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mercoledì 1 febbraio 2012

Nuovi minimi: accesso al regime più flessibile

Nuovi minimi: accesso al regime più flessibile

Accesso al regime dei minimi se il contribuente ha svolto un'altra attività, cessata però da oltre tre anni, anche se i periodi di imposta interi di inattività sono solo due. Lo ha precisato l'agenzia delle Entrate in occasione della manifestazione Telefisco 2012. Si tratta del nuovo requisito di accesso secondo il quale il contribuente minimo non deve aver svolto nei tre anni precedenti altra attività professionale o di impresa (articolo 27, lettera a del Dl 98/2011).

Il caso proposto era quello di un contribuente che aveva cessato la precedente attività a maggio 2006 e la aveva ripresa a giugno 2009. Questo contribuente aveva presentato la dichiarazione Iva e redditi sia per l'anno 2006 che per l'anno 2009 e quindi, in pratica, i periodi di imposta di inattività sarebbero soltanto due. Però l'Agenzia è stata chiara nel precisare che essendo passati tre anni (di calendario) dalla precedente cessazione di attività, è possibile accedere al regime dei minimi. Nell'occasione è stato confermato che l'impedimento all'accesso al regime agevolato deriva dall'effettivo svolgimento dell'attività nel triennio precedente. Quindi, ad esempio, il possesso di una partita Iva inattiva non preclude l'accesso al regime agevolato.

Si ricorda che il Provvedimento della'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820 ha precisato che le persone fisiche che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007, possono accedere al regime dei minimi indipendentemente dal regime contabile applicato negli anni precedenti. Ovviamente il nuovo regime può avere una durata non superiore a cinque anni compreso quello di inizio della attività, ma per i contribuenti giovani il regime si può protrarre fino al compimento dei 35 anni di età.

Ne consegue che negli anni precedenti il contribuente può, ad esempio, aver applicato il regime semplificato, o quello delle nuove iniziative produttive e questo non preclude di transitare nel 2012 nel regime dei minimi, avendone i requisiti. Fa eccezione il caso del soggetto che avendo iniziato l'attività dal 2008 ha optato per il regime ordinario (comma 110, articolo 1, legge 244/2007); in questo caso, il contribuente deve rispettare il vincolo triennale. Scaduto il triennio il contribuente può aderire al regime dei minimi per i rimanenti anni mancanti al compimento del quinquennio. Questa interpretazione fornita nel Provvedimento dell'Agenzia appare, però, incoerente con la precisazione contenuta nel medesimo provvedimento in base alla quale coloro che per scelta oppure a seguito di una causa di esclusione cessano di applicare il regime agevolato, non possono più rientrarvi. La lettura di questa sovrapposizione potrebbe essere questa: i soggetti nati fiscalmente dal 2008 in poi e che non hanno mai applicato il regime dei minimi avendo optato per altro regime, dopo il vincolo triennale possono accedervi per gli anni mancanti alla fine del quinquennio od al compimento dei 35 anni di età. Invece, se in qualcuno degli anni trascorsi il contribuente ha applicato il regime dei minimi e poi ne è uscito, non può più rientrarvi.

Rimane, infine, l'incertezza dell'applicazione del regime agevolato per il soggetto (ad esempio, un medico) che andato in pensione inizia la libera professione. Interpretando letteralmente la norma contenuta nella lettera b) dell'articolo 27, che vieta il regime in caso di mera prosecuzione dell'attività svolta come lavoratore dipendente, questo contribuente sarebbe escluso. Però questa norma ha carattere antielusivo, come precisato dalla circolare 8/E/2001 e vuole evitare gli abusi dei contribuenti che potrebbero di fatto continuare a esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo. Secondo l'Agenzia è da ritenersi certamente mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quella che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. Questa situazione non si verifica per il pensionato. Però l'Agenzia con il provvedimento del 22 dicembre scorso ha concesso ampia libertà di accedere al regime dei minimi ai dipendenti licenziati o in mobilità senza chiarire nulla in merito agli altri rapporti di lavoro cessati (ad esempio, i pensionati) creando, di fatto, su questi ultimi un'incertezza che prima non c'era.


29 gennaio 2012
 di Gian Paolo Tosoni
 fonte:http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-29/nuovi-minimi-accesso-regime-081226.shtml?uuid=Aab17pjE

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