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venerdì 17 febbraio 2012

reddito d'impresa : Eccedenze ACE trasferibili al gruppo

reddito d'impresa

Eccedenze ACE trasferibili al gruppo

Il modello CNM 2012 consente di scomputare dal reddito complessivo netto la quota-parte non utilizzata da ciascun aderente al consolidato fiscale

/ Martedì 14 febbraio 2012
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 (quindi in UNICO 2012), è possibile avvalersi dell’ACE, ossia di una detassazione applicabile al reddito complessivo netto, corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio immesso nell’impresa.
In sintesi, l’agevolazione consiste nella possibilità di scomputare dal reddito d’impresa il rendimento nozionale del “nuovo capitale proprio”. Il rendimento nozionale si ottiene moltiplicando i seguenti fattori:
- un coefficiente, pari al 3% per il primo triennio di applicazione della norma;
- la variazione in aumento del “nuovo capitale proprio” rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.
Il capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio, consentendo di fruire della detassazione anche per gli utili del 2010 accantonati a riserva (si veda “UNICO 2012 chiarisce l’applicazione dell’ACE” dell’8 febbraio 2012).
L’ACE non può incrementare le perdite fiscali e, secondo quanto si evince dai modelli di dichiarazione, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere:
- computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi;
- trasferita al gruppo da una società aderente al consolidato fiscale (in tal caso, invece di compilare il rigo RN6, si compila il rigo GN6 del modello).
Le istruzioni al modello UNICO 2012 SC chiariscono che, qualora il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato fiscale, l’ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nel rigo GN6 a scomputo del proprio reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.
Nella sezione XII del quadro NX del modello CNM 2012, la consolidante indica l’importo della deduzione trasferito da ciascuna società aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo, che corrisponde a quello indicato nel quadro GN, rigo GN22 dell’UNICO 2012 SC di ciascuna società.
L’eccedenza dell’ACE che invece non trova capienza nel reddito complessivo globale netto di gruppo è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
In sostanza, quindi, per applicare l’agevolazione:
- l’ACE deve in primo luogo essere scomputata dal reddito imponibile dell’esercizio prodotto dalla società che ha aderito al consolidato;
- l’eventuale eccedenza può essere trasferita al gruppo, ma nel limite del reddito prodotto dal gruppo; ossia, nemmeno a livello di gruppo l’ACE può incrementare le perdite fiscali.
Tale impostazione si rinviene dalle istruzioni alla compilazione del rigo GN22, nel quale va indicato l’ammontare utilizzabile a scomputo del reddito complessivo netto di gruppo, ma esso non può essere superiore alla differenza tra l’importo di cui al rigo RS113, colonna 10, e quello di cui al rigo GN6, colonna 3.
L’eventuale importo che non trova capienza nel suddetto reddito va indicato nella colonna 11 del citato rigo RS113.
Occorre integrare gli accordi di consolidamento
Ciascuna società, quindi, riporta autonomamente l’ACE non assorbita dal gruppo come avviene per le eccedenze di ROL che non vengono utilizzate a livello di gruppo per insufficienza di interessi indeducibili disponibili a livello consolidato.
Pertanto, anche a proposito dell’ACE è necessario chiarire se tale eccedenza “non assorbita” può essere conferita al gruppo nei successivi periodi di imposta oppure se tale ipotesi non rispetta la ratio della norma.
Inoltre, analizzando la questione sotto un profilo più generale, si osserva che la possibilità di conferire l’ACE al gruppo obbliga anche ad integrare gli accordi di consolidamento in essere tra le società che hanno optato per la tassazione di gruppo.
Il beneficio che viene trasferito alla consolidante attraverso il conferimento dell’ACE, infatti, deve essere remunerato a ciascuna società.
Ovviamente, tale compensazione infragruppo non possiede natura reddituale ai fini IRES, in quanto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 118, comma 4 del TUIR.
 / Salvatore SANNA
FONTE : EUTEKNE

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