Diritto societario
Per i sindaci, prescrizione dal momento del danno
Incompatibile l’art. 2393 comma 4 c.c. che autorizza l’esercizio dell’azione di responsabilità entro 5 anni dalla cessazione dell’amministratore
/ Venerdì 24 febbraio 2012
Il termine di prescrizione (quinquennale) per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal momento in cui il danno si è verificato. A precisarlo è il Tribunale di Lecce in una sentenza dello scorso 9 dicembre.
Il curatore del fallimento di una srl, dichiarata fallita il 15 settembre 2004, agiva, con atto di citazione notificato il 9 settembre 2008, nei confronti dell’amministratore unico e dei componenti del collegio sindacale della stessa. In particolare, a fronte di un patrimonio netto che sarebbe stato negativo già dal 31 dicembre 2001 – con integrazione di un virtuale stato di scioglimento che avrebbe dovuto precludere la prosecuzione dell’attività imprenditoriale – si chiedeva il risarcimento delle perdite accumulate a partire dal 2002. I sindaci eccepivano, tra l’altro, la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità.
Il Tribunale di Lecce osserva, in primo luogo, come su tale argomento la situazione risulti ben delineata con riguardo agli amministratori. L’art. 2393, comma 4 c.c., infatti, in relazione agli amministratori di spa, stabilisce che l’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dalla carica. In materia di amministratori di srl non esiste una disposizione analoga, ma, dal punto di vista sostanziale, la situazione risulta identica operando la causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941 n. 7 c.c. (in base al quale il termine di prescrizione quinquennale resta sospeso tra le persone giuridiche ed i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi).
Più complessa si presenta la situazione relativa ai sindaci. Nei loro confronti, infatti, come sottolineato da Cass. 12 giugno 2007 n. 13765, non trova applicazione il ricordato art. 2941 n. 7 c.c. Occorre, quindi, stabilire se, per effetto di una serie di richiami normativi, sia possibile applicare anche ai sindaci l’art. 2393, comma 4 c.c.
In particolare, bisogna verificare se, per effetto del richiamo operato dall’art. 2407 comma 3 c.c. (ai sensi del quale “all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395”), a sua volta richiamato in materia di srl dall’art. 2477 comma 5 c.c., possa applicarsi anche ai sindaci l’art. 2393 comma 4 c.c. che ricollega il decorso della prescrizione alla “cessazione dell’amministratore dalla carica”.
La risposta fornita dal Tribunale è negativa. La permanenza in carica dell’amministratore rappresenta un ostacolo all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i sindaci soltanto quando la loro responsabilità derivi da mancata vigilanza sul comportamento degli amministratori e non anche quando si sia in presenza di altri addebiti, imputabili in via esclusiva ai componenti del collegio sindacale: in quest’ultimo caso non vi sarebbe alcuna ragione di ordine logico e/o giuridico per escludere il decorso della prescrizione per tutto il tempo in cui gli amministratori rimangono in carica.
Deve, quindi, escludersi che sia compatibile con l’azione di responsabilità contro i sindaci l’art. 2393, comma 4 c.c., con conseguente applicazione della regola generale di cui all’art. 2935 c.c. ovvero con decorrenza della prescrizione quinquennale dal momento in cui il danno si sia verificato (in senso contrario, peraltro, si è espresso il medesimo Tribunale di Lecce con sentenza del 25 novembre 2011).
Nel caso di specie, la curatela chiedeva il risarcimento dei danni costituiti dalle perdite accumulatesi a partire dal 2002 (dal momento che, dal 31 dicembre 2001, il patrimonio netto sarebbe stato negativo). A fronte di un atto di citazione (interruttivo del decorso della prescrizione) notificato il 9 settembre 2008, allora, avrebbero potuto costituire oggetto di risarcimento i danni verificatisi nei cinque anni precedenti (dal 9 settembre 2003), con prescrizione per quelli anteriori. Ma l’attività risultava definitivamente cessata prima del settembre 2003. Veniva, quindi, dichiarata la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci.
