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martedì 7 febbraio 2012

accertamento Controlli da nuovo redditometro «ancorati» alle vecchie liste

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Controlli da nuovo redditometro «ancorati» alle vecchie liste

Nonostante la rivisitazione disposta dal DL 78/2010, i criteri selettivi sono fermi all’operatività dell’ultimo triennio

/ Lunedì 06 febbraio 2012
Nonostante la rilevante rivisitazione dell’accertamento sintetico disposta dal DL n. 78/2010 convertito e ancora “in cantiere”, le innovazioni, allo stato, sembrano riguardare esclusivamente lo strumento di controllo, ma non certo le modalità di selezione: dalla videoconferenza tenuta giovedì scorso dalla Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate con le dipendenti Direzioni regionali è emersa, infatti, una sostanziale riproposizione di modalità selettive di contribuenti già sperimentate in passato.
L’impulso alla selezione del contribuente da sottoporre a controllo, da quanto trapelato dalla videoconferenza, dovrebbe giungere da una lista unificata, denominata “TAU”, che terrà conto dell’incrocio della rilevazione circa l’esistenza di un “incremento patrimoniale” (lista “T”) e l’acquisizione di autoveicoli in un dato periodo di tempo (lista “AU”): per questi ultimi, poi, non dovrebbe assumere rilievo – anche se così non è stato anche in passato in termini concreti di operatività – la cilindrata del veicolo.
Pertanto, nonostante il nuovo che avanza, preceduto da un esercito di ben 100 voci di spese e servizi destinati a rappresentare il nuovo paniere degli elementi indice di capacità contributiva, la selezione sembra restare ancorata alle modalità che furono sperimentate nell’ultimo scorcio del 2007, vero e proprio banco di prova per l’operatività straordinaria triennale, 2009/2011, successivamente prevista dal DL n. 112/2008.
In passato, la lista “T”, relativa agli incrementi patrimoniali, era stata caratterizzata da una metodologia di calcolo che avrebbe dovuto rilevare:
- gli eventuali atti di disinvestimento ed i mutui stipulati nei dodici mesi precedenti ciascun atto di investimento;
- la complessiva situazione del nucleo familiare del soggetto ricostruita, ove possibile, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo, con riscontro dei redditi imponibili dichiarati dal coniuge e dagli ulteriori familiari del soggetto facenti parte del nucleo (ad es. familiari dichiarati a carico), che hanno contribuito con redditi o atti al calcolo del rapporto tra la quota di incremento patrimoniale ed il totale dei redditi stessi e della serie dei negozi giuridici stipulati anche dai familiari, rilevati dalla procedura.
Sul versante della lista autovetture, lista “AU”, in passato si è proceduto con segnalazione di persone fisiche che, sulla base dei dati forniti dalla Direzione Generale della Motorizzazione, risultavano aver immatricolato, nell’anno 2003, autovetture di potenza fiscale uguale o superiore a 21 CV e per le quali il “reddito complessivo netto convenzionale” per i periodi d’imposta 2002 e 2003 è risultato non coerente per almeno un quarto con il reddito imponibile dichiarato per i medesimi periodi d’imposta.
Il “reddito complessivo netto convenzionale” è stato calcolato, ai soli fini selettivi, per la quota “patrimoniale” – cioè il “peso” dell’acquisto e la sua pro tempore ricaduta anche sulle annualità pregresse – sulla base del listino dei prezzi della rivista Quattroruote, mentre, per la quota “gestionale” – ossia i costi sostenuti per l’automezzo – è stato calcolato sulla base dei coefficienti presuntivi, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2005.
Atteso che questa lista si fondava su una ricostruzione convenzionale del prezzo di acquisto e, conseguentemente, del cosiddetto “reddito complessivo netto convenzionale” effettuata nell’ambito della procedura per agevolare la selezione dei soggetti, gli Uffici, per conoscere l’effettivo esborso sostenuto, quindi il prezzo pagato, dovevano richiedere, tra l’altro, la fattura di acquisto dell’autovettura.
Alla luce di quanto esposto, è alquanto probabile che i criteri selettivi saranno i medesimi, con la sola differenza che le “voci” d’interesse saranno declinate in termini di spesa sostenuta e in quanto tale “effettivamente” quantificata – secondo la previsione dell’art. 38, quarto comma, del DPR n. 600/73 nella versione attualmente vigente – ovvero in ragione della valorizzazione coefficientata – di cui al successivo quinto comma – secondo modalità e criteri che saranno fissati dal provvedimento attuativo a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto per legge.
Quanto all’arco temporale di interesse per la nuova lista selettiva “unificata”, se la precedente operatività teneva conto di un lasso alquanto ampio (2003/2007), dovuto alle ricadute delle presunzioni anche su periodi d’imposta pregressi per effetto dell’abrogata presunzione vigente in materia di “incrementi patrimoniali” (spesa ripartita “per quinti” nel periodo d’imposta di sostenimento e nei quattro precedenti), l’offensiva che verrà avviata nella seconda metà di quest’anno potrebbe anche adagiarsi su un focus più ristretto, magari a decorrere dal periodo d’imposta 2009, primo anno di applicazione dello strumento di accertamento nella nuova versione prevista dal DL n. 78/2010, e sino al periodo d’imposta 2011, per il quale,nella seconda metà dell’anno corrente,l’acquisizione delle informazioni da parte dell’Anagrafe tributaria dovrebbe essere un processo già ampiamente concluso.
 / Carlo NOCERA

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