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mercoledì 1 febbraio 2012

Contributo unificato sul credito tutelato


Contributo unificato sul credito tutelato

Il Ministero dell’Economia, in occasione di Telefisco 2012, respinge la tesi del valore indeterminabile nel caso di fermo ed ipoteca

/ Lunedì 30 gennaio 2012
In occasione di Telefisco 2012, al Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state poste due importanti domande sul computo del contributo unificato atti giudiziari, concernenti la determinazione del contributo nel caso di ricorso contro il fermo di beni mobili registrati/ipoteca esattoriale e di appello presentato da entrambe le parti (c.d. “soccombenza parziale”).
Decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o novanta giorni dalla notifica dell’accertamento “esecutivo”, Equitalia, in costanza dei presupposti di legge, può adottare il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca esattoriale, misure cautelari atte a garantire il credito affidato, che ben può provenire da diversi enti (Entrate, Dogane, INPS, Antitrust).
I suddetti provvedimenti possono essere impugnati dinanzi alle Commissioni tributarie, così come prevede l’art. 19 del DLgs. 546/92.
Per determinare il contributo unificato occorre riferirsi alla tabella indicata nell’art. 13 co. 6-quater del DPR 115/2002, ove si fa riferimento all’art. 12 del DLgs. 546/92 (in sostanza, si vaglia la sola maggiore imposta richiesta nell’atto, al netto di sanzioni e interessi).
Tuttavia, vi è una tassa fissa di 120,00 euro per i ricorsi contro i provvedimenti di valore indeterminabile, quali possono essere gli atti di classamento e di revoca delle partite IVA inattive.
Nel caso del fermo e dell’ipoteca, per la quantificazione del contributo si può optare sia per il riferimento al credito tutelato sia per il valore indeterminabile della causa.
Confermando quanto sostenuto in un precedente intervento (si veda “Contributo unificato da chiarire nei ricorsi contro fermi e ipoteche” del 27 luglio 2011), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha specificato, da un lato, che occorre vagliare l’entità del credito tutelato, dall’altro, che per credito tutelato si intende il solo credito di natura tributaria, con esclusione dei crediti portati a riscossione da altri enti impositori.
Quindi, esemplificando, a fronte di una cartella di pagamento che porta a riscossione ruoli IVA per un valore di euro 300.000,00, il contributo è pari a 1.500,00 euro (controversia di valore superiore a 200.000 euro), e non pari a 120,00 euro (atti di valore indeterminabile).
Esclusi dal computo i crediti non tributari
La risposta del Ministero chiarisce, come detto, che “occorre tenere conto del valore dei soli crediti tributari elencati nella comunicazione del fermo o dell’ipoteca. Pertanto, nel valore della controversia non devono essere inclusi i crediti di altra natura, quali, ad esempio, quelli di natura previdenziale e quelli derivanti dalle violazioni del codice della strada, ancorchè detti crediti concorrano  a formare il valore complessivo posto a base della misura cautelare”.
Quindi, riprendendo l’esempio di prima, se la cartella di pagamento porta a riscossione ruoli INPS per 200.000,00 euro e ruoli IVA per 100.000 euro, il contributo è dovuto nella misura di 500,00 euro, in quanto si passa nello scaglione inferiore.
Una precisazione alla risposta del Ministero concerne le sanzioni amministrative, che, eccezion fatta per i ruoli derivanti da atti irrogativi di sole sanzioni, non dovrebbero concorrere a formare il valore della controversia, come detto chiaramente dall’art. 12 del DLgs. 546/92.
Pertanto, se si propone ricorso contro un’ipoteca, occorrerebbe calcolare il credito tributario portato a riscossione dalle diverse cartelle di pagamento o dagli affidamenti dei crediti (accertamenti esecutivi) con l’eccezione dei crediti derivanti da sanzioni amministrative, e poi procedere alla quantificazione in forza dell’art. 13 del DPR 115/2002.
 / Alfio CISSELLO

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