14 gennaio 2013
Legge
di Stabilità per il 2013:
Le
principali novità in ambito fiscale, tributario e previdenziale
II PARTE
5. NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTE PATRIMONIALI
La legge di stabilità
per il 2013 modifica la disciplina delle
imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) , al fine di renderne la normativa di
riferimento compatibile che con la disciplina comunitaria ed evitare, così,
potenziali conflitti.
5.1 Imposta
patrimoniale sugli immobili esteri (IVIE)
L’articolo 19 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 aveva istituito, a decorrere dal 2011,
un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di proprietà di
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le
stesse siano titolari di diritti reali, nella misura dello 0,76% del valore
dell'immobile. E’ bene precisare che, sull’imposta in argomento, è intervenuto
l'art. 8 del DL 2.3.2012 n. 161 che ha introdotto:
·
una soglia di esenzione per il versamento del tributo;
·
specifiche regole di valorizzazione degli immobili e
l'attribuzione di un credito per le imposte patrimoniali e reddituali pagate
all'estero, nel caso in cui gli stessi immobili siano situati in Paesi della UE
o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni;
·
un regime di favore per gli immobili esteri detenuti
da soggetti residenti in Italia per obbligo di legge.
La legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 co. 518 e 519) ha introdotto alcune novità sulle disposizioni
relative all’IVIE al fine di evitare censure a livello comunitario, considerato
che la Commissione europea avrebbe potuto rilevare alcuni profili
discriminatori rispetto all’IMU. Preliminarmente, viene stabilito che l’imposta
patrimoniale sugli immobili detenuti all'estero deve applicarsi dal 2012 e che
l’imposta versata nel 2011, per il 2012, sarà considerata in acconto dell’Ivie
dovuta per il 2012: i versamenti effettuati in Unico 2012 relativi all'imposta
dovuta per il 2011 potranno, dunque, essere portati a riduzione di quanto
dovuto per il 2012, entro il 16 giugno 2013 ( Unico 2013).
OSSERVA
Nella maggior parte
dei casi, si verificherà che nulla sarà dovuto dai contribuenti per il 2012 in quanto risulterà
sufficiente ciò che è stato già versato per il 2011. allo stesso modo, però,
potrebbero verificarsi casi di imposta versata per il 2011 che, invece, non è
dovuta per il 2012, con conseguente configurazione di una posizione
creditoria in capo al contribuente per la maggiore imposta versata. E’ il
caso, questo, di un immobile detenuto all’estero ceduto nel corso del 2012,
ma posseduto per tutto il periodo d’imposta 2011.
Ad ogni modo, i primi
commenti dottrinali sono concordi nel ritenere che, l’effetto del
differimento dell’imposta potrebbe comportare la non applicabilità delle
sanzioni per quei contribuenti che, in Unico 2012, hanno errato i conteggi, o
addirittura hanno omesso il versamento.
|
Peraltro, sempre con
l’esclusiva finalità di evitare censure a livello comunitario, è stata
introdotta una modifica alle modalità di versamento dell’imposta: in luogo del
versamento in un’unica soluzione, viene introdotto il pagamento con le stesse
regole procedurali dell’IRPEF, ovvero in acconto e saldo.
E’ stato esteso,
inoltre, a tutti i soggetti che possiedono beni immobili all’estero adibiti ad
abitazione principale, il regime di favore previsto per gli immobili esteri
detenuti :
·
da soggetti che prestano lavoro all’estero per lo
Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo
ente locale
·
dalle persone fisiche che lavorano all’estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale
in Italia sia determinata in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR.
Il regime di favore in
commento si sostanzia nell’applicazione di un’aliquota IVIE stabilita in misura
ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le
relative pertinenze.
