Agevolazioni
L’ACE non incrementa la perdita fiscale dell’esercizio
Le bozze al modello UNICO 2012 SC fanno ritenere che la variazione in diminuzione in argomento non incrementi le perdite
Ai sensi dell’art. 1 del DL n. 201/2011, al fine di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, viene introdotto l’aiuto alla crescita economica (cosiddetto ACE), un meccanismo che prevede la detassazione dei redditi utilizzati per la patrimonializzazione delle imprese.In sostanza, l’ACE si concretizza in una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi, commisurata al nuovo capitale immesso nell’impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. Viene prevista, quindi, l’esclusione dalla base imponibile del reddito d’impresa del rendimento nozionale (fissato al 3% per il primo triennio), riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili accantonati a riserva.
Possono beneficiare della detassazione le società di capitali (spa, sapa, srl), gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, le persone fisiche, snc, sas in contabilità ordinaria (secondo le modalità stabilite nel decreto di prossima emanazione), i soggetti commerciali non residenti, per le attività svolte tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Con riferimento all’ambito temporale, la nuova disposizione decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011; di conseguenza, è possibile usufruirne già in sede di versamento del saldo IRES/IRPEF di UNICO 2012.
Per il 2011, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si determina mediante l’applicazione dell’aliquota del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Nello specifico, rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
Secondo la dottrina, anche gli utili portati a nuovo, facendo parte del patrimonio netto, possono essere considerati riserve. Ciò in quanto si differenziano dalle altre riserve di utili soltanto per il fatto che non sono stati ancora destinati ad uno specifico utilizzo.
Si considerano, invece, variazioni in diminuzione del capitale proprio le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipazioni, gli acquisti di partecipazioni in società controllate, gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Le perdite di esercizio non costituiscono decrementi ai fini dell’agevolazione, in quanto hanno carattere volontario.
ACE come variazione in diminuzione “temperata”
Analizzando le bozze al modello UNICO 2012 SC pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, si osserva che l’ACE viene trattata come una variazione in diminuzione del reddito imponibile da indicare nel rigo RF50. Tuttavia, si tratta di una variazione in diminuzione “temperata”, in quanto la norma afferma che l’importo detassato non può eccedere il reddito complessivo netto dichiarato. Come già osservato su questo quotidiano (si veda “ACE, accantonamenti salvi per gli utili del 2010“ del 17 dicembre 2011) diversamente da altre tipologie di agevolazioni (es. “Tremonti” per gli investimenti), che proprio per effetto della variazione in diminuzione potevano determinare perdite fiscali riportabili in capo ai beneficiari, ciò non vale per l’ACE, che può al massimo azzerare l’imponibile, permettendo all’impresa di scomputare l’importo non utilizzato dal reddito imponibile dei periodi d’imposta successivi (la norma non fissa, al riguardo, limitazioni di carattere temporale).Tale impostazione pare confermata dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi ad oggi pubblicate in bozza: infatti si precisa che, nel rigo RS113, colonna 6, si deve indicare l’importo del rendimento nozionale eccedente quello che è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito nel quadro RF. Tale importo sarà computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi. L’individuazione di un’eccedenza in tale rigo, quindi, conferma che essa non può “trasformarsi” in perdita fiscale.
/ Salvatore SANNA
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