Legittima la compensazione per i versamenti negli accertamenti «esecutivi»
Anche quando il contribuente è inadempiente, le somme da versare possono essere compensate, come avviene nel ruolo
Nonostante non sia ancora stata emanata alcuna circolare illustrativa del neointrodotto sistema degli accertamenti esecutivi, ma solo una nota operativa peraltro già oggetto di apposita scheda Eutekne, pare possibile affermare che le somme da versare in seguito alla notifica di un accertamento esecutivo possano essere compensate con crediti disponibili nel modello F24, in quanto tale facoltà è insita nel sistema dei versamenti unificati di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, non essendo ravvisabile alcun disposto normativo contrario.
La possibilità, per i versamenti di imposte sui redditi, circa l’utilizzo della compensazione è un principio ormai pacifico: non a caso, essa è stata ammessa in via normativa per la definizione agevolata delle sanzioni, per l’accertamento con adesione e per la conciliazione giudiziale (si veda il DM del 31 marzo 2000).
Conscia di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il pagamento mediante compensazione è legittimo anche per gli istituti che sono stati introdotti successivamente al citato decreto, come per il caso dei versamenti conseguenti all’adesione, ad opera del contribuente, all’invito al contraddittorio (circolare n. 4 del 2009, § 2.4).
Del resto, ove il Legislatore ha inteso inibire la compensazione, lo ha fatto espressamente, in quanto si tratta di istituire un’eccezione alla regola generale, come è successo per i pagamenti delle somme relative alla definizione delle liti pendenti (art. 16 della L. n. 289/2002, richiamato dall’art. 39 del DL 98/2011).
Infine, la stessa Agenzia delle Entrate (circ. 11 marzo 2011 n. 13 § 5) ha affermato che i debiti derivanti dalla notifica delle cartelle di pagamento possono essere estinti mediante compensazione anche quando la cartella di pagamento non è scaduta (ossia prima dei sessanta giorni), il che può facilmente essere esteso al caso degli accertamenti esecutivi.
Quanto esposto porta a sostenere che, anche per i neointrodotti accertamenti esecutivi, non vi sono elementi ostativi alla compensazione, sempre che, ovviamente, non vi siano inibizioni derivanti da ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010), oppure dall’utilizzo in compensazione dei crediti IVA (art. 10 del DL 78/2009).
Come noto, il contribuente deve versare gli importi con il modello F24 (per la totalità o per un terzo, a seconda del fatto che sia stato o meno presentato ricorso) entro il termine per il ricorso.
In caso di inadempienza, non vi è più la cartella di pagamento, ma l’affidamento delle somme ad Equitalia, che, di norma, non può avvenire prima del decorso di trenta giorni dal termine ultimo per il ricorso, quindi decorsi novanta giorni dalla notifica dell’accertamento.
Anche in tal caso, la compensazione è ammessa, siccome la prevede l’art. 1, comma 2, del decreto del 10 febbraio 2011 (attuativo dell’art. 31 del DL 78/2010, che ha introdotto la possibilità di compensazione tra debiti iscritti a ruolo e crediti vantati dal contribuente), mediante un espresso rinvio ai crediti affidati in carico ad Equitalia ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010.
/ Giancarlo ALLIONE e Massimo NEGRO
La possibilità, per i versamenti di imposte sui redditi, circa l’utilizzo della compensazione è un principio ormai pacifico: non a caso, essa è stata ammessa in via normativa per la definizione agevolata delle sanzioni, per l’accertamento con adesione e per la conciliazione giudiziale (si veda il DM del 31 marzo 2000).
Conscia di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il pagamento mediante compensazione è legittimo anche per gli istituti che sono stati introdotti successivamente al citato decreto, come per il caso dei versamenti conseguenti all’adesione, ad opera del contribuente, all’invito al contraddittorio (circolare n. 4 del 2009, § 2.4).
Del resto, ove il Legislatore ha inteso inibire la compensazione, lo ha fatto espressamente, in quanto si tratta di istituire un’eccezione alla regola generale, come è successo per i pagamenti delle somme relative alla definizione delle liti pendenti (art. 16 della L. n. 289/2002, richiamato dall’art. 39 del DL 98/2011).
Infine, la stessa Agenzia delle Entrate (circ. 11 marzo 2011 n. 13 § 5) ha affermato che i debiti derivanti dalla notifica delle cartelle di pagamento possono essere estinti mediante compensazione anche quando la cartella di pagamento non è scaduta (ossia prima dei sessanta giorni), il che può facilmente essere esteso al caso degli accertamenti esecutivi.
Quanto esposto porta a sostenere che, anche per i neointrodotti accertamenti esecutivi, non vi sono elementi ostativi alla compensazione, sempre che, ovviamente, non vi siano inibizioni derivanti da ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010), oppure dall’utilizzo in compensazione dei crediti IVA (art. 10 del DL 78/2009).
L’Agenzia ammette la compensazione nell’adesione agli inviti
Vi è ancora un aspetto da tenere presente, che riguarda la fase “patologica” del neointrodotto sistema degli accertamenti “esecutivi”.Come noto, il contribuente deve versare gli importi con il modello F24 (per la totalità o per un terzo, a seconda del fatto che sia stato o meno presentato ricorso) entro il termine per il ricorso.
In caso di inadempienza, non vi è più la cartella di pagamento, ma l’affidamento delle somme ad Equitalia, che, di norma, non può avvenire prima del decorso di trenta giorni dal termine ultimo per il ricorso, quindi decorsi novanta giorni dalla notifica dell’accertamento.
Anche in tal caso, la compensazione è ammessa, siccome la prevede l’art. 1, comma 2, del decreto del 10 febbraio 2011 (attuativo dell’art. 31 del DL 78/2010, che ha introdotto la possibilità di compensazione tra debiti iscritti a ruolo e crediti vantati dal contribuente), mediante un espresso rinvio ai crediti affidati in carico ad Equitalia ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010.
/ Giancarlo ALLIONE e Massimo NEGRO
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