OSSERVA
L’ampliamento
introdotto dalla legge di stabilità dovrebbe interessare, comunque, un numero
limitatissimo di contribuenti, in quanto non è affatto frequente che un
soggetto residente fiscalmente in Italia abbia anche una abitazione
principale all’estero. E’ il caso questo degli emigrati che abbiano mantenuto
in Italia il proprio centro di interessi vitali e, quindi, siano fiscalmente
residenti in Italia, ma che utilizzino un’immobile di proprietà all’estero
come dimora abituale per tutto il periodo in cui soggiorna all’estero.
|
Altro intervento
rilevante riguarda la disapplicazione, ora introdotta, dell’art. 70 del TUIR
per gli immobili non locati assoggettati ad IVIE, in analogia a quanto previsto
ai fini IMU, al fine di superare la disparità di trattamento che, a seguito
dell’effetto “sostitutivo” dell’IMU rispetto all’IRPEF per gli immobili non
locati, si era venuta a creare nei confronti dei contribuenti italiani che
tengono a disposizione immobili all’estero. In altri termini, viene estesa a
tutte le persone fisiche – che possiedono immobili all’estero soggetti ad IVIE
– la non tassabilità del reddito dell’immobile ai fini IRPEF, a condizione che
tali immobili risultino essere a disposizione, ovvero non siano concessi in
locazione.
5.2 Imposta
patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)
L’art. 19 co. 18 del
D.L. 201/2011 aveva istituito a decorrere dal 2011 un'imposta patrimoniale sul
valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato nella misura dell'1 per mille
annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del
valore delle attività finanziarie. Successivamente, l'art. 8 del DL 2.3.2012 n.
161 ha
previsto che l'imposta in commento - limitatamente ai conti correnti e i
libretti di risparmio detenuti in paesi dell'unione europea o in Paesi aderenti
allo See che garantiscono un adeguato scambio di informazioni - fosse stabilita
in misura fissa (in luogo della misura proporzionale) pari a ad € 34,20.
La legge di stabilità
per il 2013 (art. 1 co. 518-519) ha introdotto – analogamente a quanto già
commentato sull’IVIE - alcune novità sulle disposizioni relative all’IVIAFE al
fine di evitare censure a livello comunitario, considerato che la Commissione
europea avrebbe potuto rilevare alcuni profili discriminatori rispetto ai
vigenti prelievi nazionali.
Preliminarmente, viene
stabilito che l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute
all'estero deve applicarsi dal 2012 e che l’imposta versata nel 2011, per il
2012, sarà considerata in acconto dell’Ivafe dovuta per il 2012: i versamenti
effettuati in Unico 2012 relativi all'imposta dovuta per il 2011 potranno, dunque,
essere portati a riduzione di quanto dovuto per il 2012, entro il 16 giugno
2013 ( Unico 2013).
OSSERVA
Si supponga il caso
di un contribuente che ha acquistato in data 31 marzo 2011 alcuni titoli di
società estere quotate nei mercati. Ai fini del calcolo dell’imposta da
versare per il 2011 ( Unico 2012) sono state considerare le seguenti
informazioni:
· il valore puntuale di quotazione dei suddetti titoli
rilevato alla data del 31 dicembre 2011, risultava essere pari ad Euro
120.000;
· le suddette attività non erano detenute nel territorio
dello Stato, ma in Spagna;
· ai fini dell'imposta, il valore delle attività
finanziarie detenute all’estero rilevava, per il 2011, per 275/365 ( pari ai
giorni che intercorrevano tra 1 aprile 2011 e il 31 dicembre 2011);
· il contribuente aveva versato allo stato spagnolo, per il
2011, un’imposta patrimoniale pari ad Euro 400 sul valore delle suddette
attività finanziarie.
Tenendo conto delle
suddette informazioni, il contribuente ha provveduto a versare nel 2012 la
seguente imposta:
· Imposta lorda Euro 904,11 = 1% × 120.000 x 275/365
· (meno) Credito d’imposta: Euro 400
· = Imposta netta dovuta: Euro 504,11 ( Euro 904,11- 400).
Il contribuente ha
mantenuto il suddetto investimento rappresentato da titoli di società estere
quotate nei mercati regolamentati per tutto il 2012.
