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Ricorsi Tributari

mercoledì 1 febbraio 2012

Notifica nulla se manca la data

È nulla la notifica della cartella se manca la data della consegna nella copia per il destinatario. A precisarlo la Cassazione con la sentenza numero 398/12.
La vicenda
La vicenda trae origine da un ricorso proposto da una società contro una cartella esattoriale, relativa a contributi previdenziali. Nella copia consegnata al destinatario, infatti, mancava l'indicazione della data di effettuazione della notifica. La società, già nel ricorso proposto in primo grado, aveva rilevato la violazione degli articoli 148 e 160 del Codice di procedura civile. In particolare l'articolo 148 Codice di procedura civile dispone, al primo comma, che l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. L'articolo 160 Codice di procedura civile prevede, invece, che la notifica è nulla, se c'è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.
L'interpretazione
La Suprema corte, uniformandosi a queste norme e a pregressa giurisprudenza, ha precisato che in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allega all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alla copia del destinatario, ma se in quest'ultima mancano degli elementi essenziali, la notifica è passibile di nullità proprio in base a quanto stabilito dall'articolo 160 del Codice di procedura civile.
Secondo i giudici di legittimità, inoltre, nella copia della cartella esattoriale notificata dal concessionario alla società, non era stata riportata la data di consegna, ritenuta un elemento essenziale, proprio ai sensi dell'articolo 148 del Codice di procedura civile. La mancanza della data oltre a comportare la nullità della notifica, determina, conseguentemente, la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione.
Pertanto la Cassazione, accogliendo il ricorso, ha concluso affermando che il principio di diritto, secondo cui la disciplina degli articoli 148 e 160 del Codice di procedura civile, è applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale.
Nel caso oggetto della controversia la pretesa era relativa a contributi Inps, impugnabili davanti al giudice del lavoro. Una cartella di pagamento, però, può avere a oggetto anche imposte così come altri tributi, impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie. Dalla lettura del principio, tuttavia, non sembrano emergere discriminazioni in relazione alla sostanza della cartella, disponendo solo circa la procedura necessaria per portare a conoscenza del contribuente l'atto.
Il raggio d'azione
Il chiarimento fornito dalla pronuncia appare relativo alla corretta interpretazione di una norma procedurale relativa alla notifica di un atto. Pertanto, l'interpretazione si presta a essere estesa anche in ambito tributario, in considerazione delle disposizioni contenute nell'articolo 60 del Dpr 600/73, che regolamenta la notificazione degli avvisi e degli altri atti fiscali destinati al contribuente. Tale disposizione fa espresso rinvio al Codice di procedura civile e, precisamente, alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti. Ne dovrebbe conseguire che il requisito della correttezza della data di notifica sulla copia consegnata al contribuente, sia fondamentale non solo per le cartelle di pagamento (anche di natura tributaria), ma anche, verosimilmente, per gli avvisi di accertamento e atti similari. Infine, in presenza di una notifica nulla, se i termini non sono ancora prescritti, l'ufficio può procedere a una nuova consegna (corretta) dell'atto.
In sintesi
01|IL CASO
Nella copia della cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali consegnata al destinatario mancava l'indicazione della data di effettuazione della notifica. Pertanto la società interessata ha presentato ricorso
02|LA DECISIONE
Secondo la Suprema corte, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allega all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alla copia del destinatario, ma se in quest'ultima mancano degli elementi essenziali, la notifica è passibile di nullità

fonte :  http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-30/notifica-nulla-manca-data-064235_PRN.shtml

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