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venerdì 17 febbraio 2012

reddito d'impresa : Calcolo acconto con rebus in caso di beni ai soci


Calcolo acconto con rebus in caso di beni ai soci

Il calcolo per l’anno 2012 si presenta complesso e frutto di analisi prospettiche che coinvolgono il rapporto socio-società
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/ Lunedì 13 febbraio 2012
L’obbligo di comunicazione telematica dei beni in uso ai soci o familiari va effettuata, come noto, entro il 31 marzo prossimo. Tale comunicazione si riferisce all’anno 2011 ma, dal punto di vista fiscale, le disposizioni introdotte dall’art. 2, commi da 36-sexiesdecies a 36-septiesdecies del DL 138/2011 convertito decorrono solo dal 2012. Quindi, limitatamente al 2011, l’uso di beni aziendali da parte dei soci per fini personali non comporta la necessità da parte della società dell’addebito agli stessi del loro valore normale, inadempimento, questo, che, in vigenza delle nuove disposizioni fiscali, comporta l’indeducibilità di ogni costo e spesa relativa al predetto bene nonché, per il socio, l’obbligo di autotassarsi nel quadro RL. Resta il fatto che, come confermato dalla Cassazione (sentenza n. 1389/2011), l’utilizzo per fini estranei a quelli aziendali rende il cespite non inerente con impossibilità di dedurre i relativi costi. In definitiva, per il 2011, i citati costi e spese riferiti al bene in uso al socio non sono deducibili/detraibili ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in proporzione alla parte dell’anno in cui il suddetto bene è stato utilizzato per fini estranei all’impresa.
La norma prevede che gli acconti per l’anno 2012 vadano comunque versati tenendo in considerazione le nuove regole, ancorché non in vigore nel 2011. Tale criterio di (ri)calcolo degli acconti risulterà assai complesso, poiché obbliga sia la società, sia il socio, ad effettuare una valutazione prospettica del 2012, dato che il bene utilizzato nel 2011 dal socio per fini personali potrebbe non essere concesso in uso al socio nel 2012, ovvero potrebbe essere concesso ma dietro addebito del valore normale da parte della società. In queste due ipotesi l’acconto per il 2012 può essere effettuato con le regole ordinarie. Viceversa, nell’ipotesi in cui nel 2012 un bene aziendale dovesse essere concesso al socio senza addebito in tutto o in parte del valore di mercato occorre procede al (ri)calcolo dell’acconto. Se per la società tutto sommato risulta semplice rideterminare il reddito 2011 rendendo indeducibili i relativi costi del medesimo anno, per la persona fisica occorrerà rideterminare il reddito 2011 simulando la compilazione di un rigo inesistente del quadro RL – UNICO 2011. La gestione dell’acconto in questi termini sembra dunque affidata alla diligenza delle software house, che potrebbero prevedere appositi campi per automatizzare la simulazione del maggior reddito.  
Tuttavia, se la società dovesse concedere in uso al socio un’autovettura addebitandogli il valore normale, è da ritenersi, come sostenuto dalla circolare dell’IRDCEC n. 27/2012, che i costi dell’autovettura siano deducibili senza alcuna limitazione. Peraltro, in questo senso, esistono precedenti interpretativi da parte dell’Agenzia: la ris. n. 162/2009, seppur con riferimento alle spese telefoniche, ha infatti chiarito che “sono esclusi dalla limitazione prevista dalla norma i costi che costituiscono l’oggetto dell’attività dell’impresa in quanto direttamente afferenti a ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se così non fosse si determinerebbe una ingiustificata  penalizzazione in quanto il contribuente da un lato consegue proventi soggetti a tassazione  integrale e dall’altro sostiene costi telefonici, che sarebbero parzialmente indeducibili, ma hanno direttamente concorso all’ottenimento di ricavi integralmente tassati”. La fattispecie calza a pennello con l’ipotesi ora prospettata dell’autovettura addebitata al socio al valore normale.
Si segnala poi il chiarimento fornito dall’Agenzia in occasione di Telefisco 2012, nel senso di escludere dalla disciplina di cui trattasi le autovetture concesse in uso promiscuo o esclusivo ai dipendenti e amministratori, posto che per questi vigono le regole del TUIR (trattasi di fringe benefit tassati in base all’art. 51). L’Agenzia, nella circ. n. 6/2009 (spese per ristorazione e alloggio) ha chiarito che “Le spese sostenute dalla società per le trasferte effettuate dai soci possono essere portate in deduzione secondo il generale principio di inerenza che sottende alla determinazione del reddito di impresa”. Dunque, un socio, non dipendente e non amministratore, che presta attività a favore della società, seppure non retribuita, può sostenere spese di trasferta con possibilità di rimborso. Talché, sembra scontato che possa anche usare un’autovettura delle società per fini aziendali senza che debbano scattare le conseguenze previste dalla normativa introdotta con la norma in commento. Considerato che la comunicazione annuale è trasmessa a posteriori (entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento) è da ritenersi che, salvo casi evidenti e intercettabili a posteriori (immobili, yacht e aeromobili in uso ai soci), la comunicazione telematica costituisca più che altro un deterrente psicologico. Anche gli eventuali controlli su strada della Guardia di Finanza, i quali appurino che l’autovettura è intestata ad una società mentre a guidarla è un socio, non dipendente né amministratore, non sembrano del tutto risolutivi, salvo ipotesi conclamate di evidente utilizzo non per fini aziendali, per sconfiggere la deprecabile consuetudine di usare l’auto anche per fini personali.
  Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA
FONTE: EUTEKNE

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