Ai fini del calcolo
dell’imposta da versare per il 2012 ( Unico 2013) occorrerà, peraltro,
considerare le seguenti informazioni:
· il valore puntuale di quotazione dei suddetti titoli
rilevato alla data del 31 dicembre 2012, risultava essere pari ad Euro
110.000;
· le suddette attività continuano ad essere detenute in
Spagna;
· ai fini dell'imposta, il valore delle attività
finanziarie detenute all’estero rilevava, per il 2012, per 365/365, ovvero
dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
· il contribuente ha versato allo stato spagnolo, per il
2012, un’imposta patrimoniale pari ad Euro 550 sul valore delle suddette
attività finanziarie;
· il contribuente ha versato, nel 2012, ovvero in Unico
2012, un acconto di IVAFE pari ad € 504,00
Tenendo conto delle
suddette informazioni, il contribuente dovrà versare in Unico 2013 (redditi
2012) la seguente imposta:
· Imposta lorda Euro 1.100 = 1% × 110.000,00 x 365/365
· (meno) credito d’imposta pagato allo stato spagnolo nel
2012: Euro 550
· (meno) acconto IVAFE versato in UNICO 2012 ( redditi
2011): Euro 504,20
Imposta netta dovuta:
euro 45,80 ( Euro 1.100-550-504,20)
|
Come già commentato per
l'Ivie, anche per l'imposta per le attività finanziarie detenute all'estero
potrà accadere, dunque, che quanto già versato nel 2011 corrisponda a quanto
dovuto per il 2012: in questo caso, non saranno necessarie integrazioni. Oppure
potrà verificarsi che, la base imponibile del 2012 potrebbe essere ( come nel
caso appena riproposto) più elevata: in tal caso, occorrerà
"integrare" il versamento al momento del saldo a giugno 2013. Al
contrario, potrebbe accadere che il contribuente per il 2012 sia in credito
rispetto a quanto già versato per il 2011, avendo dismesso ( in tutto o in
parte) nel corso del 2012 le attività finanziarie detenute all’estero
Analogamente a quanto
previsto per la patrimoniale sugli immobili all’estero (IVIE), è stata
introdotta una modifica alle modalità di versamento dell’imposta: in luogo del
versamento in un’unica soluzione, viene introdotto il pagamento con le stesse
regole procedurali dell’IRPEF, ovvero in acconto e saldo.
La legge di stabilità
per il 2013 interviene, infine, anche per correggere altri aspetti della
disciplina dell'Ivafe che, non consentendo la piena equiparazione di tale
imposta con il bollo domestico, avrebbero potuto dar luogo a censure a livello
comunitario. Infatti, in sede di applicazione dell’IVAFE (anno 2011), l’imposta
risultava dovuta in misura proporzionale ed è applicata in misura fissa (34,20
euro) nel solo caso di conti correnti e di libretti di risparmio detenuti in
Paesi dell'Ue o aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda),
che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
OSSERVA
L’originaria
formulazione della norma rappresentava, difatti, una limitazione
potenzialmente idonea a determinare una restrizione della libertà di
circolazione dei capitali una violazione dell'articolo 63 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, che vieta tutte le restrizioni ai
movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi
terzi.
|
A sanare tale
situazione, viene prevista l'applicazione dell'Ivafe in misura fissa (pari ad €
34,20) anche per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi
diversi da quelli del l'Unione europea, dalla Norvegia e dall'Islanda.
6. NOVITA’ IN MATERIA DI IMMOBILI
6.1 novità in materia di IMU
La legge di stabilità
per il 2013 ( art.1 co. 380) introduce alcune modifiche alla disciplina IMU. In particolare, viene prevista la
soppressione della quota di imposta destinata allo stato ( pari al 50% del
tributo dovuto); con l’effetto che, dal 2013, i contribuenti non saranno più
tenuti a separare l’importo destinato allo stato da quello di competenza dei
comuni, poiché sarà sufficiente indicare ( nelle deleghe di pagamento o nel
bollettino postale) l’importo complessivamente dovuto, utilizzando, allo scopo,
un unico codice tributo.
Resta riservata allo
stato, invece, il gettito d’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l’aliquota standard dello
0,76%.
