riforma fiscale
Calo delle tasse a partire dal 2014
Tra le misure nel decreto all’esame del CdM di venerdì, invece, possibili novità sulla rateazione dei debiti tributari e in materia di studi di settore
/ Mercoledì 22 febbraio 2012
In relazione, invece, al decreto, sulla base di una bozza di testo circolata ieri, le misure potrebbero riguardare: semplificazioni in materia tributaria; efficientamento e potenziamento dell’azione dell’amministrazione tributaria; modifiche delle sanzioni amministrative; novità per il contenzioso.
Nel dettaglio, sarebbero allo studio semplificazioni relative alla rateizzazione dei debiti tributari.
Innanzitutto, la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 del DPR n. 602/73 potrebbe essere ammessa anche nei casi di decadenza del beneficio previsto dall’art. 3-bis del DLgs. n. 462/97, con l’effetto che il contribuente potrebbe comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento, all’istituto della rateazione. Inoltre, mediante un coordinamento con quanto già disposto dal DL n. 201/2011 convertito, il debitore potrebbe chiedere che il piano di rateazione previsto dal citato art. 19, commi 1 e 1-bis preveda, al posto di rate costanti, rate variabili d’importo crescente per ciascun anno. L’agente della riscossione, poi, potrebbe iscrivere l’ipoteca (ex art. 77 del DPR 602/73) solo nel caso di mancato accoglimento dell’istanza, o di decadenza. Resterebbe comunque fermo che i piani di rateazione, già emessi alla data di entrata in vigore del decreto, non sarebbero soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga previsto dall’art. 19, comma 1-bis.
Ancora, l’obbligo d’indicare il domicilio fiscale in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni presentiti agli uffici finanziari, potrebbe essere limitato solo ai casi espressamente previsti dalla legge per singole tipologie di atti, dato che, nella maggior parte dei casi, tali informazioni sono già disponibili nell’Anagrafe tributaria. Si starebbe anche valutando, a partire dal 1° luglio 2012, di non procedere ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali se l’ammontare dovuto, comprese sanzioni e interessi, non supera, per ciascun credito, 30 euro, in ogni periodo d’imposta.
Con riferimento a comunicazioni e adempimenti formali, a partire dall’esercizio finanziario 2012 potrebbero partecipare al riparto del 5 per mille gli enti che, pur non avendo assolto in tutto o in parte agli adempimenti richiesti entro il termine previsto, abbiano i requisiti richiesti, presentino la domanda entro il 30 settembre e versino l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1 del DLgs. n. 471/97.
Dovrebbe tornare il vecchio elenco “clienti e fornitori”
Come già anticipato nei giorni scorsi, poi, con una modifica all’art. 21 del DL n. 78/2010 potrebbe tornare il vecchio elenco “clienti e fornitori”: in particolare, con vigenza a far corso dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, sarebbe previsto l’obbligo di comunicazione dell’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive effettuate. Solo per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, la comunicazione telematica andrebbe effettuata quando esse siano d’importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell’IVA.Tra le altre misure, potrebbe essere allungato il termine per l’integrazione degli indicatori di coerenza economica ai fini dell’applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti a cui si applicano gli studi di settore, introdotto dall’art. 10, commi 9 e 10 del DL n. 201/2011. La proposta sarebbe di pubblicare in Gazzetta, entro il 30 aprile 2012, invece del 31 marzo ora previsto, eventuali integrazioni agli studi applicabili per il periodo d’imposta 2011.
Infine, in materia di IMU, potrebbe essere modificato l’art. 13, comma 6 del DL n. 201/2011 convertito. In pratica, la disposizione prevedrebbe che, per la loro efficacia, le delibere comunali, con le quali i Comuni possono cambiare, in aumento o diminuzione, l’aliquota di base pari allo 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, debbano essere pubblicate entro il 30 aprile dell’anno a cui si riferiscono. Pertanto, in occasione delle scadenze per il pagamento dell’imposta del 16 giugno (acconto) e del 6 dicembre (saldo), i contribuenti potrebbero determinare in modo più agevole e una sola volta l’importo dovuto per l’anno di riferimento, limitandosi a ripartirlo in due rate di pari ammontare.
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