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venerdì 17 febbraio 2012

iva Detrazione IVA differenziata tra acquisto di un servizio e bene d’investimento

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Detrazione IVA differenziata tra acquisto di un servizio e bene d’investimento

La Corte di Giustizia Ue ha tracciato, in una sentenza depositata ieri, i confini della detrazione dell’imposta dovuta a monte
/ Venerdì 17 febbraio 2012
Con la sentenza 16 febbraio 2012, causa C-118/11, la Corte di Giustizia Ue prende in esame una controversia innestata da un accertamento fiscale, riguardante un arco temporale compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 ottobre 2009, e notificato ad una società stabilita in Bulgaria, attiva in diverse attività economiche. Proprio nel citato arco temporale, le autorità competenti hanno constatato che la medesima società aveva concluso, da un lato, un contratto di locazione di un autoveicolo con una società per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 1° marzo 2009 e, dall’altro, un contratto di leasing con un’altra società, riguardante un altro autoveicolo, per una durata di 48 mesi.
Nel panorama così delineato, la società aveva detratto l’imposta risultante da tutte le fatture rilasciate nel periodo d’imposta corrispondente alla ricezione delle medesime. Diversamente, le competenti autorità fiscali hanno negato il diritto a detrazione dell’IVA correlativa, in forza di una disposizione vigente nella normativa “domestica” (articolo 70, paragrafo 1, punto 2, dello ZDDS).
Investita della problematica, la Corte di Giustizia, dopo aver richiamato preliminarmente l’articolo 168 della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui il soggetto passivo beneficia del diritto a detrazione dell’imposta nei limiti in cui i beni e i servizi vengano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, esamina le condizioni del diritto a detrazione.
In particolare, la Corte stabilisce che il criterio inerente all’uso del bene o del servizio a fini di operazioni rientranti nell’attività economica dell’impresa si differenzia a seconda che si tratti dell’acquisto di un servizio o di un bene di investimento.
Nel primo caso (ad esempio, locazione di un autoveicolo), la sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione, in linea di principio, è necessaria affinché il diritto a detrarre l’IVA a monte sia riconosciuto in capo al soggetto passivo e al fine di determinare la portata di tale diritto. La Corte, al riguardo, ha già statuito che la circostanza che lo spostamento dal domicilio al luogo di lavoro sia un presupposto indispensabile della presenza sul posto di lavoro e, quindi, dello svolgimento dell’attività lavorativa, non costituisce un elemento determinante per considerare che il trasporto del dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro non soddisfi bisogni privati dello stesso ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della Direttiva IVA. Infatti, sarebbe in contrasto con l’obiettivo di tale disposizione che un simile nesso indiretto fosse di per sé sufficiente per escludere l’equiparazione dello spostamento a una prestazione a titolo oneroso.
Diverse possibilità di scelta per i beni d’investimento
Per quanto riguarda la locazione di un autoveicolo in forza di un contratto di leasing, che può essere equiparata ad un’operazione consistente nell’acquisto di un bene d’investimento destinato, in parte, a un uso privato e, in parte, a un uso professionale, il soggetto passivo ha una possibilità di scelta. Se il soggetto passivo decide di trattare un bene d’investimento, utilizzato tanto per fini professionali quanto per fini privati, come bene d’impresa, l’IVA dovuta a monte sull’acquisto di tale bene è, in linea di principio, integralmente e immediatamente detraibile. Ciò posto, qualora un bene destinato all’impresa abbia consentito una detrazione integrale o parziale dell’IVA versata a monte, il suo impiego per le esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o per finalità estranee alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della Direttiva IVA.
Qualora un soggetto passivo decida di conservare un bene d’investimento interamente nel suo patrimonio privato, pur utilizzandolo nel contempo per fini sia professionali che privati, nessuna parte dell’IVA dovuta o assolta a monte sull’acquisto del bene è detraibile (sentenza dell’8 marzo 2001, Bakcsi, C-415/98, Racc. pag. I 1831, punto 27). In questo caso, l’uso di tale bene per le esigenze dell’impresa non può essere soggetto all’IVA. Infine, qualora il soggetto passivo scelga di destinare il bene al patrimonio professionale della sua impresa soltanto nei limiti del suo uso professionale effettivo, la parte del bene sottratta a tale patrimonio professionale non fa parte dei beni dell’impresa e, di conseguenza, non rientra nella sfera di applicazione del sistema dell’IVA.

 Vincenzo CRISTIANO
FONTE : EUTEKNE

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