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venerdì 24 febbraio 2012

iva Niente rivalsa IVA per l’avvocato distrattario di soggetto passivo

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Niente rivalsa IVA per l’avvocato distrattario di soggetto passivo

La Cassazione ha stabilito che, in tal caso, il soccombente deve pagare la parcella al netto dell’imposta

/ Mercoledì 22 febbraio 2012
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2474 di ieri, 21 febbraio 2012, ha stabilito che, nel caso in cui il cliente di un avvocato distrattario sia soggetto passivo, cioè abilitato a detrarre l’imposta, il medesimo professionista non ha diritto all’imposta e, di conseguenza, il soccombente è tenuto a pagare la parcella al netto dell’IVA.
Riassumendo i fatti di causa, i Giudici della Suprema Corte hanno accolto positivamente il ricorso di un’Azienda unità sanitaria locale di Catania, che era stata condannata a pagare un’azienda farmaceutica in virtù di un decreto ingiuntivo. L’Azienda contestava, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’IVA a favore del procuratore distrattario, stante la possibile detraibilità della stessa da parte del ricorrente vittorioso.
Nel caso di specie, dunque, l’ASL era parte soccombente nel giudizio di opposizione e il difensore della società farmaceutica aveva chiesto la parcella con esposizione dell’IVA.
Sul punto, la Suprema Corte, accogliendo le doglianze dell’Azienda sanitaria, ha chiarito che la disciplina dell’IVA è governata al principio di neutralità dell’imposta: di conseguenza, dato che l’imprenditore-creditore è legittimato a operare la detrazione dell’IVA indicata in fattura dal professionista, la parte debitrice non è tenuta alla corresponsione della relativa imposta. Altrimenti, si verificherebbe una sorta di arricchimento ingiustificato dell’ingiungente, che - secondo la Cassazione -“da un lato incasserebbe l’IVA rifusagli, dall’altro porterebbe in detrazione l’IVA versata”.
In altri termini, sottolinea la Corte, il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’IVA che gli sarebbe dovuta - a titolo di rivalsa - dal proprio cliente, abilitato a detrarla.
Inoltre, la Suprema Corte, soffermandosi sul citato rilievo, ha chiarito l’interrogativo se costituisca principio informatore in materia fiscale l’addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora questo costo venga normalmente recuperato. Secondo la Cassazione, il rilievo è fondato poiché “non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto abilitato a conseguire due volte la medesima somma di danaro” e tale sarebbe la situazione dell’avvocato distrattario che ottenesse l’IVA sulle proprie competenze sia dal cliente abilitato a detrarre l’imposta che dal soccombente.
In termini più generali, come noto, agli effetti dell’IVA, il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte, è tenuto anche al pagamento dell’imposta relativa. Ciò significa che, nell’ipotesi di distrazione delle spese a favore del difensore della parte vincitrice (ai sensi dell’art. 93 c.p.c.), il diritto, che, in base alla pronuncia giudiziaria, viene a innestarsi a favore del difensore, comporta “a valle“ che il medesimo possa pretendere, in linea di principio, nei confronti diretti del soccombente, anche quanto dovutogli a titolo d’imposta.
Il soggetto passivo della rivalsa è in ogni caso il cliente
Ne discende che, in virtù dell’art. 18 del DPR 633/1972, il soggetto passivo della rivalsa sia in ogni caso il cliente, nei confronti del quale va emessa, da parte del difensore, la relativa fattura. In fattura va, inoltre, evidenziato che, con riferimento sia all’onorario che al tributo che vi accede, la solutio è avvenuta da parte del soggetto soccombente, “legato” alla prestazione in virtù della condanna contenuta nella sentenza. In questa ipotesi, il pagamento della somma corrispondente all’imposta rileva solo come costo del processo e viene effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, e come tale vi è obbligo a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo.
Unica deroga nel quadro così delineato è quello esaminato dalla Suprema Corte, e cioè nell’ipotesi in cui il soggetto vincitore sia soggetto passivo d’imposta e la vertenza inerisca all’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione e possieda, pertanto, titolo di recuperare l’imposta della quale subisce la rivalsa in sede di esercizio del diritto di detrazione di cui all’art. 19 del DPR 633/1972.
 / Vincenzo CRISTIANO

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