Rimborsi spese agli amministratori e possibilità di omettere la registrazione nel LUL
Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 27 del 06/07/2010
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Numero 27 del 06/07/2010
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Con Interpello n. 27 del 6 Luglio 2010, vengono richiesti chiarimenti in merito alla registrazione nel Libro Unico del Lavoro del rimborso spese degli Amministratori che non percepiscono compensi
Il Ministero del Lavoro con l'Interpello n. 27 del 6 luglio 2010 ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di omettere la registrazione nel Libro Unico del Lavoro del rimborso spese degli amministratori che non percepiscono compensi.
Viene precisato che la disciplina dei rimborsi spese da annotare nel Libro Unico del Lavoro è strettamente connessa:
La circolare n. 20/2008 di questo Ministero ha comunque precisato che “vanno esclusi dalla registrazione nel Libro Unico del Lavoro tutti quei soggetti che svolgano tali attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali, a titolo esemplificativo (…) amministratori, sindaci e componenti collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale”.
Inoltre, stante i chiarimenti rinvenibili nel Vademecum del 05/12/2008 (sezione B, n. 2, 3 e 4), “in ottica semplificatrice” gli amministratori devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro solo se non sono liberi professionisti e solo con riferimento al mese in cui avviene la eventuale percezione di compensi o rimborsi spese.
Ne consegue, tra l’altro, che l’impresa che non occupa dipendenti non è nemmeno tenuta all’istituzione del LUL per registrare il solo amministratore che non percepisce compensi.
Con riguardo ai rimborsi spese da documentare nel Libro Unico del Lavoro ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D.L. n. 112/2008, si precisa che devono essere effettuate le annotazioni relative ai rimborsi spese anche se fiscalmente e contributivamente esenti, ovvero di tutte quelle somme sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa nell’interesse esclusivo del datore di lavoro ed aventi, per questo motivo, un profilo strettamente restitutorio (rimborsi a piè di lista o alte spese rimborsabili fino all’importo massimo di € 15,49).
Si precisa, altresì che, ai fini dell’individuazione dei rimborsi spese da indicare nel LUL, non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati, bensì la qualità delle spese rimborsate.
Ciò significa che devono essere indicate le somme da rimborsare, sia forfetariamente che su base di indicazione analitica (note spese o rimborsi chilometrici), con esclusione, quindi, di tutti i rimborsi che si riferiscono a documenti intestati direttamente all’azienda (quali, ad esempio, fatture per spese sostenute dal lavoratore in nome e per conto dell’azienda o carte carburanti).
L’esclusione di tali rimborsi spese dalla registrazione nel Libro Unico ha un puro intento semplificativo, vale a dire di non duplicare registrazioni che possono trovare opportuno riscontro in scritture obbligatorie di carattere fiscale.
Rientrano tra le somme da registrare nel Libro obbligatorio anche i rimborsi cumulativi di spese effettuate dal dipendente in occasione di missioni collettive purché fiscalmente documentati a mezzo di fatture non intestate all’azienda, né nominativamente riferibili al singolo lavoratore.
Da quanto sopra detto in merito ai rimborsi spese da registrare nel Libro Unico, si evince che gli stessi sono comunque legati alla posizione del soggetto al quale devono essere restituite le somme versate in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Se, infatti, si tratta di soggetti che devono essere iscritti nel Libro Unico, occorrerà solo valutare la tipologia dei rimborsi in questione per stabilire se debbano o meno essere registrati nel LUL.
Altrimenti, come nel caso degli amministratori, occorrerà prima di tutto considerare se gli stessi svolgono una prestazione di natura o meno autonoma e se percepiscono compensi.
Nel caso di amministratori i cui compensi non sono attratti nei redditi di natura professionale e che percepiscono rimborsi spese, questi ultimi dovranno essere registrati nel Libro Unico con riferimento al momento del rimborso e cioè della contabilizzazione effettiva di dette spese (c.d. criterio di cassa).
Viene precisato che la disciplina dei rimborsi spese da annotare nel Libro Unico del Lavoro è strettamente connessa:
- ai soggetti che devono essere iscritti nel Libro medesimo
- e alla tipologia dei rimborsi stessi.
La circolare n. 20/2008 di questo Ministero ha comunque precisato che “vanno esclusi dalla registrazione nel Libro Unico del Lavoro tutti quei soggetti che svolgano tali attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali, a titolo esemplificativo (…) amministratori, sindaci e componenti collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale”.
Inoltre, stante i chiarimenti rinvenibili nel Vademecum del 05/12/2008 (sezione B, n. 2, 3 e 4), “in ottica semplificatrice” gli amministratori devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro solo se non sono liberi professionisti e solo con riferimento al mese in cui avviene la eventuale percezione di compensi o rimborsi spese.
Ne consegue, tra l’altro, che l’impresa che non occupa dipendenti non è nemmeno tenuta all’istituzione del LUL per registrare il solo amministratore che non percepisce compensi.
Con riguardo ai rimborsi spese da documentare nel Libro Unico del Lavoro ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D.L. n. 112/2008, si precisa che devono essere effettuate le annotazioni relative ai rimborsi spese anche se fiscalmente e contributivamente esenti, ovvero di tutte quelle somme sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa nell’interesse esclusivo del datore di lavoro ed aventi, per questo motivo, un profilo strettamente restitutorio (rimborsi a piè di lista o alte spese rimborsabili fino all’importo massimo di € 15,49).
Si precisa, altresì che, ai fini dell’individuazione dei rimborsi spese da indicare nel LUL, non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati, bensì la qualità delle spese rimborsate.
Ciò significa che devono essere indicate le somme da rimborsare, sia forfetariamente che su base di indicazione analitica (note spese o rimborsi chilometrici), con esclusione, quindi, di tutti i rimborsi che si riferiscono a documenti intestati direttamente all’azienda (quali, ad esempio, fatture per spese sostenute dal lavoratore in nome e per conto dell’azienda o carte carburanti).
L’esclusione di tali rimborsi spese dalla registrazione nel Libro Unico ha un puro intento semplificativo, vale a dire di non duplicare registrazioni che possono trovare opportuno riscontro in scritture obbligatorie di carattere fiscale.
Rientrano tra le somme da registrare nel Libro obbligatorio anche i rimborsi cumulativi di spese effettuate dal dipendente in occasione di missioni collettive purché fiscalmente documentati a mezzo di fatture non intestate all’azienda, né nominativamente riferibili al singolo lavoratore.
Da quanto sopra detto in merito ai rimborsi spese da registrare nel Libro Unico, si evince che gli stessi sono comunque legati alla posizione del soggetto al quale devono essere restituite le somme versate in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Se, infatti, si tratta di soggetti che devono essere iscritti nel Libro Unico, occorrerà solo valutare la tipologia dei rimborsi in questione per stabilire se debbano o meno essere registrati nel LUL.
Altrimenti, come nel caso degli amministratori, occorrerà prima di tutto considerare se gli stessi svolgono una prestazione di natura o meno autonoma e se percepiscono compensi.
Nel caso di amministratori i cui compensi non sono attratti nei redditi di natura professionale e che percepiscono rimborsi spese, questi ultimi dovranno essere registrati nel Libro Unico con riferimento al momento del rimborso e cioè della contabilizzazione effettiva di dette spese (c.d. criterio di cassa).
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