IRAP
Calcolo dell’IRAP in base al bilancio: opzione entro il 29 febbraio 2012
La facoltà è riservata agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria
Entro il 29 febbraio 2012, le società di persone commerciali (snc, sas ed equiparate) e gli imprenditori individuali possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97). Trattandosi di anno bisestile, infatti, il sessantesimo giorno dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione scade proprio in tale data e non, come di consueto, il 1° marzo.
A tal fine, occorre inviare l’apposito modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati).
L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e, al termine del triennio, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, sempre che l’impresa non opti nuovamente per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali.
Per questo, nonostante il termine ultimo sia ancora lontano, occorre muoversi per tempo: infatti, i soggetti che intendono esercitare la scelta devono valutare l’eventuale risparmio fiscale da essa derivante, tenuto conto delle differenti modalità di determinazione del valore della produzione netta in capo alle società di capitali, da un lato, e alle società di persone commerciali e agli imprenditori individuali, dall’altro.
Innanzitutto, sono diversi i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione della base imponibile. Ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali e patrimoniali rilevano solo per le società di capitali, mentre sono irrilevanti per le società di persone e gli imprenditori individuali (in assenza di opzione).
In secondo luogo, occorre considerare il differente ammontare imponibile e deducibile dei componenti positivi e negativi rilevanti. Infatti, mentre per le società di capitali questi ultimi sono assunti – di regola – così come risultanti dal Conto economico, per le società di persone e gli imprenditori individuali (in assenza di opzione) i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile continuano a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi.
Tale valutazione dovrà interessare l’intero triennio oggetto di opzione.
La facoltà in esame è riservata ai contribuenti in regime di contabilità ordinaria, a nulla rilevando che detto regime sia applicato per obbligo o per opzione. Pertanto, la possibilità di determinare la base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali è comunque esclusa per i soggetti in contabilità semplificata (ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/73).
Così, l’opzione esercitata entro il prossimo 29 febbraio 2012 sarà valida per il triennio 2012-2014 e, per lo stesso periodo, la società di persone o l’imprenditore individuale deve restare in contabilità ordinaria, anche se, per ipotesi, a partire dal 2013 dovesse ricadere naturalmente in quello di contabilità semplificata. Entro il 1° marzo 2015, sarà necessario ripresentare l’istanza soltanto se si intende revocare l’opzione effettuata (vale a dire, se si intende tornare ad applicare le disposizioni previste dall’art. 5-bis del DLgs. 446/97), revoca che avrà effetto anche per il 2016 e il 2017 e, fino a eventuale nuova opzione, per il futuro.
Su questo quotidiano (si veda “Convivenza difficile per contabilità semplificata e opzione IRAP” del 9 dicembre 2011), abbiamo già avuto modo di soffermarci sui profili critici relativi al triennio di irrevocabilità dell’opzione, anche alla luce dell’incremento, ad opera del DL 70/2011, del limite dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse automaticamente al regime di contabilità semplificata.
Per le società di persone neo-costituite, l’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta. Così, se una snc si costituisce in data 1° ottobre 2012 e adotta – per obbligo o per opzione – il regime di contabilità ordinaria, può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dall’art. 5 del DLgs. 446/97 già a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012. L’opzione sarà valida anche per il 2013 e il 2014. La relativa comunicazione dovrà essere inviata entro il 29 novembre 2012.
Analogamente, per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, l’opzione può essere esercitata in relazione a tale periodo di imposta entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività indicata sulla dichiarazione di inizio attività (ex art. 35 del DPR 633/72).
/ Luca FORNERO
A tal fine, occorre inviare l’apposito modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati).
L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e, al termine del triennio, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, sempre che l’impresa non opti nuovamente per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali.
Per questo, nonostante il termine ultimo sia ancora lontano, occorre muoversi per tempo: infatti, i soggetti che intendono esercitare la scelta devono valutare l’eventuale risparmio fiscale da essa derivante, tenuto conto delle differenti modalità di determinazione del valore della produzione netta in capo alle società di capitali, da un lato, e alle società di persone commerciali e agli imprenditori individuali, dall’altro.
Innanzitutto, sono diversi i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione della base imponibile. Ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali e patrimoniali rilevano solo per le società di capitali, mentre sono irrilevanti per le società di persone e gli imprenditori individuali (in assenza di opzione).
In secondo luogo, occorre considerare il differente ammontare imponibile e deducibile dei componenti positivi e negativi rilevanti. Infatti, mentre per le società di capitali questi ultimi sono assunti – di regola – così come risultanti dal Conto economico, per le società di persone e gli imprenditori individuali (in assenza di opzione) i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile continuano a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi.
Tale valutazione dovrà interessare l’intero triennio oggetto di opzione.
La facoltà in esame è riservata ai contribuenti in regime di contabilità ordinaria, a nulla rilevando che detto regime sia applicato per obbligo o per opzione. Pertanto, la possibilità di determinare la base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali è comunque esclusa per i soggetti in contabilità semplificata (ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/73).
Regime ordinario da conservare per l’intero triennio
Per effetto del vincolo triennale dell’opzione esercitata, il contribuente è altresì obbligato a mantenere, per lo stesso periodo, il regime di contabilità ordinaria.Così, l’opzione esercitata entro il prossimo 29 febbraio 2012 sarà valida per il triennio 2012-2014 e, per lo stesso periodo, la società di persone o l’imprenditore individuale deve restare in contabilità ordinaria, anche se, per ipotesi, a partire dal 2013 dovesse ricadere naturalmente in quello di contabilità semplificata. Entro il 1° marzo 2015, sarà necessario ripresentare l’istanza soltanto se si intende revocare l’opzione effettuata (vale a dire, se si intende tornare ad applicare le disposizioni previste dall’art. 5-bis del DLgs. 446/97), revoca che avrà effetto anche per il 2016 e il 2017 e, fino a eventuale nuova opzione, per il futuro.
Su questo quotidiano (si veda “Convivenza difficile per contabilità semplificata e opzione IRAP” del 9 dicembre 2011), abbiamo già avuto modo di soffermarci sui profili critici relativi al triennio di irrevocabilità dell’opzione, anche alla luce dell’incremento, ad opera del DL 70/2011, del limite dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse automaticamente al regime di contabilità semplificata.
Per le società di persone neo-costituite, l’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta. Così, se una snc si costituisce in data 1° ottobre 2012 e adotta – per obbligo o per opzione – il regime di contabilità ordinaria, può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dall’art. 5 del DLgs. 446/97 già a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012. L’opzione sarà valida anche per il 2013 e il 2014. La relativa comunicazione dovrà essere inviata entro il 29 novembre 2012.
Analogamente, per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, l’opzione può essere esercitata in relazione a tale periodo di imposta entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività indicata sulla dichiarazione di inizio attività (ex art. 35 del DPR 633/72).
/ Luca FORNERO
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