Rivalsa anche con accertamento
Torna la rivalsa Iva. La modifica intervenuta con l'articolo 93 del Dl 1/2012 elimina finalmente uno dei tabù della gestione dell'imposta, considerata, a partire dalla sua introduzione nel 1973, alla stregua di una qualsiasi imposta indiretta che, se accertata, deve rimanere a esclusivo carico dell'operatore, con una palese infrazione del principio di simmetria tra esigibilità e detrazione, sancito dalla norma comunitaria (articolo 167 della direttiva 2006/112/Ce).
La rimozione del divieto di rivalsa dell'Iva oggetto di accertamento o rettifica, e la contestuale previsione di detrazione a favore del cessionario – committente, è una nuova tappa del percorso di avvicinamento alla comprensione (e all'applicazione) dell'Iva come imposta effettivamente neutrale nei passaggi intermedi del bene o del servizio, sino allo stadio del consumo finale.
Riflettendo sul passato, anche recente, è ancora vivo il ricordo dell'applicazione "bina" dell'Iva non fatturata, a carico sia del fornitore che del cliente, secondo il previgente articolo 41, 4° comma, Dpr 633/72; norma, poi, abrogata con l'introduzione del nuovo sistema sanzionatorio tributario del Dlgs 471 e 472/97, a partire dal 1° aprile 1997. Così, è recente l'abbandono della pretesa di rendere indetraibile l'imposta a carico dell'operatore che non abbia proceduto in termini all'autofatturazione dell'operazione (in particolare, per quelle effettuate da soggetti esteri), tema sul quale l'Agenzia è intervenuta (risoluzione 56/2009) sulla base della sentenza della Corte di giustizia nel caso Ecotrade (sentenze C- 95/07 e 96/07).
Così contestualizzata, questa norma, voluta dall'agenzia delle Entrate e probabilmente stimolata dalla Norma di comportamento n. 179/2010 dell'Aidc di Milano, va apprezzata come concreto passo in avanti verso la gestione dell'Iva come tributo europeo.
Le conseguenze pratiche della modifica sono significative: nella strategia dei contenziosi Iva è ora possibile valutare con maggiore serenità l'acquiescenza all'accertamento, mediante pagamento della sanzione in misura ridotta, addebitando la maggiore Iva, senza che essa divenga un costo, né per il fornitore né per il cliente. Sotto il profilo operativo, nell'attesa della sua conversione in legge e delle istruzioni dell'Agenzia, si possono fare alcune considerazioni.
Secondo la norma, il soggetto passivo ha ora diritto di rivalsa «dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica». Appare, dunque, evidente che l'ipotesi non è limitata al caso della "maggiore" imposta, come si verifica, ad esempio, se l'operazione sia stata fatturata originariamente ad un'aliquota inferiore a quella dovuta; ma involge anche "l'imposta (..) accertata", con evidente riferimento, quindi, ai casi in cui ab origine l'Iva non sia stata addebitata. I casi materiali possono essere quelli in cui il soggetto abbia emesso una fattura esente, ovvero non imponibile, che, poi, venga accertata imponibile. Ma, pur auspicando un chiarimento normqtivo, la logica vorrebbe che il riferimento all'imposta accertata sia estendibile ad ogni altro caso in cui l'operazione sia stata non assoggettata a Iva in quanto tassata con imposte alternative, come, ad esempio, nelle vendite di beni soggetti ad imposta di registro come "cessione dei azienda", ritenute, in sede accertativa, soggette a Iva.
31 gennaio 2012
fonte : http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-30/rivalsa-anche-accertamento-212546.shtml?uuid=AaMXOpkE
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