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venerdì 24 febbraio 2012

iva

«Spesometro», nuovo invio senza annullamenti

Dopo i chiarimenti dell’Agenzia sulle operazioni per l’anno 2010, chi vuole inviare una nuova comunicazione non deve annullare la precedente
/ Giovedì 23 febbraio 2012
A seguito dei numerosi chiarimenti intervenuti a ridosso della scadenza del 31 gennaio 2012 da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle modalità di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, per l’anno 2010, numerosi contribuenti hanno ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla comunicazione già presentata entro il predetto termine del 31 gennaio scorso.
A tale proposito, il punto 4.4. del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 stabilisce che “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati”.
Secondo tale disposizione, quindi, il soggetto che ha presentato tempestivamente la comunicazione (e quindi entro il 31 gennaio 2012, per l’anno 2010) può, entro trenta giorni dallo scadere del predetto termine (entro il 1° marzo 2012), presentare una “nuova” comunicazione, senza applicazione di sanzioni, purché sussistano le seguenti condizioni:
- la comunicazione inviata sostituisce una precedente comunicazione presentata entro i termini previsti;
- il periodo di riferimento della comunicazione sostitutiva deve riferirsi al medesimo periodo della comunicazione originariamente trasmessa;
- l’invio della comunicazione sostitutiva deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine originario;
- prima dell’invio della comunicazione sostitutiva, il soggetto deve procedere all’annullamento della precedente comunicazione.
Successivamente, con il provvedimento direttoriale del 16 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate, nel disporre la proroga del termine di presentazione della comunicazione per l’anno 2010 al 31 dicembre 2011 (scadenza successivamente prorogata ulteriormente al 31 gennaio 2012), ha sostituito integralmente le specifiche tecniche da seguire per l’invio telematico della comunicazione in oggetto, non richiedendo più, per l’invio di una comunicazione sostitutiva entro i 30 giorni dallo scadere del termine, il previo annullamento della comunicazione in precedenza inviata.
Il cambiamento della procedura descritta, tuttavia, non è stata esplicitata nel contenuto del provvedimento del 16 settembre 2011, in cui, come detto, l’Agenzia ha solamente disposto l’integrale sostituzione delle specifiche tecniche per l’invio della comunicazione, senza modificare in alcun modo il disposto del punto 4.4 del provvedimento del 22 dicembre 2010. Da ciò ne è derivato che numerosi contribuenti, assistiti dai propri professionisti di fiducia, hanno proceduto seguendo le originarie indicazioni disposte dal predetto punto 4.4, annullando previamente la comunicazione inviata al fine di poterla sostituire con una nuova comunicazione (corretta).
Tuttavia, a seguito delle descritte modifiche delle specifiche tecniche per l’invio, disposte con il provvedimento del 16 settembre 2011, si trovano ora ad aver annullato il precedente invio, con la conseguenza che la comunicazione sostitutiva (da inviare, come detto, entro il prossimo 1° marzo) risulterebbe presentata oltre il termine del 31 gennaio 2012.
Resta fermo l’obbligo di conservazione delle ricevute telematiche
Sul punto, però, a seguito dell’invio di una specifica richiesta alla Direzione Centrale Accertamento, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, fermo restando l’obbligo di conservazione delle ricevute telematiche relative alla comunicazione originariamente inviata, e dell’annullamento della stessa, si può procedere all’invio ordinario di una nuova comunicazione, sia pure oltre il termine originario.
Tale comunicazione, infatti, sarà elaborata e la presunta tardività della stessa (a seguito dell’annullamento di quella originaria) potrà essere sanata dal contribuente mediante esibizione delle ricevute telematiche, che costituiscono prova dell’avvenuto invio della comunicazione entro il termine del 31 gennaio 2012. Resta fermo che, per coloro che nei prossimi giorni intendono presentare una comunicazione in sostituzione della precedente, non è necessario procedere all’annullamento della comunicazione originaria, ma è sufficiente inviare una comunicazione sostitutiva.

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