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venerdì 4 gennaio 2013

Per pagamenti con carta di credito conta il momento dell’utilizzo



Ai fini dell’applicazione del principio di cassa, non assume rilievo l’addebito sul conto corrente delle spese sostenute nel mese precedente
/ Venerdì 04 gennaio 2013
Il cambio d’anno, per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, porta con sé le consuete problematiche connesse alla corretta imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito.
I soggetti in questione applicano, infatti, il principio di cassa in un contesto che, nel corso degli anni, ha visto aumentare gli strumenti di pagamento e, di conseguenza, il grado di complessità nell’individuare il momento fiscalmente rilevante.
Particolarmente delicato appare il caso dei pagamenti effettuati con carta di credito, posto che sulla natura giuridica dei rapporti sottostanti non esiste unità di vedute.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in passato, analizzando la problematica nell’ottica della deducibilità dei contributi previdenziali di cui all’art. 10 del TUIR.
Tanto in quel caso, quanto con riferimento al reddito di lavoro autonomo, opera il principio di cassa, per cui i chiarimenti a suo tempo forniti dall’Agenzia risultano applicabili anche alla deducibilità dei componenti negativi di reddito in esame.
Quando si parla di carte di credito, si fa generalmente riferimento alle cosiddette carte “trilaterali”, vale a dire quelle carte in cui il soggetto emittente (di solito una banca) si obbliga a pagare le spese sostenute dal titolare della carta presso gli esercizi convenzionati ad un determinato circuito di pagamento.
Queste carte poi possono essere a saldo, consentendo di pagare tutto in un’unica soluzione, generalmente nel mese successivo, ovvero “revolving”, consentendo anche il pagamento rateale.
La natura giuridica del rapporto sottostante, come accennato, non è univocamente accolta in dottrina.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 77 del 23 aprile 2007, aderisce alla tesi che vede il rapporto tra titolare ed emittente riconducibile alla delegazione di pagamento di cui all’art. 1269 c.c.
In base a tale disposizione, il delegante ordina al delegato di assumere ed estinguere il debito nei confronti del delegatario.
Nella citata risoluzione, l’Agenzia delle Entrate rileva che, ai sensi dell’art. 1270 c.c., “il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo”.
Quindi, salvo patto contrario nella convenzione, il titolare della carta di credito, una volta rilasciata la ricevuta, non può più revocare l’ordine di pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, il momento rilevante ai fini dell’applicazione del principio di cassa risulta essere quello in cui viene manifestata la volontà di sostenere il costo, dando l’ordine di pagamento alla banca.
Come si è accennato, il principio espresso dalla risoluzione n. 77/2007 riguarda la deducibilità dei contributi, ma appare corretto estenderlo a tutte quelle ipotesi in cui si applica il principio di cassa, prima fra tutte la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Quindi, le spese contabilizzate nel mese di dicembre, addebitate sull’estratto conto nel mese di gennaio, si considerano comunque sostenute nel mese di dicembre.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, il momento diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca, attiene ad un rapporto interno che coinvolge titolare ed emittente, irrilevante ai fini fiscali.
Dal punto di vista pratico, può far fede la copia della ricevuta rilasciata all’atto del pagamento dall’esercente.
Stesso principio per le carte prepagate “aperte”
Analogo principio si ritiene che debba valere anche per le carte prepagate “aperte”, attraverso le quali i titolari anticipano una somma che consentirà loro l’utilizzo presso gli esercenti convenzionati (utilizzate più di frequente per gli acquisti su internet).
In linea di massima, le carte prepagate si appoggiano ai circuiti tradizionali delle carte di credito con un rapporto nel quale intervengono il titolare della carta, la banca che emette la carta e l’esercente.
Anche in questo caso, pertanto, il momento rilevante di effettuazione della spesa dovrebbe essere quello dell’autorizzazione della spesa.
 / Alessandro COTTO FONTE EUTEKNE

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