Definizione agevolata delle sanzioni entro il termine per presentare il ricorso
L’esito negativo dell’accertamento con adesione non preclude il beneficio per il contribuente
Via libera alla possibilità di definizione delle sole sanzioni tributarie, che corredano l’atto impositivo, nel caso in cui l’esito dell’accertamento con adesione avviato dal contribuente si concluda con un nulla di fatto: è un’ulteriore risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco 2012, che dovrebbe essere oggetto di successiva ratifica con la diramazione della consueta circolare.La fattispecie in esame riguarda il caso di un avviso di accertamento con il quale sono irrogate le sanzioni derivanti dalle violazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria: come noto, per effetto del DL n. 98/2011, il procedimento di “irrogazione immediata” delle sanzioni tributarie, di cui all’articolo 17 del DLgs. n. 472/1997, è divenuto ormai obbligatorio, con la contestuale scomparsa dell’atto di contestazione delle sanzioni previsto, invece, dal precedente articolo 16.
In sostanza, venendo meno la possibilità per l’Ufficio di notificare l’atto di contestazione, il quale permetteva al destinatario la produzione di memorie difensive che l’Ufficio era tenuto a considerare tanto in caso di atto confermativo quanto modificativo del precedente, l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono determina un sostanziale “unicum” con l’avviso di accertamento.
La problematica sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate concerne la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni, nell’attuale misura di un terzo del minimo edittale, per continuare eventualmente la lite dinanzi al Giudice tributario, seppure limitatamente al tributo o ai tributi oggetto di contestazione: una strategia, questa, che non di rado viene posta in essere dal contribuente, consapevole dell’aleatorietà del giudizio tributario che lo riguarda, e che, con la definizione agevolata, quale che sia l’esito del giudizio, “incassa” la riduzione di due terzi delle sanzioni irrogate dall’Ufficio.
Il tutto con riferimento ai casi in cui il soggetto accertato, avendo presentato l’istanza di accertamento con adesione, non raggiunga un accordo con l’Ufficio impositore quanto alla definizione mediata della pretesa: sorgeva, in proposito, il dubbio se risultasse possibile accedere al beneficio di legge in pendenza del termine per la presentazione del ricorso, ovvero se la definizione dovesse ritenersi esclusivamente ancorata al termine dei sessanta giorni successivi alla notificazione dell’atto impositivo.
Profili di “convenienza” da valutare successivamente al contraddittorio
L’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che il vigente comma 2 dell’art. 17 del DLgs. n. 472/1997 ammette la definizione in maniera agevolata delle sole sanzioni, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso: proprio il riferimento a quest’ultimo termine è relativo tanto all’avviso di accertamento del tributo quanto all’irrogazione contestuale delle relative sanzioni.E non essendo prevista espressamente alcuna esclusione dalla possibilità di definizione agevolata delle sanzioni, la riduzione della loro misura ad un terzo del minimo resta una delle possibilità riconosciute al contribuente, sin tanto che non sia spirato il termine per la presentazione del ricorso.
La conseguenza, in termini pratici, è che il contribuente potrà prendere in considerazione la definizione laddove ravvisi profili di “convenienza” successivamente al contraddittorio che si è concluso con esito negativo. Ciò anche in ragione del fatto che un’opportunità del genere non dovrebbe mai configurare, agli occhi del Giudice chiamato a decidere sulla debenza delle sole maggiori imposte, una sostanziale acquiescenza alle tesi e ai contenuti dell’atto impositivo corredato dalle sanzioni oggetto della definizione effettuata
/ Carlo NOCERA
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