “Nuovo aumento dei contributi INPS per i collaboratori“ del 17 novembre 2011).
Tale aumento riguarda sia l’aliquota contributiva previdenziale “piena“ prevista per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, la quale passa dal 26% al 27%, sia l’aliquota contributiva previdenziale ridotta prevista per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione, che sale dal 17% al 18%. Solo gli iscritti assoggettati all’aliquota piena continuano, inoltre, ad essere tenuti al versamento di un ulteriore contributo a titolo assistenziale, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, che resta pari allo 0,72% (con conseguente contribuzione totale del 27,72%).
L’INPS, nella circ. 16/2012, comunica poi il nuovo valore del massimale annuo della base imponibile contributiva, oltre il quale il reddito percepito non è più soggetto a contribuzione - pari, per il 2012, a 96.149 euro - e il minimale per l’accredito dei contributi. Va, infatti, ricordato che, in relazione alla Gestione separata, la L. 335/1995 non fissa alcun minimale reddituale. È, tuttavia, previsto che, affinché i contributi vengano accreditati per tutti i mesi dell’anno a cui si riferisce il versamento, sia necessario versare un contribuzione annua minima, che si ottiene applicando l’aliquota contributiva al minimale di reddito stabilito per i commercianti. Come si è visto, per il 2012, tale minimale è di 14.930 euro.
/ Francesca TOSCO
Iniziando dagli iscritti alle Gestioni INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, l’art. 24, comma 22, del DL 201/2011 ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche stabilite per tali soggetti siano incrementate dell’1,3% (passando dal 20% al 21,30%) dall’anno 2012 e, successivamente, dello 0,45% fino a raggiungere il livello del 24%. Aumentano, quindi, sia i contributi “fissi” dovuti sul minimale di reddito, da versare in ogni caso, in 4 rate trimestrali, anche in presenza di un reddito d’impresa inferiore, sia i contributi calcolati sulle quote di reddito d’impresa eccedenti il minimale e nei limiti del massimale annuo, da versare in tre rate, due in acconto e una a saldo, in base alla dichiarazione dei redditi. Per l’anno 2012, il reddito minimo annuo, da prendere in considerazione per il calcolo del contributo IVS, è pari a 14.930 euro. L’ammontare del massimale di reddito per l’anno in corso è, invece, pari a 73.673 euro, elevato a 96.149 euro per gli iscritti con decorrenza dal gennaio 1996 o successiva e privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Quanto alle aliquote contributive, accanto all’aumento dell’1,3% sopra evidenziato, resta, peraltro, ferma l’applicazione:
- dell’aumento di un punto percentuale delle aliquote per artigiani e commercianti in caso di reddito eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile, pari, per il 2012, a 44.204 euro (c.d. “primo scaglione”);
- dell’agevolazione a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, per i quali è riconosciuta (fino a tutto il mese in cui l’interessato compia 21 anni) una riduzione dell’aliquota contributiva del 3%;
- con specifico riferimento agli iscritti alla Gestione commercianti, del contributo aggiuntivo dello 0,09% a copertura dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (c.d. “rottamazione dei negozi o delle licenze”), prorogato fino al 31 dicembre 2014.
Ne deriva che le aliquote contributive in discorso risultano fissate, per il 2012, nelle seguenti misure: 21,30% per gli artigiani e 21,39% per i commercianti, sul minimale e sui redditi d’impresa superiori a 14.930 euro e fino a 44.204 euro; 22,30% per gli artigiani e 22,39% per i commercianti, sui redditi d’impresa superiori a 44.204 euro e fino al massimale di reddito imponibile di 73.673 euro (o 96.149 euro). Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore ai 21 anni, tali misure sono ridotte, rispettivamente, al 18,30% e 19,30%, per gli artigiani, e al 18,39% e 19,39%, per i commercianti.
Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata (lavoratori a progetto, co.co.co., professionisti senza Cassa di previdenza di categoria, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, ecc.), l’art. 22, comma 1, della L. 183/2011 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i contributi previdenziali aumentino di un punto percentuale (si veda “Nuovo aumento dei contributi INPS per i collaboratori“ del 17 novembre 2011).
Tale aumento riguarda sia l’aliquota contributiva previdenziale “piena“ prevista per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, la quale passa dal 26% al 27%, sia l’aliquota contributiva previdenziale ridotta prevista per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione, che sale dal 17% al 18%. Solo gli iscritti assoggettati all’aliquota piena continuano, inoltre, ad essere tenuti al versamento di un ulteriore contributo a titolo assistenziale, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, che resta pari allo 0,72% (con conseguente contribuzione totale del 27,72%).
L’INPS, nella circ. 16/2012, comunica poi il nuovo valore del massimale annuo della base imponibile contributiva, oltre il quale il reddito percepito non è più soggetto a contribuzione - pari, per il 2012, a 96.149 euro - e il minimale per l’accredito dei contributi. Va, infatti, ricordato che, in relazione alla Gestione separata, la L. 335/1995 non fissa alcun minimale reddituale. È, tuttavia, previsto che, affinché i contributi vengano accreditati per tutti i mesi dell’anno a cui si riferisce il versamento, sia necessario versare un contribuzione annua minima, che si ottiene applicando l’aliquota contributiva al minimale di reddito stabilito per i commercianti. Come si è visto, per il 2012, tale minimale è di 14.930 euro.
/ Francesca TOSCO
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