OSSERVA
Si tratta
sostanzialmente delle seguenti tipologie di immobili: ”: gli opifici, gli
alberghi e le pensioni (con fine di lucro), i teatri, cinematografi, sale per
concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro), le case di cura ed
ospedali (con fine di lucro), gli istituto di credito, cambio e assicurazione
(con fine di lucro), i fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di
lucro), i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasformazioni, i fabbricati costruiti o adattati per le speciali
esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali trasformazioni,gli edifici galleggianti o sospesi
assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio ed i
fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
|
Su tali beni immobili i
Comuni potranno, inoltre, elevare l’aliquota IMU dello 0,76% all’1,06%. In
altre parole il Comune potrebbe stabilire per i fabbricati D un'aliquota, ad
esempio, dello 0,85%, con la conseguenza che l'imposta relativa allo 0,76 sarà
dovuta all'Erario, mentre la differenza, pari allo 0,09%, spetterà al Comune di
ubicazione dell'immobile.
OSSERVA
Si ricorda, inoltre,
che per la generalità dei fabbricati di categoria D il moltiplicare della
rendita passa, dalla misura prevista per il 2012 pari a 60, alla nuova misura
già in vigore per il 2013 fissata a 65. Per i fabbricati di categoria D/5
(banche e assicurazioni) è invece previsto già dal 2012 un moltiplicare di
80: detto moltiplicatore continuerà a mantenere tale misura anche per il
2013.
|
La legge di stabilità
per il 2013 ha
modificato, inoltre, le regole di funzionamento dei fondi
perequativi, modificando la perequazione da verticale (dallo Stato ai
Comuni) in orizzontale (da Comune a Comune). Per effetto della suddetta
modifica:
·
è abrogato il precedente fondo sperimentale di
riequilibrio, ad eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e valle D’Aosta
e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano
·
è istituito un fondo di solidarietà comunale gestito
dal ministero dell'Interno ma alimentato interamente da quote del gettito
dell'Imu.
OSSERVA
I criteri per
determinare le modalità di finanziamento e di riparto del suddetto fondo di
solidarietà saranno stabiliti con un apposito Dpcm da emanare entro il 30
aprile prossimo, per l'anno 2013, ed entro la fine dell'anno, per il 2014. I
principi cui attenersi nella definizione dei criteri sono rappresentati, tra
gli altri:
a) dalla
definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
b) dalle dimensioni
demografiche e territoriali degli enti interessati;
c) dal
gettito dell'Imu comunale, ad aliquota standard;
d) dall'esigenza di limitare le variazioni in
aumento e in diminuzione attraverso l'introduzione di una clausola di
salvaguardia.
|
6.2 Rivalutazione
reddito dominicale e agrario
La legge di stabilità
per il 2013 (art. 1 co. 512) prevede che, per
il triennio 2013-2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed
agrario è rivalutato del 15 %.
OSSERVA
La suddetta
rivalutazione si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata
ai sensi dell’art. 3 comma 50 della L. 662/1996, quindi, dopo aver rivalutato
il reddito dominicale e il reddito agrario rispettivamente del 80% e
dell’70%.
|
In altre parole, a
decorrere dal periodo d’imposta 2013:
·
il reddito dominicale, già aumentato dell’80%, sarà
incrementato ulteriormente dell’15%;
·
il reddito agrario, già aumentato dell’70%, sarà
incrementato ulteriormente del 15%
L’ulteriore
rivalutazione del 15% (introdotta dalla Legge di stabilità 2013) si riduce al
5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nelle
liste della previdenza agricola. Per questi soggetti, quindi, a decorrere dal
periodo d’imposta in corso ( anno 2013), il reddito dominicale già aumentato
dell’80% sarà incrementato del 5% ( anziché del 15%), mentre il reddito agrario,
già aumentato del 70%, sarà incrementato del 5%, in luogo del 15% previsto per
i contribuenti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali.
OSSERVA
Infine, la legge di
stabilità per il 2013 ha
previsto che le nuove rivalutazioni devono essere considerate per determinare
l’acconto delle imposte sui redditi dovuti per il 2013.
|
7. NOVITA’ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
7.1 Annullamento
automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti da accertamenti
“esecutivi”.
