accertamento
Nuovo modello per la certificazione degli utili, da rilasciare entro il 28 febbraio
L’Agenzia ha aggiornato la versione
precedente, per recepire l’unificazione delle aliquote di tassazione
prevista dal DL 138/2011
Lifting per la certificazione degli utili e altri proventi equiparati (CUPE).
Con un provvedimento di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha infatti
aggiornato la precedente versione, risalente al 2009, del modello da
utilizzare per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione
a soggetti IRES, residenti e non residenti in Italia, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Sono esclusi dalla certificazione gli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.Il primo appuntamento è per il prossimo 28 febbraio, quando il modello dovrà essere consegnato ai percettori per attestare i proventi del 2012.
L’aggiornamento si è reso necessario per recepire l’unificazione delle aliquote di tassazione (prevista dall’art. 2 del DL n. 138/2011) relative agli utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva percepiti dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e con riferimento ai proventi derivanti dalle partecipazioni in SIIQ e in SIINQ.
Si ricorda che, fra i soggetti tenuti al rilascio del modello, rientrano anche:
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli spa;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli spa;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati.
Sotto il profilo oggettivo, è opportuno ricordare che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1 del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (cfr. circolare 26 del 16 giugno 2004).
La certificazione deve essere inoltre rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi.
Operativamente, il soggetto che rilascia la certificazione indica nella sezione IV l’intero ammontare dei redditi corrisposti (specificando fra l’altro il numero di quote, l’ammontare unitario del dividendo e quello complessivo).
Resta fermo che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (con apposita indicazione in tale percentuale nella dichiarazione dei redditi del percettore), nel caso in cui gli utili derivano:
- da partecipazioni in soggetti residenti in Italia,
- da partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list”,
- da partecipazioni quotate in società residenti in Paesi “black list” ovvero
- in partecipazioni non quotate in società residenti Paesi “black list” per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.
Nella sezione IV della certificazione, indicare tutti i redditi corrisposti
Da evidenziare, infine, che il CUPE può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti nel
territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi
equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta
sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’art. 27-bis del DPR n. 600/73. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia con le modalità previste dall’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni./ Nicola FASANO fonte:eutkne
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