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mercoledì 1 febbraio 2012

iva Rebus «altri veicoli» per gli obblighi di comunicazione

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Rebus «altri veicoli» per gli obblighi di comunicazione

Ai fini dello spesometro e della comunicazione all’Anagrafe tributaria, non è tuttora semplice l’individuazione di tale tipologia di beni

/ Sabato 28 gennaio 2012
Nel “rush” finale per la compilazione e l’invio della comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 per l’anno 2010, sussistono ancora dubbi e perplessità in relazione ad alcune fattispecie. Ci si riferisce, in particolare, agli operatori commerciali che pongono in essere attività di locazione di alcuni beni mobili, per i quali è previsto, in base a quanto riportato nel provvedimento direttoriale del 22 novembre 2011, l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei contratti relativi ai seguenti beni: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.
È bene rammentare che l’inclusione dei predetti contratti nella comunicazione all’Anagrafe tributaria esclude, salvo quanto si dirà appresso, l’obbligo di includere le operazioni di locazione e noleggio dei beni mobili interessati nello “spesometro”. Il dubbio principale attiene alla corretta individuazione degli “altri veicoli”, e in tal senso è stato posto un quesito all’Agenzia delle Entrate, al quale è stata fornita risposta nel comunicato del 22 dicembre 2011. In quella sede, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, nella categoria “altri veicoli”, “sono compresi altri beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subìto modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima”.
Molti operatori si chiedono se in tale ambito possano rientrare anche, a titolo esemplificativo, le piattaforme aeree “autocarrate”, ossia beni utilizzati per il sollevamento di merci e per lavori da effettuare in altezza (si pensi, ad esempio, ai mezzi utilizzati per i traslochi di beni che si trovano nei piani alti degli edifici). Sul punto, un aiuto arriva dalla lettura della ris. 20 luglio 2009 n. 187 (sia pure emanata in risposta a un interpello in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi), in cui l’Agenzia precisa che “vanno ricompresi tra i mezzi di trasporto tutti i mezzi suscettibili di essere utilizzati per la movimentazione di persone o cose, anche se non usati principalmente ed effettivamente in quanto tali. Nel caso di specie, la piattaforma aerea autocarrata, qualificabile quale attrezzatura destinata al sollevamento e allo spostamento aereo di merci, assolve ad una funzione specifica di movimentazione di beni e, quindi, rientra nella definizione di «mezzo di trasporto» quale precisata dal Comitato Iva”.
Dalla lettura del citato documento, quindi, sembra potersi fornire risposta affermativa al quesito proposto, con conseguente obbligo di inclusione nella comunicazione all’Anagrafe tributaria anche dei contratti di noleggio di tali piattaforme, in quanto beni mobili registrati e idonei alla circolazione, sia pure funzionale al trasferimento nel luogo in cui devono essere utilizzati. Sul punto, va tuttavia evidenziato che, nei tracciati record allegati al provvedimento direttoriale del 22 novembre 2011 (emanato, quindi, in data antecedente rispetto ai successivi chiarimenti del 22 dicembre 2011, ndr), si esclude in ogni caso dall’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria la categoria “altri veicoli”.
La data del 21 novembre fa da “spartiacque” tra i due obblighi
In relazione all’obbligo di comunicazione per l’anno 2010, va però tenuto presente quanto precisato dall’Agenzia in risposta ad un altro quesito nel documento del 22 dicembre 2011, relativamente al fatto che i soggetti in questione (operatori commerciali) sono venuti a conoscenza dell’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei contratti di noleggio solamente a seguito dell’emanazione del provvedimento del 21 novembre 2011. L’Agenzia stabilisce che, per tali soggetti, gli obblighi di comunicazione sono i seguenti:
- i contratti di locazione e/o di noleggio di beni mobili (sopra elencati) stipulati dopo il 21 novembre 2011 devono essere comunicati all’Anagrafe tributaria (entro il 30 giugno 2012);
- i contratti di locazione e/o di noleggio effettuati nel 2010 e nella frazione d’anno 1° gennaio 2011 - 21 novembre 2011 devono essere inclusi (esclusivamente) nella comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (spesometro), sia pure tenendo conto della “soglia” prevista (25.000 euro per l’anno 2010 e 3.000 euro per l’anno 2011).
 / Sandro CERATO e Luisa CORSO

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