La legge di stabilità
per il 2013 (art. 1 commi da 537-543) prevede l’obbligo di sospensione immediata di cartelle di pagamento ( o di
eventuali misure cautelari ed esecutive da parte di Equitalia) a fronte di un’istanza presentata dal
contribuente e il conseguente annullamento automatico da parte dell’ente
creditore decorsi 220 giorni dalla presentazione dell’istanza. In altre
parole, le società pubbliche di riscossione sono tenute per legge a sospendere
tutti gli atti sia cautelari ( fermi e ipoteche) che propriamente esecutivi
(operazioni espropriative) della procedura della riscossione coattiva, in
presenza di apposita istanza del debitore, debitamente documentata e
circostanziata, ove il credito iscritto a ruolo sia stato interessato da:
·
prescrizione o decadenza intervenute in data
antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
·
provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
·
sospensione amministrativa comunque concessa
dall’ente creditore;
· sospensione giudiziale;
·
sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il
credito in un processo in cui l’Agente della Riscossione non ha preso parte;
·
pagamento effettuato in data antecedente alla
formazione del ruolo;
·
qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito
.
Al ricorrere di tali
circostanze, il debitore dovrà redigere apposita istanza che potrà essere
presentata (o inoltrata anche telematicamente) all’agente della riscossione
entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione (la cartella di
pagamento) ovvero di un atto della procedura cautelare (fermo amministrativo o
ipoteca) o esecutiva (pignoramento), con allegata la documentazione comprovante
che il credito a ruolo è stato interessato da una delle suddette circostanze.
Entro dieci giorni dal
ricevimento della predetta istanza, l'agente della riscossione dovrà
trasmettere la stessa, unitamente alla documentazione allegata, all'ente
creditore, per avere conferma circa la fondatezza delle ragioni del debitore.
Decorso l'ulteriore termine
di 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'ente creditore, è tenuto
alternativamente a comunicare al debitore:
·
l'accoglimento della domanda e nel contempo
trasmettere all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o di
sgravio;
·
il rigetto della domanda, dandone notizia all'agente
della riscossione al fine della ripresa delle attività di recupero coattivo.
OSSERVA
Ad ogni modo, decorsi
220 giorni dalla presentazione dell'istanza del contribuente senza alcuna
notizia da parte dell'ente creditore, il ruolo è annullato di diritto e
l'agente della riscossione è automaticamente discaricato per legge.
|
E’ bene precisare che,
se il debitore produce documentazione falsa, quest’ultimo è soggetto ad una
sanzione amministrativa dal 100 al 200% delle somme dovute, con un minimo di
258 euro, ferme restando, in ogni caso, le conseguenza penali del falso.
OSSERVA
IL FAC-SIMILE ( fonte
Il Sole 24 Ore)
L'istanza di
sospensione immediata delle misure cautelari o esecutive da presentare a
Equitalia
A EQUITALIA NORD /
CENTRO / SUD SPA
AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA
DI..............
Il/La sottoscritto/a ...........................nato/a a
........................... Prov ...... il ...../...../.............. codice
fiscale .......................... residente in ............................
Prov ...... Via/Piazza ...................... n. ....,C.A.P...............
tel ............. fax .............. e - mail ......................... in
proprio (o in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta
..................... codice fiscale........................... con sede
legale in .................... Prov. ..... Via/Piazza
.......................... n. ..... C.A.P. ............ tel
................... fax ..............e - mail
................................
Relativamente al
provvedimento di:
Indicare la tipologia di atto cautelare o esecutivo o
atto di riscossione notificato da Equitalia (cartella di pagamento,
comunicazione di fermo amministrativo o di iscrizione di ipoteca o atto di
pignoramento)
con riferimento ai presunti debiti contenuti
nel/negli atto/i sotto indicato/i
Indicare
la tipologia di atto sottostante l'atto cautelare o esecutivo o di
riscossione di cui si chiede la sospensione, notificato da Equitalia o
dall'agenzia delle Entrate (cartella di pagamento, avviso di accertamento
esecutivo, iscrizione a ruolo, ecc.)
Fa presente il
verificarsi di una delle suddette circostanze
- di
aver effettuato il pagamento della somma di euro
.............................. in data ..../....../.........;
- di aver
ottenuto, a seguito di istanza in autotutela, un provvedimento di sgravio da
parte di ....................................... (indicare l'ente creditore
che ha emesso il provvedimento);
- di aver ottenuto
un provvedimento di sospensione amministrativa da parte di
.................................... (indicare l'ente creditore che ha emesso
il provvedimento);
- di aver ottenuto
una sospensione giudiziale da .................................... (indicare
l'Autorità giudiziaria che si è pronunciata);
- di aver ottenuto
una sentenza di accoglimento di un ricorso per l'annullamento/nullità/inesistenza
della pretesa debitoria ................................................
