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venerdì 4 gennaio 2013

Numerazione delle fatture con due alternative ???!!!

iva

Numerazione delle fatture con due alternative

Per l’Associazione Nazionale Commercialisti, la numerazione progressiva sarebbe valida sia con azzeramento a inizio anno che senza

/ Giovedì 03 gennaio 2013
Con un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio di ieri, l’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) sollecitando un tempestivo intervento ufficiale, prende posizione sulla questione della numerazione delle fatture a decorrere dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 1 della Legge di stabilità 2013 (in cui sono state trasfuse le disposizioni del DL n. 216/2012).
Come già abbiamo avuto modo di riportare in un precedente intervento (si veda “In fattura la partita IVA del cessionario o committente” del 31 dicembre 2012), dal 1° gennaio 2013 la lett. b) del comma 2 dell’art. 21 del DPR 633/72 precisa che la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” (prima delle modifiche, si ricorda, il comma 2 dell’art. 21 recitava che “la fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare”).
Sul punto, il suddetto comunicato stampa, a firma Luciano Olivieri e Marco Cuchel, ritiene adottabili alternativamente, sollecitando nel contempo l’Agenzia ad un tempestivo chiarimento, le seguenti due modalità di numerazione:
- progressiva, senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a partire dal 1° gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell’ultimo documento emesso nel 2012. Ad esempio, se l’ultima fattura emessa in data 31 dicembre 2012 è la n. 484, la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il numero 485, omettendo il riferimento all’anno solare, in quanto non più richiesto adottando questo tipo di numerazione;
- progressiva, con azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, e quindi in continuità con il comportamento adottato dai soggetti passivi fino al 2012, in vigenza delle “vecchie” disposizioni. In tale ipotesi, quindi, le fatture emesse dal 1° gennaio 2013 riporteranno una numerazione progressiva a partire dal n. 1/2013 e via dicendo fino all’ultima fattura emessa il 31 dicembre 2013, con azzeramento a partire dal 1° gennaio 2014, data a partire dalla quale sarà ripresa la numerazione n. 1/2014.
Nell’ipotesi di adozione di registri sezionali, e quindi con serie di numerazioni distinte, l’ANC ritiene che debbano essere osservate le descritte modalità di numerazione per ogni serie di numerazione stessa (e quindi all’interno di ogni sezionale).
Importante verificare che i numeri progressivi siano trascritti
Importanti indicazioni sono fornite anche per quanto riguarda la registrazione delle fatture emesse nel relativo registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72, il quale richiede espressamente che siano indicati, per ciascuna fattura, “il numero progressivo e la data di emissione di essa”.
Sul punto, il comunicato stampa in questione, raccomandando un pronto aggiornamento delle procedure da parte delle software house, precisa che è importante verificare che i numeri progressivi, nelle due modalità alternative illustrate, siano trascritti nel registro delle fatture emesse, in coerenza con quanto riportato sulla fattura.
Ciò sta a significare, secondo l’ANC, che lo stessa progressione della numerazione deve essere rispettata anche in sede di registrazione dei documenti, non potendosi quindi adottare protocolli diversi, sia pure nel rispetto della cronologia, all’atto della stampa del registro delle fatture emesse.
 FONTE:EUTEKNE

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