iva
Niente fattura semplificata per le cessioni intra-Ue e le operazioni fuori campo IVA
Resta ferma la possibilità di utilizzarla
nelle cessioni effettuate fuori dalla Ue e nelle operazioni
territorialmente rilevanti in Italia
L’art. 21-bis del DPR 633/72, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall’art. 1, comma 325 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, contiene la disciplina della nuova fattura semplificata,
adottabile già dalle operazioni effettuate dalla predetta data, sia
pure tenendo conto che non mancano gli aspetti critici. Rinviando ad un
precedente intervento per gli aspetti generali di questa nuova tipologia
di fattura, in questa sede si intende focalizzare l’attenzione su
alcune questioni che presentano aspetti non del tutto chiari e che
necessitano di chiarimenti da parte dell’Agenzia.
In particolare, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 21-bis, la fattura semplificata non può essere emessa in relazione a due tipologie di operazioni: cessioni intracomunitarie di beni, di cui all’art. 41 del DL 331/93, ed operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) carenti del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, che siano debitori del tributo in detto altro Stato (soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, lett. a), del DPR 633/72).
Relativamente alla prima delle due limitazioni descritte, posto che il divieto si riferisce esclusivamente alle cessioni intracomunitarie di beni, nessuna limitazione è prevista (più in linea teorica che pratica) per le esportazioni, di cui all’art. 8 del DPR 633/72, ovvero per le altre operazioni “assimilate” (artt. 8-bis, 9, 71 e 72, del DPR 633/72), nel qual caso, tuttavia, è necessario, a norma della lett. e) del comma 1 dell’art. 21-bis, indicare “ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente”, non potendo applicare la “semplificazione” concernente la sola indicazione della partita IVA o del codice fiscale, in quanto prevista solamente se la controparte sia soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (fattispecie eventualmente verificabile nelle triangolazioni tra primo cedente e cessionario nazionale), ovvero in altro Stato Ue. È evidente, quindi, che l’emissione di una fattura semplificata nelle esportazioni e operazioni assimilate appare poco utile, e senz’altro foriera di problemi nel caso specifico delle esportazioni all’atto dello sdoganamento dei beni, tenendo altresì conto dell’esiguo importo, pari a 100 euro, quale limite massimo per l’adozione della semplificazione in questione, che a maggior ragione non sarà adottata per le predette operazioni.
- per le operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. b), del DPR 633/72 (anch’esse soggette all’obbligo di fatturazione), ossia alle cessioni di beni e prestazioni di servizi “effettuate fuori dalla Ue”, che potrebbero riguardare anche operazioni con controparte un soggetto passivo d’imposta Ue (si pensi, ad esempio, ad una prestazione di servizi relativa ad un bene immobile situato in Svizzera, nei confronti di un committente soggetto passivo d’imposta in Francia, esclusa da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, in quanto “effettuata” in Svizzera);
- per le operazioni che territorialmente sono rilevanti in Italia, a prescindere dalla controparte dell’operazione, atteso che tali operazioni non rientrano in alcun modo tra quelle disciplinate dall’art. 21-bis, comma 6, lett. a), del DPR 633/72. Si pensi, ad esempio, ad una cessione di beni effettuata nei confronti di una società tedesca, con consegna dei beni stessi in Italia, ovvero ad una prestazione alberghiera eseguita nei confronti di una società francese relativamente ad un albergo situato nel nostro Paese.
In entrambi i predetti casi, nella fattura semplificata deve essere indicato solamente il numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento.
/ Sandro CERATO fonte:eutekne
In particolare, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 21-bis, la fattura semplificata non può essere emessa in relazione a due tipologie di operazioni: cessioni intracomunitarie di beni, di cui all’art. 41 del DL 331/93, ed operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) carenti del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, che siano debitori del tributo in detto altro Stato (soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, lett. a), del DPR 633/72).
Relativamente alla prima delle due limitazioni descritte, posto che il divieto si riferisce esclusivamente alle cessioni intracomunitarie di beni, nessuna limitazione è prevista (più in linea teorica che pratica) per le esportazioni, di cui all’art. 8 del DPR 633/72, ovvero per le altre operazioni “assimilate” (artt. 8-bis, 9, 71 e 72, del DPR 633/72), nel qual caso, tuttavia, è necessario, a norma della lett. e) del comma 1 dell’art. 21-bis, indicare “ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente”, non potendo applicare la “semplificazione” concernente la sola indicazione della partita IVA o del codice fiscale, in quanto prevista solamente se la controparte sia soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (fattispecie eventualmente verificabile nelle triangolazioni tra primo cedente e cessionario nazionale), ovvero in altro Stato Ue. È evidente, quindi, che l’emissione di una fattura semplificata nelle esportazioni e operazioni assimilate appare poco utile, e senz’altro foriera di problemi nel caso specifico delle esportazioni all’atto dello sdoganamento dei beni, tenendo altresì conto dell’esiguo importo, pari a 100 euro, quale limite massimo per l’adozione della semplificazione in questione, che a maggior ragione non sarà adottata per le predette operazioni.
Da indicare solo il numero IVA dello Stato membro di stabilimento
Per quanto riguarda, invece, la seconda limitazione, il richiamo è alle operazioni fuori campo IVA,
per carenza del presupposto territoriale, per le quali sussiste
l’obbligo di fatturazione, ma limitatamente a quelle effettuate nei
confronti di soggetti passivi in altro Stato Ue, debitori del tributo
per l’operazione in questione (tipicamente, una prestazione di servizi
generica, di cui all’art. 7-ter, resa ad un soggetto passivo IVA in altro Stato Ue). Resta quindi ferma la possibilità di utilizzare la fattura semplificata:- per le operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. b), del DPR 633/72 (anch’esse soggette all’obbligo di fatturazione), ossia alle cessioni di beni e prestazioni di servizi “effettuate fuori dalla Ue”, che potrebbero riguardare anche operazioni con controparte un soggetto passivo d’imposta Ue (si pensi, ad esempio, ad una prestazione di servizi relativa ad un bene immobile situato in Svizzera, nei confronti di un committente soggetto passivo d’imposta in Francia, esclusa da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, in quanto “effettuata” in Svizzera);
- per le operazioni che territorialmente sono rilevanti in Italia, a prescindere dalla controparte dell’operazione, atteso che tali operazioni non rientrano in alcun modo tra quelle disciplinate dall’art. 21-bis, comma 6, lett. a), del DPR 633/72. Si pensi, ad esempio, ad una cessione di beni effettuata nei confronti di una società tedesca, con consegna dei beni stessi in Italia, ovvero ad una prestazione alberghiera eseguita nei confronti di una società francese relativamente ad un albergo situato nel nostro Paese.
In entrambi i predetti casi, nella fattura semplificata deve essere indicato solamente il numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento.
/ Sandro CERATO fonte:eutekne
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