Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

venerdì 4 gennaio 2013

Compensi al socio liquidatore di società deducibili

2 gennaio 2013

Compensi al socio liquidatore di società deducibili



Con la risoluzione n. 113 del 31 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema della deducibilità dei compensi corrisposti ai liquidatori di società di capitali, equiparando il loro trattamento fiscale a quello indicato dall’art. 95, comma 5, del TUIR per i compensi degli amministratori.
Ciò anche nell’ipotesi in cui rivesta la qualifica di socio e detenenga una quota di partecipazione pari al 99%.

L’intervento di prassi suscita interesse soprattutto perché analizza la fattispecie alla luce della controversa ordinanza della Corte di Cassazione n. 18702 del 13 agosto 2010 (riprese anche dalla C.T. Reg. Torino 6 febbraio 2012 n. 8/34/12); con tale pronuncia, infatti, era stato sostenuto che il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 62 del “vecchio” TUIR non ammetteva la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori di società di capitali, perché l’attività svolta dai medesimi poteva essere equiparata a quella prestata dall’imprenditore.
Per i compensi degli amministratori, il “vecchio” art. 62 comma 3 del TUIR disponeva, relativamente alle società di persone, che “i compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite”.
La deducibilità dei compensi erogati agli amministratori delle società di capitali discendeva dal richiamo operato dall’art. 95 comma 1 del “vecchio” TUIR, che consentiva di applicare la disciplina relativa alla determinazione del reddito d’impresa delle società di persone anche alle società di capitali.

La controversa ordinanza della Cassazione si soffermava proprio su tale comma, ponendolo in relazione al precedente comma 2 dell’art. 62 citato, per il quale “non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore”.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale quadro normativo sia significativamente cambiato a seguito dell’introduzione del DLgs. 344/2003 in quanto la disciplina fiscale riguardante la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro costituite dai compensi agli amministratori erogate da un soggetto rientrante nell’ambito di applicazione dell’IRES, è stata inserita nel titolo II del TUIR, recante le disposizioni che involgono l’imposta sul reddito delle società.

In particolare l’articolo 95, comma 5, del “nuovo“ TUIR stabilisce che “i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”. Per le società di capitali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IRES, pertanto, a seguito dell’eliminazione del rinvio contenuto nell’articolo 95 del “vecchio” TUIR, non risulta più possibile l’applicazione di disposizioni contenute in sezioni diverse da quella riguardante l’IRES stessa.
L’Agenzia precisa poi che le disposizioni inerenti l’IRES trovano applicazione anche nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice a seguito dell’espresso rinvio contenuto nel comma 1 dell’articolo 56 del “nuovo” TUIR per cui “il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II”.

In sostanza, le modifiche apportate al sistema tributario hanno separato nettamente il trattamento fiscale da riservare ai compensi erogati all’imprenditore individuale rispetto a quello disposto per i compensi agli amministratori erogati da società in nome collettivo, in accomandita semplice e da società di capitali rientranti nell’ambito di applicazione dell’IRES.

Inoltre, lo stesso legislatore, nel consentire la deducibilità al momento della corresponsione dei compensi, si è assicurato che non venissero effettuati arbitraggi consistenti nella deducibilità per competenza del costo del compenso in capo alla società e nel rinvio della tassazione al momento della percezione da parte dell’amministratore.
La risoluzione riprende quanto già affermato nella risposta fornita in occasione del question time n. 5 - 03498 del 30 settembre 2010 laddove si è evidenziato come il comma 5 dell’articolo 95 del TUIR, disponendo che il componente negativo di reddito concorre alla formazione della base imponibile al momento in cui avviene l’erogazione, non metta in dubbio la deducibilità dei compensi erogati da soggetti IRES ai propri amministratori.
Del resto, l’unica condizione posta dall’art. 95 co. 5 del TUIR alla deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori è che, essenzialmente per finalità antielusive, la deduzione avvenga nell’esercizio di erogazione. Resta fermo, comunque, che la deducibilità del compenso presuppone comunque la sua inerenza all’attività d’impresa ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR, inerenza che deve essere valutata caso per caso in relazione alla specifica fattispecie considerata.
 
Salvatore Sanna - EUTEKNE.INFO

Nessun commento:

Posta un commento