iva
Sanzioni «sospese» per lo spesometro
Secondo l’Assonime, eventuali comportamenti non conformi alle numerosissime istruzioni ufficiali non dovrebbero essere sanzionati
Con la circolare n. 4 di ieri, 16 febbraio, l’Assonime ha fatto il punto sugli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cosiddetto “spesometro”).
Tra i vari aspetti esaminati nel documento, è certamente da segnalare l’intervento in materia di sanzioni.
In base all’art. 21 del DL 78/2010, nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (da 258 a 2.065 euro).
È ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ex art. 16 comma 3 del richiamato Decreto.
Secondo l’Assonime, è ragionevole ritenere che, almeno nella prima fase di applicazione delle disposizioni sul nuovo obbligo, eventuali comportamenti che non risultino conformi ai molteplici chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate tra dicembre 2010 e gennaio 2012 non vengano sanzionati.
In tali casi si dovrebbe applicare l’art. 10 comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, in base al quale non sono comunque irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
In effetti, la circolare Assonime ripercorre l’evoluzione normativa e interpretativa dell’adempimento, partendo dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 fino agli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia a gennaio 2012, in occasione degli incontri organizzati dalla stampa specializzata.
L’Associazione osserva che, al di là del merito, la mole di interventi è indice di una complessità e onerosità per le imprese (e per i professionisti, ndr) non in linea con le più volte richiamate esigenze di semplificazione degli obblighi fiscali.
A questo proposito, viene sollecitato il Legislatore ad intervenire, tra l’altro, lasciando libertà al contribuente in ordine alla possibilità di inserire o meno nella comunicazione le operazioni sotto soglia (3.000 euro per le operazioni con obbligo di fattura).
Pertanto, sussistendo “obiettive condizioni di incertezza” richiamate dallo Statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non avrebbe dovuto applicare le sanzioni per eventuali violazioni relative alla compilazione dei primi modelli di comunicazione. Ciò a condizione che i contribuenti provvedessero a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.
In merito, Assonime ricorda che il punto 4.4 del provvedimento del 22 dicembre 2010 consente la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Tale operazione non dà luogo all’applicazione di alcuna sanzione (circ. Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011 n. 24).
Pertanto, è possibile rettificare la comunicazione relativa all’anno 2010 inviando una nuova comunicazione entro il prossimo 1° marzo 2012.
FONTE : EUTEKNE
Tra i vari aspetti esaminati nel documento, è certamente da segnalare l’intervento in materia di sanzioni.
In base all’art. 21 del DL 78/2010, nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (da 258 a 2.065 euro).
È ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ex art. 16 comma 3 del richiamato Decreto.
Secondo l’Assonime, è ragionevole ritenere che, almeno nella prima fase di applicazione delle disposizioni sul nuovo obbligo, eventuali comportamenti che non risultino conformi ai molteplici chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate tra dicembre 2010 e gennaio 2012 non vengano sanzionati.
In tali casi si dovrebbe applicare l’art. 10 comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, in base al quale non sono comunque irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
In effetti, la circolare Assonime ripercorre l’evoluzione normativa e interpretativa dell’adempimento, partendo dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 fino agli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia a gennaio 2012, in occasione degli incontri organizzati dalla stampa specializzata.
L’Associazione osserva che, al di là del merito, la mole di interventi è indice di una complessità e onerosità per le imprese (e per i professionisti, ndr) non in linea con le più volte richiamate esigenze di semplificazione degli obblighi fiscali.
A questo proposito, viene sollecitato il Legislatore ad intervenire, tra l’altro, lasciando libertà al contribuente in ordine alla possibilità di inserire o meno nella comunicazione le operazioni sotto soglia (3.000 euro per le operazioni con obbligo di fattura).
Sospensione simile per le comunicazioni “black list”
Già con riferimento alle comunicazioni black list, l’Agenzia delle Entrate (circ. 28 ottobre 2010 n. 54) aveva osservato che, tenuto conto del carattere di novità dell’adempimento e in considerazione delle difficoltà che gli operatori si erano trovati a gestire per l’individuazione dei dati rilevanti, fosse ragionevole ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati potessero incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione.Pertanto, sussistendo “obiettive condizioni di incertezza” richiamate dallo Statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non avrebbe dovuto applicare le sanzioni per eventuali violazioni relative alla compilazione dei primi modelli di comunicazione. Ciò a condizione che i contribuenti provvedessero a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.
In merito, Assonime ricorda che il punto 4.4 del provvedimento del 22 dicembre 2010 consente la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Tale operazione non dà luogo all’applicazione di alcuna sanzione (circ. Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011 n. 24).
Pertanto, è possibile rettificare la comunicazione relativa all’anno 2010 inviando una nuova comunicazione entro il prossimo 1° marzo 2012.
FONTE : EUTEKNE
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