(indicare l'autorità giudiziaria che si è pronunciata);
- di aver
effettuato, in un'unica soluzione, in data ........./......../............ il
versamento della somma di euro ................................... a titolo
di definizione delle liti fiscali pendenti con l'agenzia delle Entrate, così
come previsto dall'articolo 39, comma 12 del Dl 98/2011, riferite ai seguenti
tributi …….....
- che è intervenuta
in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo la
prescrizione o decadenza del credito sotteso;
- che si è
verificata una qualunque altra causa di inesigibilità del credito sotteso al
provvedimento cautelare o esecutivo.
Si allega copia della
seguente documentazione:
1. n....... ricevuta/e versamento
effettuato;
2. n....... provvedimento/i di sgravio
dell'ente creditore;
3. n....... provvedimento/i di sospensione
dell'ente creditore;
4. n....... provvedimento/i di sospensione
del giudice;
5. n....... sentenza/e di annullamento del
giudice n....... modello/i F24 per definizione agevolata delle controversie
fiscali
Oltre alla suddetta documentazione, si rammenta che:
· le persone fisiche
devono inoltre allegare alla presente istanza una copia del documento di
riconoscimento.
· Le persone giuridiche
devono invece allegare alla presente istanza una copia del documento di
riconoscimento del Legale Rappresentante e visura camerale avente data di
emissione non anteriore a 180 giorni
Luogo..............................Data.......................Firma
........................
|
7.2 Riscossioni di
crediti sino a € 1000
L'altra novità
introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 comma 544- 545)
riguarda le riscossioni coattive per
importi non superiori a mille euro. Nello specifico, viene previsto che,
per le riscossioni avviate a partire dalla data di entrata in vigore della
legge (1 gennaio 2013) le azioni cautelari e esecutive dell'agente della
riscossione (ivi compreso l’iscrizione del fermo amministrativo dei veicoli)
non possono essere attivate prima che siano decorsi 120 giorni dall'invio per
posta ordinaria di un avviso contenente il dettaglio del ruolo.
E’ bene precisare che,
ai fini del rispetto della suddetta soglia massima di 1.000 euro occorre
sommare tutti i debiti iscritti a ruolo alla data in cui si attiva la procedura
esecutiva. Nel contempo, è stata abrogata la previgente disposizione ( introdotta
dal DL 70/2011) che prevedeva che per riscossioni non superiori a 2.000 euro
l'agente della riscossione aveva obbligo di inviare due solleciti di pagamento
( avvisi bonari), il secondo dei quali decorsi sei mesi dal primo
7.3 Sanatoria dei crediti
sino a € 2.000 iscritti a ruolo al 31 dicembre 1999
La legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 comma 527) prevede che, una volta decorsi sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2013) tutti i crediti di importo non superiore a 2.000
euro, derivanti da ruoli resi
esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono annullati di diritto.
OSSERVA
Concorrono alla
determinazione del suddetto limite di importo il capitale, gli interessi e le
sanzioni da ritardata iscrizione a ruolo, ma non l'aggio dell'agente della
riscossione che, pertanto, non rileva ai fini della individuazione delle
posizioni da annullare.
|
L'ambito oggettivo
della sanatoria include somme di qualsiasi natura, non essendo circoscritta
alle entrate aventi natura fiscale: possono essere annullati di diritto,
dunque, non solo tributi erariali o locali, ma anche, ad esempio, multe
stradali, contributi previdenziali, rette scolastiche.
