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lunedì 28 gennaio 2013

Niente condanna per distrazione dell’avviamento se i beni dell’azienda non vengono ceduti

  • Niente condanna per distrazione dell’avviamento se i beni dell’azienda non vengono ceduti  La Quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 3817 del 24 gennaio 2013, si e` pronunciata con riferimento alla vicenda a due imprenditori, padre e figlio, condannati dalla Corte d’appello di Roma per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale asseritamente commessi nella loro qualita` di amministratori di una Srl poi fallita; il fatto loro contestato era di aver distratto l’avviamento dell’azienda gestita dalla societa` medesima attraverso il travisamento di tutti i beni e i rapporti di quest’ultima in una nuova societa`; in tal modo, sarebbe stato ceduto l’avviamento senza corrispettivo attraverso una sorta di operazione di “spin off” in pregiudizio dei creditori. I giudici di legittimita` hanno accolto il ricorso presentato dai due imputati i quali avevano contestato che potesse ritenersi integrato a loro carico il reato di bancarotta fraudolenta. La Suprema corte, in particolare, ha sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata non evidenziava in maniera sufficiente quale fosse, nel perimetro della contestazione, il fatto per cui aveva ritenuto effettivamente raggiunta la prova della responsabilita` dei due imputati, limitandosi ad un generico riferimento al travisamento dei beni e della clientela dalla fallita alla nuova societa`; non era stato precisato, cioe`, se il presunto sviamento avesse comportato o meno la cessione dei beni e dei rapporti contrattuali in atto, cessione necessaria per la configurazione del reato contestato.

    fonte: http://www.salvotib.it/studiotiberio/news-ed-articoli-ateneo-web

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