Il curatore del fallimento di una srl, dichiarata fallita il 15 settembre 2004, agiva, con atto di citazione notificato il 9 settembre 2008, nei confronti dell’amministratore unico e dei componenti del collegio sindacale della stessa. In particolare, a fronte di un patrimonio netto che sarebbe stato negativo già dal 31 dicembre 2001 – con integrazione di un virtuale stato di scioglimento che avrebbe dovuto precludere la prosecuzione dell’attività imprenditoriale – si chiedeva il risarcimento delle perdite accumulate a partire dal 2002. I sindaci eccepivano, tra l’altro, la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità.
Il Tribunale di Lecce osserva, in primo luogo, come su tale argomento la situazione risulti ben delineata con riguardo agli amministratori. L’art. 2393, comma 4 c.c., infatti, in relazione agli amministratori di spa, stabilisce che l’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dalla carica. In materia di amministratori di srl non esiste una disposizione analoga, ma, dal punto di vista sostanziale, la situazione risulta identica operando la causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941 n. 7 c.c. (in base al quale il termine di prescrizione quinquennale resta sospeso tra le persone giuridiche ed i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi).
Più complessa si presenta la situazione relativa ai sindaci. Nei loro confronti, infatti, come sottolineato da Cass. 12 giugno 2007 n. 13765, non trova applicazione il ricordato art. 2941 n. 7 c.c. Occorre, quindi, stabilire se, per effetto di una serie di richiami normativi, sia possibile applicare anche ai sindaci l’art. 2393, comma 4 c.c.
In particolare, bisogna verificare se, per effetto del richiamo operato dall’art. 2407 comma 3 c.c. (ai sensi del quale “all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395”), a sua volta richiamato in materia di srl dall’art. 2477 comma 5 c.c., possa applicarsi anche ai sindaci l’art. 2393 comma 4 c.c. che ricollega il decorso della prescrizione alla “cessazione dell’amministratore dalla carica”.
La risposta fornita dal Tribunale è negativa. La permanenza in carica dell’amministratore rappresenta un ostacolo all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i sindaci soltanto quando la loro responsabilità derivi da mancata vigilanza sul comportamento degli amministratori e non anche quando si sia in presenza di altri addebiti, imputabili in via esclusiva ai componenti del collegio sindacale: in quest’ultimo caso non vi sarebbe alcuna ragione di ordine logico e/o giuridico per escludere il decorso della prescrizione per tutto il tempo in cui gli amministratori rimangono in carica.
Va applicata la regola generale di cui all’art. 2935 c.c.
Né è possibile, poi, pensare di interpretare la norma forzando il dato letterale ovvero ricollegando la decorrenza della prescrizione alla “cessazione dalla carica” non già dell’amministratore, ma dei sindaci medesimi. Infatti, tenuto conto del fatto che questi – a differenza degli amministratori, i quali, ad esempio, potrebbero ritardare la convocazione dell’assemblea competente ad autorizzare l’esercizio dell’azione – hanno ben poche possibilità di ostacolare l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, inutile sarebbe la sospensione della prescrizione per tutto il tempo in cui rimangono in carica.Deve, quindi, escludersi che sia compatibile con l’azione di responsabilità contro i sindaci l’art. 2393, comma 4 c.c., con conseguente applicazione della regola generale di cui all’art. 2935 c.c. ovvero con decorrenza della prescrizione quinquennale dal momento in cui il danno si sia verificato (in senso contrario, peraltro, si è espresso il medesimo Tribunale di Lecce con sentenza del 25 novembre 2011).
Nel caso di specie, la curatela chiedeva il risarcimento dei danni costituiti dalle perdite accumulatesi a partire dal 2002 (dal momento che, dal 31 dicembre 2001, il patrimonio netto sarebbe stato negativo). A fronte di un atto di citazione (interruttivo del decorso della prescrizione) notificato il 9 settembre 2008, allora, avrebbero potuto costituire oggetto di risarcimento i danni verificatisi nei cinque anni precedenti (dal 9 settembre 2003), con prescrizione per quelli anteriori. Ma l’attività risultava definitivamente cessata prima del settembre 2003. Veniva, quindi, dichiarata la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci.
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