2 gennaio 2013
Annullamento automatico delle cartelle da subito in vigore
In un precedente intervento sono state messe in risalto le evidenti criticità dell’introduzione,
ad opera della legge di stabilità 2013, dell’annullamento automatico
delle cartelle di pagamento che, sulla base di un’autodichiarazione del
contribuente, si rivelano interessate da decadenze/prescrizioni
antecedenti alla formazione del ruolo e da altre cause di non esigibilità (si veda “L’annullamento automatico delle cartelle «errate» è definitivo” dello scorso 22 dicembre).
Prima di passare all’esame della fase transitoria, si rammenta un aspetto fondamentale: la neointrodotta norma non comporta assolutamente il venir meno della necessità di proporre ricorso contro l’accertamento o la cartella di pagamento. Mai il contribuente potrà pensare di evitare di censurare tempestivamente l’accertamento per mancato rispetto dei termini di decadenza confidando nel fatto che, tanto, il Legislatore ha introdotto l’annullamento automatico delle cartelle di pagamento per tale specifico motivo.
Non a caso, dalla lettera delle legge (L. 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre scorso e in vigore dal 1° gennaio), non è affatto chiaro il suo ambito di applicazione, né la tutela accordata al contribuente in caso di “responso negativo” ad opera dell’ente impositore, responso che blocca l’annullamento automatico.
A regime, comunque, la procedura sarà la seguente:
- entro novanta giorni dal primo atto esecutivo o cautelare il contribuente presenta all’agente della riscossione una dichiarazione ove si attesta che la cartella o l’avviso sono illegittimi per vari motivi, come l’avvenuta decadenza;
- entro dieci giorni dalla data della dichiarazione citata, Equitalia la trasmette all’ente creditore con la documentazione allegata;
- l’ente creditore può confermare o meno quanto sostenuto dal contribuente, ma, in ogni caso, trascorso il termine di duecentoventi giorni dalla data di invio della dichiarazione la cartella, sostanzialmente, è annullata di diritto e il concessionario è automaticamente discaricato.Nella fase transitoria, si precisa innanzitutto che sono valide le dichiarazioni presentate dai contribuenti prima della data di entrata in vigore della predetta legge.
Già su tale aspetto vi è un punto interrogativo: come hanno fatto i contribuenti a inviare dichiarazioni la cui efficacia non era ancora disciplinata da alcuna norma di legge? Forse ci si riferisce all’autodichiarazione approvata da Equitalia con la direttiva 10/2010, che riguarda, però, solo alcune delle fattispecie interessate dalla neointrodotta normativa (pagamenti, sgravi, sospensioni giudiziali).
Ad ogni modo, ad oggi i contribuenti, o tramite il modello richiamato o mediante una mera dichiarazione che non deve rispettare particolari requisiti formali, possono “sperimentare” il potenziale annullamento automatico.
Allora, ipotizziamo che Tizio (a prescindere dal fatto che abbia o meno fatto ricorso contro l’accertamento) si accorga che l’atto è stato notificato oltre il termine decadenziale, e che, a dicembre 2012, sia già arrivato il fermo, l’ipoteca o il pignoramento (non sembra sufficiente la cartella di pagamento, siccome si parla di veri e propri atti esecutivi o cautelari).
Egli avrebbe potuto inviare ad Equitalia la dichiarazione motivando il perché dell’avvenuta decadenza, riscontrando il tutto con idonea documentazione, e se l’ente creditore non risponde entro 220 giorni dalla data di pubblicazione della legge (quindi dal 29 dicembre) il ruolo (o il credito affidato, se si tratta di accertamenti esecutivi) è annullato di diritto ed Equitalia è automaticamente discaricata.
Prima di passare all’esame della fase transitoria, si rammenta un aspetto fondamentale: la neointrodotta norma non comporta assolutamente il venir meno della necessità di proporre ricorso contro l’accertamento o la cartella di pagamento. Mai il contribuente potrà pensare di evitare di censurare tempestivamente l’accertamento per mancato rispetto dei termini di decadenza confidando nel fatto che, tanto, il Legislatore ha introdotto l’annullamento automatico delle cartelle di pagamento per tale specifico motivo.
Non a caso, dalla lettera delle legge (L. 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre scorso e in vigore dal 1° gennaio), non è affatto chiaro il suo ambito di applicazione, né la tutela accordata al contribuente in caso di “responso negativo” ad opera dell’ente impositore, responso che blocca l’annullamento automatico.
A regime, comunque, la procedura sarà la seguente:
- entro novanta giorni dal primo atto esecutivo o cautelare il contribuente presenta all’agente della riscossione una dichiarazione ove si attesta che la cartella o l’avviso sono illegittimi per vari motivi, come l’avvenuta decadenza;
- entro dieci giorni dalla data della dichiarazione citata, Equitalia la trasmette all’ente creditore con la documentazione allegata;
- l’ente creditore può confermare o meno quanto sostenuto dal contribuente, ma, in ogni caso, trascorso il termine di duecentoventi giorni dalla data di invio della dichiarazione la cartella, sostanzialmente, è annullata di diritto e il concessionario è automaticamente discaricato.Nella fase transitoria, si precisa innanzitutto che sono valide le dichiarazioni presentate dai contribuenti prima della data di entrata in vigore della predetta legge.
Già su tale aspetto vi è un punto interrogativo: come hanno fatto i contribuenti a inviare dichiarazioni la cui efficacia non era ancora disciplinata da alcuna norma di legge? Forse ci si riferisce all’autodichiarazione approvata da Equitalia con la direttiva 10/2010, che riguarda, però, solo alcune delle fattispecie interessate dalla neointrodotta normativa (pagamenti, sgravi, sospensioni giudiziali).
Ad ogni modo, ad oggi i contribuenti, o tramite il modello richiamato o mediante una mera dichiarazione che non deve rispettare particolari requisiti formali, possono “sperimentare” il potenziale annullamento automatico.
Allora, ipotizziamo che Tizio (a prescindere dal fatto che abbia o meno fatto ricorso contro l’accertamento) si accorga che l’atto è stato notificato oltre il termine decadenziale, e che, a dicembre 2012, sia già arrivato il fermo, l’ipoteca o il pignoramento (non sembra sufficiente la cartella di pagamento, siccome si parla di veri e propri atti esecutivi o cautelari).
Egli avrebbe potuto inviare ad Equitalia la dichiarazione motivando il perché dell’avvenuta decadenza, riscontrando il tutto con idonea documentazione, e se l’ente creditore non risponde entro 220 giorni dalla data di pubblicazione della legge (quindi dal 29 dicembre) il ruolo (o il credito affidato, se si tratta di accertamenti esecutivi) è annullato di diritto ed Equitalia è automaticamente discaricata.
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