Nuove srl «semplificate» per i giovani
Lunedì 23 gennaio 2012
Prevista la tipizzazione dello statuto standard della società con decreto, ma i notai sono critici
La versione definitiva dell’art. 3 del Decreto “liberalizzazioni” (DL 24 gennaio 2012 n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, nel S.O. n. 18) conferma l’introduzione della nuova tipologia societaria della società semplificata a responsabilità limitata.
Più precisamente, l’art. 3, comma 1, del DL 1/2012 detta procedure, regole e costi per la costituzione della società con la previsione del nuovo art. 2463-bis c.c.
Rispetto alla bozza di decreto approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 gennaio 2012 (si veda “Nuove srl «semplificate» per i giovani” del 23 gennaio 2012), viene inserito il nuovo comma 2, ai sensi del quale, con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, verrà tipizzato lo statuto standard della società e saranno individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
In sintesi, l’aspetto essenziale che caratterizza questo nuovo tipo societario riguarda il regime agevolato, esteso all’ammontare del capitale sociale e alle formalità di costituzione. Ciò principalmente per favorire l’imprenditoria giovanile under 35.
Per quanto riguarda il requisito soggettivo, alla srl semplificata possono accedere solo le persone fisiche al di sotto dei 35 anni alla data di costituzione.
La società può essere anche unipersonale.
Per la perdita del requisito di età, il Decreto distingue due ipotesi. Nel caso riguardi un solo socio, l’assemblea, convocata dagli amministratori senza indugio, può deliberare la trasformazione della società o il socio è escluso di diritto. Nel caso riguardi tutti i soci, di nuovo nella scelta dell’assemblea vi è la delibera di trasformazione della società, altrimenti la società si scioglie.
A tal proposito, si segnala che il Decreto modifica l’art. 2484 c.c., mediante l’inserimento, come specifica causa di scioglimento per la srl semplificata, del venir meno del requisito di età in capo a tutti i soci.
Per quanto riguarda le formalità di costituzione, il Decreto richiede per l’atto costitutivo (oltre che per il verbale relativo alle modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci e per l’atto di trasferimento delle partecipazioni) la scrittura privata (dunque, nessun atto pubblico), con l’indicazione degli elementi che, in parte, l’art. 2463 c.c. già prescrive per srl ordinarie. La denominazione sociale deve contenere, però, l’indicazione di “società semplificata a responsabilità limitata”. Si richiede, poi, un ammontare del capitale sociale non inferiore alla somma di 1 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Conferimenti da farsi solo in denaro.
L’atto costitutivo va depositato entro 15 giorni presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Per l’iscrizione della società, basta una comunicazione a cura degli amministratori, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria. Massimo altri 15 giorni per l’iscrizione da parte dell’ufficiale del registro.
Proprio all’emanazione del citato decreto sarebbe, nei fatti, condizionata la piena operatività della srl semplificata: come da informativa resa da alcune Camere di Commercio, fra cui quelle di Milano e Torino, fino a quel momento il Registro delle imprese non accetterà domande di iscrizione da parte di tali società.
Le domande presentate prima, dunque, saranno rifiutate.
D’altro canto, la categoria dei notai, con un comunicato stampa del 25 gennaio 2012, ha segnalato gli effetti negativi dell’iter procedurale costitutivo per queste società. Nello specifico, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, la srl semplificata potrebbe costituire un problema per le gravi conseguenze giuridiche, sociali e di ordine pubblico, essendo stata eliminata l’ordinaria procedura di controllo notarile di legittimità.
Riguardo alla soppressione del loro intervento per queste società, secondo i notai, “i controlli preventivi notarili in materia di identità, rappresentanza, oggetto e organizzazione sociale e, più in generale, di contenuto dei patti – così si legge nel comunicato – assicurano un insopprimibile ausilio all’applicazione delle normative in materia di antiriciclaggio, evasione fiscale e regolarità, nella finalità di contrasto alle frodi patrimoniali e di identità”.
Più precisamente, l’art. 3, comma 1, del DL 1/2012 detta procedure, regole e costi per la costituzione della società con la previsione del nuovo art. 2463-bis c.c.
Rispetto alla bozza di decreto approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 gennaio 2012 (si veda “Nuove srl «semplificate» per i giovani” del 23 gennaio 2012), viene inserito il nuovo comma 2, ai sensi del quale, con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, verrà tipizzato lo statuto standard della società e saranno individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
In sintesi, l’aspetto essenziale che caratterizza questo nuovo tipo societario riguarda il regime agevolato, esteso all’ammontare del capitale sociale e alle formalità di costituzione. Ciò principalmente per favorire l’imprenditoria giovanile under 35.
Per quanto riguarda il requisito soggettivo, alla srl semplificata possono accedere solo le persone fisiche al di sotto dei 35 anni alla data di costituzione.
La società può essere anche unipersonale.
Per la perdita del requisito di età, il Decreto distingue due ipotesi. Nel caso riguardi un solo socio, l’assemblea, convocata dagli amministratori senza indugio, può deliberare la trasformazione della società o il socio è escluso di diritto. Nel caso riguardi tutti i soci, di nuovo nella scelta dell’assemblea vi è la delibera di trasformazione della società, altrimenti la società si scioglie.
A tal proposito, si segnala che il Decreto modifica l’art. 2484 c.c., mediante l’inserimento, come specifica causa di scioglimento per la srl semplificata, del venir meno del requisito di età in capo a tutti i soci.
Per quanto riguarda le formalità di costituzione, il Decreto richiede per l’atto costitutivo (oltre che per il verbale relativo alle modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci e per l’atto di trasferimento delle partecipazioni) la scrittura privata (dunque, nessun atto pubblico), con l’indicazione degli elementi che, in parte, l’art. 2463 c.c. già prescrive per srl ordinarie. La denominazione sociale deve contenere, però, l’indicazione di “società semplificata a responsabilità limitata”. Si richiede, poi, un ammontare del capitale sociale non inferiore alla somma di 1 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Conferimenti da farsi solo in denaro.
L’atto costitutivo va depositato entro 15 giorni presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Per l’iscrizione della società, basta una comunicazione a cura degli amministratori, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria. Massimo altri 15 giorni per l’iscrizione da parte dell’ufficiale del registro.
Operatività subordinata ad un decreto attuativo
Come già detto, per le srl semplificate sarà predisposto uno statuto standard con apposito decreto, che determinerà anche i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.Proprio all’emanazione del citato decreto sarebbe, nei fatti, condizionata la piena operatività della srl semplificata: come da informativa resa da alcune Camere di Commercio, fra cui quelle di Milano e Torino, fino a quel momento il Registro delle imprese non accetterà domande di iscrizione da parte di tali società.
Le domande presentate prima, dunque, saranno rifiutate.
D’altro canto, la categoria dei notai, con un comunicato stampa del 25 gennaio 2012, ha segnalato gli effetti negativi dell’iter procedurale costitutivo per queste società. Nello specifico, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, la srl semplificata potrebbe costituire un problema per le gravi conseguenze giuridiche, sociali e di ordine pubblico, essendo stata eliminata l’ordinaria procedura di controllo notarile di legittimità.
Riguardo alla soppressione del loro intervento per queste società, secondo i notai, “i controlli preventivi notarili in materia di identità, rappresentanza, oggetto e organizzazione sociale e, più in generale, di contenuto dei patti – così si legge nel comunicato – assicurano un insopprimibile ausilio all’applicazione delle normative in materia di antiriciclaggio, evasione fiscale e regolarità, nella finalità di contrasto alle frodi patrimoniali e di identità”.
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