16 gennaio 2013
Per la Tobin tax, entrata in vigore “a scaglioni”
La nuova imposta sulle transazioni finanziarie, introdotta dalla Legge di stabilità 2013, troverà applicazione in parte dal 1° marzo e in parte, dal 1° luglio 2013. Entro la fine del mese di gennaio dovrebbe, intanto, essere approvato il Decreto attuativo delle norme sulla Tobin tax, che deve determinarne le modalità applicative.
In linea di prima approssimazione, può dirsi che il prelievo va a colpire tre diverse fattispecie:
- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti residenti in Italia, a prescindere dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti (art. 1, comma 491 della L. 228/2012) (si veda “Fuori dalla Tobin tax il trasferimento di quote di srl” del 14 dicembre 2012);
- le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui titoli che abbiano come sottostante gli strumenti finanziari di cui sopra, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti (art. 1, comma 492 della L. 228/2012);
- le “operazioni ad alta frequenza” effettuate sul mercato italiano (art. 1, comma 495 della L. 228/2012).
L’imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e strumenti partecipativi si applica alle operazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013, mentre l’imposta sulle operazioni su derivati si applica alle operazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013.
Per quanto riguarda le operazioni “ad alta frequenza”, l’entrata in vigore è differenziata, in quanto la nuova imposta troverà applicazione:
- a partire dal 1° marzo 2013 per le operazioni ad alta frequenza relative a trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 1, comma 491 della L. 228/2012;
- a partire dal 1° luglio 2013 per le operazioni ad alta frequenza relative ad operazioni su strumenti derivati.
Per quanto concerne la misura dell’imposta, si ricorda che le operazioni su derivati sono soggette ad imposta in misura fissa, determinata dalla tabella allegata alla Legge di Stabilità con riferimento alla tipologia di strumento ed al valore del contratto. Invece, l’imposta sul trasferimento di azioni e di strumenti partecipativi, come anche l’imposta sulle operazioni ad alta frequenza sono dovute in misura proporzionale:
- dello 0,22% (nel 2013) e dello 0,20% dal 2014 per il trasferimento di azioni e strumenti finanziari (con riduzione allo 0,12% nel 2013 e allo 0,10% dal 2014 per le operazioni in mercati regolamentati);
- dello 0,02% per le operazioni ad alta frequenza.
La base imponibile è costituita, per le operazioni di trasferimento della proprietà di azioni, dal valore della transazione, definito come “il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto ovvero il corrispettivo versato”. Pertanto, non rilevano le operazioni aperte e chiuse in giornata.La norma prevede, tuttavia, alcune esenzioni operanti per l’imposta sul trasferimento di azioni e strumenti partecipativi e per l’imposta sulle operazioni su derivati. In particolare, sono esenti le operazioni che abbiano come controparte: la BCE; le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea; le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati; gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
D’altro canto, la norma dispone che l’imposta sul trasferimento di azioni e strumenti partecipativi e l’imposta sulle operazioni su derivati non si applicano:
- ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni soggette ad imposta, nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi (c.d. “market making”) e limitatamente alla stessa (sicché non tutte le operazioni svolte dai market makers sono esenti, ma solo quelle svolte nell’ambito dell’attività di market making);
- ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni soggette ad imposta in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dalla CONSOB;
- agli enti di previdenza obbligatori (pubblici e privati), nonché alle forme pensionistiche complementari;
- alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo (come definito dall’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 e comma 2 c.c.);
- alle operazioni effettuate nell’ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale (ma il decreto attuativo dovrà precisare le condizioni di accesso all’esenzione);
- alle transazioni ed alle operazioni relative ai prodotti ed ai servizi qualificati come etici o socialmente responsabili.
In linea di prima approssimazione, può dirsi che il prelievo va a colpire tre diverse fattispecie:
- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti residenti in Italia, a prescindere dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti (art. 1, comma 491 della L. 228/2012) (si veda “Fuori dalla Tobin tax il trasferimento di quote di srl” del 14 dicembre 2012);
- le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui titoli che abbiano come sottostante gli strumenti finanziari di cui sopra, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti (art. 1, comma 492 della L. 228/2012);
- le “operazioni ad alta frequenza” effettuate sul mercato italiano (art. 1, comma 495 della L. 228/2012).
L’imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e strumenti partecipativi si applica alle operazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013, mentre l’imposta sulle operazioni su derivati si applica alle operazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013.
Per quanto riguarda le operazioni “ad alta frequenza”, l’entrata in vigore è differenziata, in quanto la nuova imposta troverà applicazione:
- a partire dal 1° marzo 2013 per le operazioni ad alta frequenza relative a trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 1, comma 491 della L. 228/2012;
- a partire dal 1° luglio 2013 per le operazioni ad alta frequenza relative ad operazioni su strumenti derivati.
Per quanto concerne la misura dell’imposta, si ricorda che le operazioni su derivati sono soggette ad imposta in misura fissa, determinata dalla tabella allegata alla Legge di Stabilità con riferimento alla tipologia di strumento ed al valore del contratto. Invece, l’imposta sul trasferimento di azioni e di strumenti partecipativi, come anche l’imposta sulle operazioni ad alta frequenza sono dovute in misura proporzionale:
- dello 0,22% (nel 2013) e dello 0,20% dal 2014 per il trasferimento di azioni e strumenti finanziari (con riduzione allo 0,12% nel 2013 e allo 0,10% dal 2014 per le operazioni in mercati regolamentati);
- dello 0,02% per le operazioni ad alta frequenza.
La base imponibile è costituita, per le operazioni di trasferimento della proprietà di azioni, dal valore della transazione, definito come “il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto ovvero il corrispettivo versato”. Pertanto, non rilevano le operazioni aperte e chiuse in giornata.La norma prevede, tuttavia, alcune esenzioni operanti per l’imposta sul trasferimento di azioni e strumenti partecipativi e per l’imposta sulle operazioni su derivati. In particolare, sono esenti le operazioni che abbiano come controparte: la BCE; le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea; le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati; gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
D’altro canto, la norma dispone che l’imposta sul trasferimento di azioni e strumenti partecipativi e l’imposta sulle operazioni su derivati non si applicano:
- ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni soggette ad imposta, nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi (c.d. “market making”) e limitatamente alla stessa (sicché non tutte le operazioni svolte dai market makers sono esenti, ma solo quelle svolte nell’ambito dell’attività di market making);
- ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni soggette ad imposta in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dalla CONSOB;
- agli enti di previdenza obbligatori (pubblici e privati), nonché alle forme pensionistiche complementari;
- alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo (come definito dall’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 e comma 2 c.c.);
- alle operazioni effettuate nell’ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale (ma il decreto attuativo dovrà precisare le condizioni di accesso all’esenzione);
- alle transazioni ed alle operazioni relative ai prodotti ed ai servizi qualificati come etici o socialmente responsabili.
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