Per l'applicazione vale la data del rogito
Il ritorno dell'Iva sugli immobili abitativi guarda alla data del rogito. Gli atti che saranno stipulati dall'entrata in vigore del decreto liberalizzazioni saranno assoggettati ad Iva, su opzione del cedente, anche oltre 5 anni dalla fine lavori. Le imprese di costruzione e di ristrutturazione che hanno a magazzino immobili abitativi la cui realizzazione è terminata da oltre 5 anni potranno, a seguito di quanto disposto dall'articolo 57 del decreto liberalizzazioni, optare per l'applicazione dell'Iva, uscendo dal regime di esenzione attualmente vigente.
L'utilizzo delle nuove regole si avrà per le operazioni effettuate dal giorno di entrata in vigore del decreto. Rileva a tal fine, ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 633/72, la stipula dell'atto notarile portante il trasferimento della proprietà. I rogiti sottoscritti dal giorno di decorrenza della nuova norma sconteranno dunque l'Iva del 4% o del 10% (a seconda dei requisiti dell'acquirente) nelle diverse ipotesi ivi previste, tra cui, in particolare, in caso di opzione esercitata in atto dal costruttore-cedente.
Applicando le istruzioni contenute nella circolare 12/E/2007 con riferimento al precedente passaggio dal regime Iva a quello di esenzione, gli acconti già fatturati, a fronte di contratti preliminari, in esenzione ai sensi dell'articolo 10, restano confermati e non dovranno, né potranno essere rettificati. Conseguentemente, in queste situazioni, sarà assoggettato a imposta il solo prezzo ancora non pagato alla data del rogito.
Il doppio regime Iva della compravendita comporterà, sempre sulla base di quanto fu previsto dalla circolare 12/E/2007, un corrispondente trattamento del rogito ai fini delle imposte di registro e ipocatastali. La tassa proporzionale (3% o 10%) si applicherà, cioè, sulla parte di corrispettivo esente (fatture emesse prima della nuova norma), mentre nulla sarà dovuto sull'importo fatturato a rogito e soggetto ad Iva. Per le locazioni effettuate dai costruttori, l'applicazione dell'Iva scatterà per i canoni incassati dalla data di decorrenza del decreto, ma a condizione che venga esercitata l'opzione nel relativo atto. Dovrà dunque essere chiarito come il locatore possa optare per i contratti già in essere.
24 gennaio 2012
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-23/applicazione-vale-data-rogito-214806.shtml?uuid=AaHYkhhE
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