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venerdì 4 gennaio 2013

Sui termini di decadenza, attenzione alle proroghe


31 dicembre 2012
Nonostante, in linea di principio, sia possibile affermare che entro fine anno decadono le annualità 2007 (dichiarazione presentata) e 2006 (dichiarazione omessa), bisogna prestare particolare attenzione alla cause di proroga contemplate dal Legislatore.

Tralasciando il raddoppio dei termini per violazioni penali, già esaminato in un precedente intervento (si veda “Se ci sono violazioni penali, a fine anno decade il 2003” del 28 dicembre 2012), le disposizioni che più interessano in questa sede sono le seguenti:
- la proroga biennale a danno dei contribuenti che non avevano, a suo tempo, aderito ai condoni del 2002;
- la proroga di tutti i termini fiscali scaturente dall’approvazione di un decreto di irregolare funzionamento dell’ufficio, che ha un’applicazione circoscritta al singolo ufficio, sulla quale non è il caso di soffermarsi;
- il raddoppio dei termini per i contribuenti che, in violazione della normativa in tema di monitoraggio fiscale, hanno detenuto in Paradisi fiscali investimenti e/o attività finanziarie (opera la presunzione di imponibilità dei suddetti capitali);
- il raddoppio dei termini per il caso dei crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione;
- la proroga di un anno dei termini pendenti al 31 dicembre 2011, limitata all’IVA, per i contribuenti che hanno fruito dei condoni di cui alla L. 289/2002.

Detto ciò, è importante rammentare un principio inderogabile, fissato a chiare lettere dalla sentenza 247/2011 della Corte Costituzionale: la proroga dei termini da reato non si cumula con nessuna altra disposizione, presente o futura, che contempli anch’essa una proroga di termini.
Così, l’anno 2002 per chi non ha fruito dei condoni rimane decaduto al 31 dicembre 2009 (in applicazione della proroga biennale) o al 31 dicembre 2011 (se ci sono reati), ma mai al 31 dicembre 2013, posto che la proroga biennale non può cumularsi con quella da reato.Questo aspetto è “sfuggito” all’Amministrazione finanziaria, che, con la circolare 1 del 2012, commentando la proroga di un anno per i termini che, limitatamente all’IVA in merito ai contribuenti che avevano fruito dei condoni della L. 289/2002, erano pendenti al 31 dicembre 2011 (introdotta dall’art. 2, comma 5-ter, del DL 138/2011), ha di fatto applicato il cumulo.
Secondo l’interpretazione della Consulta, subisce la proroga di un anno il 2006, che decade non al 31 dicembre 2011 ma al 31 dicembre 2012.

Invece, per l’Agenzia delle Entrate, sarebbe possibile accertare il 2000 entro il 31 dicembre 2012 per le omesse dichiarazioni, il 2001 entro il 31 dicembre 2013 sempre per le omesse dichiarazioni e il 2002 entro il 31 dicembre 2012.
Il cumulo opera solo quando è il Legislatore che risulta avere deciso in tal senso: è il caso del raddoppio dei termini sussistente quando il contribuente ha indebitamente compensato un credito inesistente. Il Legislatore ammette in via esplicita che a tale termine possa applicarsi l’ulteriore proroga da reato.

Niene viene detto, invece, dall’art. 12 del decreto 78 del 2009, ove, di conseguenza, rimane inapplicabile il cumulo tra raddoppio derivante da reato e detenzione di attività in violazione della normativa in tema di monitoraggio fiscale.
 
Alfio Cissello - EUTEKNE.INFO

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