Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

venerdì 17 febbraio 2012

Contenzioso : da chiarire il valore della lite negli accertamenti su perdite fiscali


Per il reclamo, da chiarire il valore della lite negli accertamenti su perdite fiscali

L’unico chiarimento applicabile è la circolare 291 del 1996, che porterebbe però a conseguenze discriminatorie tra contribuenti

/ Mercoledì 15 febbraio 2012
Come detto varie volte, a partire dagli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.000 euro e notificati dal 1° aprile di quest’anno, il contribuente, in luogo del ricorso, è tenuto a presentare il reclamo, che, se ha esito negativo, si converte in ricorso.
Il requisito principale per delineare la reclamabilità dell’atto è il valore, che non deve essere superiore a 20.000 euro: per la determinazione di ciò, ci si deve riferire all’art. 12, comma 5 del DLgs. 546/92, norma pensata per l’assistenza tecnica, che mal si presta a diversi istituti.
È interessante notare come il Legislatore, inesorabilmente, continui ad utilizzare il riferimento a tale articolo, che, dopo aver comportato problemi per il contributo unificato atti giudiziari, ora li causa per il reclamo.
Il valore è determinato, stante il rinvio all’art. 12, con riferimento alla maggiore imposta accertata, al netto di sanzioni e interessi.
Quid iuris in caso di perdite fiscali, ove l’accertamento si chiude con una minor perdita?
A suo tempo, la circolare 18 dicembre 96 n. 291 aveva palesato la necessità di prendere come riferimento:
- l’imposta virtuale, calcolata sulla differenza tra la perdita dichiarata e la minor perdita accertata;
- ovvero la maggiore imposta effettiva, nel caso in cui sia accertato un reddito imponibile in luogo della perdita dichiarata.
Il suddetto criterio, se ha causato poche questioni in merito all’art. 12 del DLgs. 546/92, siccome la delineazione dei casi in cui non è necessaria l’assistenza tecnica non è di certo uno dei problemi più sentiti del contenzioso tributario, ne comporta invece molte per il reclamo.
Si supponga che la società di capitali Alfa riceva un accertamento sull’annualità 2008, con cui vengono accertati maggiori ricavi per 200.000 euro. In dichiarazione è stata indicata una perdita fiscale di 250.000 euro, per cui la rettifica si conclude con una minor perdita di 50.000 euro, senza liquidazione di alcuna imposta.
La società di capitali Beta, invece, riceve un atto sempre sul 2008 con cui vengono accertati maggiori ricavi per 300.000 euro; in dichiarazione è sempre indicata una perdita fiscale di 250.000 euro, per cui l’accertamento si chiude con un utile di 50.000 euro.
Applicando il criterio fatto proprio dal Fisco, ne deriva che:
- per la società Alfa, il valore della lite è pari a 55.000 euro (200.000 x 27,5%, aliquota IRES vigente nel periodo d’imposta 2008), quindi l’atto non è reclamabile;
- per la società Beta, il valore della lite è pari a 13.750 euro (50.000 x 27,5%), quindi l’atto è reclamabile.
Necessario determinare l’imposta virtuale
È palese l’irrazionalità della conclusione cui si perviene, in quanto, adottando tale criterio, sarebbe più elevato il valore della lite ove vengono accertati maggiori ricavi per 200.000 euro, anziché quello con cui i maggiori ricavi accertati sono pari a 300.000 euro.
Per evitare simili effetti, si potrebbe affermare la necessità di calcolare l’imposta virtuale sugli accertamenti di minor perdita, ma, ove dalla rettifica scaturisca un utile, l’esigenza di sommare all’imposta effettivamente richiesta quella virtuale.
Così, entrambe le società sarebbero escluse dalla procedura di reclamo, per la seguente ragione:
- il valore della lite, per la società Alfa, sarebbe sempre pari a 55.000 euro (200.000 x 27,5%);
- il valore della lite, per la società Beta, sarebbe pari a 82.500 euro (300.000 x 27,5%).
Nel caso dell’IRPEF, la questione è più complessa, in quanto occorrerebbe, mediante una finzione giuridica, applicare le aliquote per scaglioni, considerando unitamente sia la parte di accertamento con cui è stata disconosciuta interamente la perdita sia la parte di provvedimento in utile.
 / Alfio CISSELLO e Silvia LATORRACA
FONTE : EUTEKNE

Nessun commento:

Posta un commento