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mercoledì 1 febbraio 2012

iva Cambio in vista per il «reverse charge»

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Cambio in vista per il «reverse charge»

Per le operazioni effettuate dal 17 marzo 2012, il momento di effettuazione è dato dal momento di completamento del servizio

/ Martedì 31 gennaio 2012
A partire dal 17 marzo 2012, cambiano le regole per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi nazionali. Da tale data, in particolare, il momento di effettuazione dell’operazione è dato dal momento di completamento del servizio.
In via preliminare, si ricorda che, per le citate prestazioni di servizi, è prevista l’applicazione generalizzata dell’inversione dell’onere tributario, “reverse charge”, ai sensi dell’art. 17, secondo comma del DPR n. 633/72. In questo caso, gli obblighi IVA relativi a tutte le prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti esteri sono adempiuti dall’acquirente italiano. In linea generale, per l’applicazione del reverse charge si deve procedere attraverso il meccanismo contabile dell’autofatturazione. Tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della UE nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli obblighi di fatturazione e di registrazione previsti in capo al destinatario dei servizi a norma dell’art. 17, secondo comma del Decreto IVA possono essere adempiuti mediante la materiale integrazione del documento emesso dal soggetto estero (circ. n. 12/2010).
Tenuto conto della maggiore praticità, di solito viene utilizzato il secondo meccanismo. Infatti, una volta integrata la fattura emessa dal prestatore UE, il committente nazionale deve poi annotare, entro il termine di 15 giorni dall’emissione, il predetto documento, distintamente dalle altre fatture, sul registro delle fatture di vendita o in quello dei corrispettivi di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del DPR n. 633/72, secondo, quindi, le regole previste per le autofatture. Lo stesso documento va, poi, annotato nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del Decreto IVA (ai fini della detrazione dell’IVA), prima della liquidazione periodica di competenza, ovvero della dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
In materia di reverse charge, anche gestito mediante l’integrazione della fattura estera, rimane comunque la necessità di rispettare le regole generali riferite al momento di effettuazione dell’operazione, come determinato ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72. Per queste operazioni di acquisto, infatti, l’esigibilità dell’imposta coincide, in linea generale, con il momento di pagamento del servizio. Tutto ciò fino al 16 marzo 2012.
Per le operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012, invece, come anticipato il momento di effettuazione è dato dal momento di completamento del servizio, fermo restando che, in caso di pagamento anticipato, è quello il momento di riferimento. Tale innovazione normativa comporta notevoli difficoltà di coordinamento. Infatti, anche che per le stesse operazioni, se rese da soggetti UE, da tale data l’inversione contabile deve necessariamente essere operata attraverso l’integrazione della fattura emessa dal fornitore estero, secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del DL n. 331/93 (art. 17, secondo comma del Decreto IVA, come modificato dall’art. 8, comma 2, lett. g), della L. n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010). L’integrazione e la successiva annotazione sui registri IVA, laddove correttamente ricevuta la fattura estera, devono, pertanto, avvenire entro il mese di ricevimento della stessa o anche successivamente, ma in ogni caso prima dello scadere del termine di 15 giorni dal suddetto ricevimento. Solo da questo momento, quindi, scatta l’esigibilità dell’imposta.
Allo stesso tempo, nel caso di mancata ricezione della fattura del prestatore UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o di pagamento del servizio, il committente nazionale deve emettere, entro il mese seguente (termine massimo di dilazione dell’esigibilità) e in unico esemplare, un’autofattura, nella quale dovrà essere riportato anche il numero di identificazione attribuito agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto al prestatore dallo Stato membro di appartenenza (art. 46 del DL n. 331/93). Se, poi, sul documento del fornitore UE è indicato un corrispettivo inferiore a quello reale, il soggetto nazionale deve emettere fattura integrativa entro i 15 giorni successivi a quello di registrazione del documento originario.
In virtù di tale ultima modifica normativa, pertanto, l’integrazione della fattura emessa dal prestatore UE non costituisce più una mera semplificazione contabile, ma ha carattere obbligatorio (salva l’ipotesi di mancato ricevimento del documento estero sopra descritta).
Relativamente alle restanti prestazioni di servizi, e cioè a quelle rese da soggetti extra-UE nonché alle operazioni di servizi cui si applicano criteri impositivi “in deroga” effettuate da soggetti UE (es. servizi immobiliari, locazioni e noleggi a breve termine di mezzi di trasporto), il reverse charge continua ad applicarsi mediante il meccanismo dell’autofatturazione. In questo caso il momento rilevante ai fini della esigibilità dell’imposta resta quello dell’ultimazione del servizio da parte del soggetto estero, salvo pagamento anticipato. Ciò complica notevolmente le cose, poiché, per emettere l’autofattura, non ci si può adagiare sull’arrivo della fattura estera, ma occorre tempestivamente conoscere in che data è stato completato il servizio. Occorrerà, dunque, coordinarsi con  il soggetto estero per ottenere l’informazione.
 / Lelio CACCIAPAGLIA e Francesco D'ALFONSO

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