Fermi e ipoteche
Tuttavia, fino ad ora, nulla era stato detto in merito ad altre frequenti controversie quali, ad esempio, i ricorsi contro fermi amministrativi e le ipoteche, per i quali era sorto il dubbio se dovessero scontare il contributo in misura fissa ovvero osservando altri parametri.
Rispondendo nel corso del Telefisco il Ministero ha precisato che, in ipotesi di impugnazione dell'avviso di fermo amministrativo e di ipoteca, occorre fare riferimento al valore dei crediti tributari elencati nella comunicazione del fermo o dell'ipoteca. In particolare, il Dipartimento delle Finanze, dopo aver premesso che l'avviso di fermo e l'iscrizione di ipoteca sono atti prodromici alla riscossione coattiva dei crediti tributari, e che detti atti sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ha chiarito che ai fini della quantificazione del contributo unificato occorre tener conto del valore dei soli crediti tributari elencati nella comunicazione del fermo o dell'ipoteca.
Pertanto, nel valore della controversia non devono essere inclusi i crediti di altra natura, quali, ad esempio, quelli previdenziali e quelli derivanti dalle violazioni del Codice della strada, ancorché detti crediti concorrano a formare il valore complessivo posto a base della misura cautelare.
Qualora il fermo e l'ipoteca siano stati, invece, iscritti con riguardo a più cartelle di pagamento, ma impugnati per presunti vizi afferenti solo ad alcune di esse, il valore della controversia sarà quello correlato ai "crediti tributari" elencati nelle sole cartelle che il ricorrente ritiene viziate.
L'appello
Il Ministero ha poi fornito un altro interessante chiarimento che concerne i casi in cui, in sede di appello, la somma del valore dell'appello principale e di quello incidentale rientrano nel medesimo scaglione
Più in particolare è stato posto il seguente esempio: valore controversia 200mila euro (contributo unificato di 500 euro, scaglione da 75mila euro a 200mila euro), l'amministrazione appella la sentenza di primo grado per un valore di 120mila euro "prenotando" a debito 500 euro di contributo unificato, il contribuente presenta appello incidentale per 80mila euro.
È stato quindi chiesto se il contribuente debba versare o meno il contributo di 500 euro per la sua parte, atteso che rientra nel medesimo scaglione per il quale già ha prenotato a debito il contributo l'amministrazione appellante
La risposta del Mef chiarisce che il contribuente è comunque tenuto (per un valore di 80mila euro), a versare il contributo unificato commisurato alla parte del valore della sentenza di primo grado (80mila euro) oggetto dell'impugnativa.
Secondo il Dipartimento tale soluzione è conforme alla ratio della norma che obbliga anche l'appellante incidentale al pagamento del contributo unificato, in quanto risulta ampliato il thema decidendum (ndr: il materiale sul quale il giudice si troverà a decidere) della controversia.
Sul punto occorre sottolineare che certamente il thema decidendum è ampliato ma esso rientra sempre in uno scaglione per il quale il contributo unificato è stato già corrisposto. In sostanza, sotto il profilo del valore della controversia, non vi è un ampliamento in quanto l'appello incidentale, proposto dal contribuente, concerne un importo che comunque rientra nello stesso scaglione.
Alla luce di tale interpretazione, benché il valore complessivo della causa sia di 200mila euro, alla fine l'erario incassa non il contributo previsto dallo scaglione (500 euro) ma esattamente il doppio (mille euro) solo perché l'appello ha riguardato due parti differenti. La soluzione appare obiettivamente opinabile: basti pensare che se l'appello fosse stato proposto soltanto da una parte ma per l'importo complessivo (nell'esempio 200mila euro) avrebbe pagato 500 euro e non mille.
fonte:http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-29/fermo-ipoteca-lite-costosa-081233.shtml?uuid=Aarg8pjE
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