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venerdì 17 febbraio 2012

iva Credito IVA per annualità omesse nella dichiarazione 2012

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Credito IVA per annualità omesse nella dichiarazione 2012

Alcuni precedenti di giurisprudenza avallano questa possibilità, anche se la Corte di Cassazione ha dato di recente parere contrario

/ Giovedì 16 febbraio 2012
La prossimità del termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale, per i soggetti che intenderanno avvalersi del termine del 29 febbraio 2012, pone alcuni dubbi relativamente ai casi dei contribuenti che, pur avendo maturato un credito per gli anni d’imposta 2010 e/o 2009, abbiano omesso di presentare la dichiarazione annuale per tali annualità e intendano far valere tale credito nei confronti dell’Erario nel modello IVA 2012.
La problematica nasce, come noto, da una linea giurisprudenziale assai rigorosa sul punto, sfociata di recente nella discussa sentenza n. 268 del 12 gennaio 2012 (si veda “In caso di omessa dichiarazione, credito IVA solo rimborsabile” del 13 gennaio 2012), che ha disconosciuto il riporto a nuovo del credito che avrebbe dovuto essere indicato in una dichiarazione la cui presentazione è stata, invece, omessa, a nulla rilevando che tale eccedenza risultasse da operazioni effettive, regolarmente documentate in base alle scritture contabili e alle liquidazioni periodiche correttamente eseguite.
Va, sul punto, ricordato come la supposta “centralità” della dichiarazione annuale, al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, è stata più volte messa in dubbio da altra parte della giurisprudenza, con principi accettati anche dalla stessa Agenzia delle Entrate. Nella risoluzione n. 74 del 19 aprile 2007, ad esempio, l’Agenzia ha espressamente affermato che “l’eccedenza di credito IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto” (spirato tale termine, garantito dal DPR 633/72 sin dalla riforma del 1997, il credito non viene “perso”, rimanendo al contribuente la procedura di “rimborso anomalo” prevista dall’art. 21 del DLgs. 546/92); l’unico limite è rappresentato dal fatto che, secondo la citata risoluzione, l’esistenza del credito dovrebbe essere accertata dall’Ufficio a seguito dell’attività di controllo sull’annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa.
Ciò porrebbe una serie di questioni pratiche di non facile soluzione, in quanto tale attività di controllo può essere effettuata dall’Ufficio entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, mentre il diritto alla detrazione ha, come detto, “scadenza” biennale. Visto che, nel biennio, il contribuente riceve normalmente solo un avviso bonario (derivante dal fatto che il sistema automatizzato di controllo non “riconosce” la concatenazione delle dichiarazioni per effetto dell’omessa presentazione di una di esse), l’accertamento di tale sussistenza del credito, che avverrebbe su base induttiva, potrebbe rappresentare un ostacolo ad un’indicazione “postuma” del credito nella prima dichiarazione utile.
Accertamento del credito necessario ai fini del riconoscimento
A questa problematica ha, però, risposto la C.T. Reg. della Lombardia con l’importante sentenza n. 15/46/11 dell’8 febbraio 2011, secondo cui:
- la pretesa del contribuente di portare in detrazione l’eccedenza derivante dall’annualità a suo tempo omessa, nel termine del biennio, è sempre pacifica e fondata;
- soprattutto, gli Uffici hanno l’onere di offrire al contribuente, in sede di contraddittorio, la possibilità di fornire le proprie osservazioni circa l’esistenza o meno del credito, non potendo invece fare “leva” sul fatto che tale riconoscimento può aver luogo nel più ampio termine quinquennale previsto per l’accertamento in caso di omessa dichiarazione.
Sussistono, in definitiva, anche a seguito della più recente giurisprudenza di Cassazione, margini per portare in detrazione nella dichiarazione IVA 2012 il credito derivante dalle annualità “omesse” 2009 e/o 2010, pur nella consapevolezza che si tratta di operazioni con elevato rischio di contestazione da parte dell’Amministrazione.
 / Gianluca ODETTO

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