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mercoledì 1 febbraio 2012

Detrazione sempre possibile per chi ha perso il primo grado

Detrazione sempre possibile per chi ha perso il primo grado


L'articolo 93 del Dl 1/2011 modifica anche il Dpr 633/72, abrogando il divieto di rivalsa Iva dovuta in seguito ad accertamento o rettifica da parte dell'agenzia delle Entrate. In particolare, l'articolo 60, comma 7 del Dpr 633/1972 è stato riformulato al fine di ammettere la rivalsa a seguito del pagamento della maggiore Iva, delle sanzioni e degli interessi relativi ad avvisi di accertamento o rettifica.

La novella legislativa interviene anche sul diritto di detrazione del cessionario-committente, subordinandolo all'effettiva corresponsione dell'imposta al cedente-prestatore.

L'intervento normativo appare opportuno: la precedente formulazione – che invece vietava la rivalsa – aveva infatti generato dubbi sulla possibilità del suo esercizio in relazione a violazioni Iva contestate nella fase istruttoria (ad esempio, a seguito dell'emissione di un Pvc). La stessa appariva inoltre censurabile sotto il profilo comunitario, in quanto irrispettosa del principio di neutralità. La novella legislativa presenta però alcuni aspetti interpretativi non chiari. Vediamoli.

La disposizione attiene l'imposta relativa ad «avvisi di accertamento o rettifica», tra i quali dovrebbe essere ricompreso il caso di accertamento con adesione. In via interpretativa dovrebbero essere analogamente incluse le ipotesi di adesione a un Pvc, tenuto conto che la relativa disciplina prevede che l'Agenzia notifichi un atto di definizione motivato recante gli importi dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

È inoltre previsto che il cedente-prestatore abbia il "diritto" (e non un obbligo) di esercitare la rivalsa. Tale formulazione potrebbe stimolare l'insorgenza di contenziosi tra le parti, che rimarrebbero regolati dal diritto civile, qualora la controparte contesti la qualificazione dell'operazione operata nell'ambito di procedimenti non giurisdizionali.

Non è inoltre richiesta la definitività dell'accertamento o rettifica. Il cedente-prestatore può quindi esercitare il diritto di rivalsa anche in relazione agli importi dovuti a seguito di una sentenza di primo grado nella quale è risultato soccombente (in tale ipotesi, sono iscritti a ruolo imposta, sanzioni ed interessi). Rimarrebbero però da regolare i rapporti tra le parti in relazione ai possibili esiti del contenzioso.

La disposizione si applica limitatamente ai casi in cui l'accertamento contesti l'omessa applicazione dell'Iva su di una determinata operazione, ad esempio in quanto considerata «fuori campo» o «esente». Come una cessione di denaro alla quale venga attribuita natura corrispettiva ovvero quello di una cessione di azienda riqualificata dall'Agenzia come cessione di singoli beni. La norma non contempla però espressamente i casi speculari (ad esempio, cessione di beni riqualificata come cessione di azienda) dove l'Agenzia contesta il diritto di detrazione pur in assenza di un intento fraudolento. Tali fattispecie, però, sembrano restare irrisolte nonostante i problemi derivanti dalla incongruenza tra i periodi di decadenza/prescrizione applicabili ai rapporti instaurati a seguito dell'operazione (due anni nei rapporti con il fisco e dieci anni nei rapporti tra le parti). Anche su tale aspetto si ritiene ormai necessario un intervento normativo, soprattutto in considerazione dei recenti orientamenti a livello comunitario (Corte di giustizia, sentenza 15 dicembre 2011, caso C-427/10).

Da ultimo, la norma dovrebbe trovare applicazione anche ai giudizi in corso, sia in ragione della sua natura procedurale, sia in quanto la stessa abroga una norma di dubbia compatibilità comunitaria.

31 gennaio 2012
fonte:  http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-30/detrazione-sempre-possibile-perso-220139.shtml

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