OSSERVA
Sebbene
l'annullamento operi d'ufficio, ovvero senza che vi sia necessità di
un'istanza del debitore, è comunque prevista l'emanazione di un apposito
decreto delle Finanze, che dovrà recare le modalità per la cancellazione dei
ruoli dalle scritture contabili degli enti interessati e per il recupero
delle spese anticipate dagli agenti della riscossione.
|
7.4 Sanatoria per i
debiti ultradecennali a favore degli agenti della riscossione
La legge di stabilità
per il 2013 (art. 1 commi 528 e 529) ha disposto una speciale sanatoria relativamente ai crediti ultradecennali in favore
degli agenti della riscossione i quali, come noto, sono responsabili della
corretta esecuzione delle attività finalizzate all'incasso del credito
affidato, sino a quando l'ente creditore non comunica lo sgravio del ruolo,
ovvero accetta la domanda di discarico dello stesso per inesigibilità. Nello
specifico, viene previsto che, con riferimento alla totalità dei ruoli resi
esecutivi sino al 31 dicembre 1999 e non ancora riscossi, non si procede a
giudizio di responsabilità amministrativa o contabile nei confronti degli stessi,
fatti salvi solo i casi di dolo.
Non trovano, inoltre,
applicazione gli articoli 19 e 20 del Dlgs 112/1999 (afferenti alla disciplina
per il discarico per inesigibilità) in base ai quali l'agente della riscossione
deve dimostrare, ad esempio,:
·
di avere notificato la cartella di pagamento entro
un termine (attualmente, il nono mese) decorrente dalla consegna del ruolo;
·
di avere tentato le azioni esecutive su tutti i beni
del contribuente risultanti dall'Anagrafe tributaria
·
di avere eseguito le attività cautelari ed esecutive
segnalate dall'ente creditore.
Se non ha adempiuto a
tali obblighi, la società di riscossione rimane debitrice nei confronti
dell'ente creditore per le somme non riscosse.
OSSERVA
L'effetto naturale del
discarico, dal lato del debitore (ad esempio, il contribuente), è la
cancellazione del suo debito, salva l'ipotesi del tutto improbabile che
l'ente creditore non ritenga di poter agire sulla base della disciplina di
diritto comune.
|
7.5 Discarico per
inesigibilità
La legge di Stabilità
per il 2013 (art. 1 co. 530) dispone, inoltre, una proroga dei termini per la
presentazione delle domande di discarico che, per effetto delle nuove
disposizioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 2014, relativamente
ai ruoli formati sino al 31 dicembre 2011 possono essere presentate entro il 31
dicembre 2014. Correlativamente, il termine triennale per la verifica delle
domande da parte dell'ente creditore decorre dal 1° gennaio 2015.
7.6 Istituzione di un comitato di controllo dell'attività di
riscossione
La Legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 comma 531 -536) anticipa che, con apposito decreto delle
Finanze, da emanarsi entro giugno 2013, verrà istituito un comitato di
indirizzo e verifica dell'attività di riscossione a mezzo ruolo, le cui
modalità di funzionamento e di nomina saranno stabilite sempre con il medesimo
decreto.
Il comitato ( composto
da un magistrato della Corte dei conti e da un massimo di sei componenti
appartenenti due al Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno all’Agenzia
delle Entrate, uno all’INPS e i restanti scelti tra gli Enti creditori che si
avvalgono di Equitalia ) elabora annualmente criteri, che sono soggetti
all'approvazione del ministero dell'Economia e delle Finanze, di individuazione
delle categorie di crediti per lo svolgimento selettivo dell'azione di
riscossione, in considerazione delle capacità operative degli agenti della
riscossione, nonché di controllo della corretta applicazione delle direttive
impartite.
8. Novità in materia di agevolazioni
8.1 Credito d’imposta
per le borse di studio erogati a studenti universitari
La Legge di stabilità
per il 2013 ( art. 285-287) ha istituito,
per gli anni 2013 e 2014, un credito d’imposta a favore di quei
contribuenti che erogano borse di studio a studenti regolarmente iscritti ad un
corso di laurea universitario presso istituti universitari statali, ovvero
anche non statali, purché legalmente riconosciuti. Tuttavia, le modalità di
attribuzione del beneficio in commento dovranno ancora essere stabilite dal
Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto interministeriale,
ancora in fase di emanazione. Ad ogni modo, la legge di stabilità 2013 stanzia,
a tale scopo, € 1.000.000,00 per l’anno 2013 e 10.000.000,00 per l’anno
successivo.
8.2 Credito d’imposta
per la ricerca e sviluppo
Oltre all’istituzione
del credito d’imposta per le borse di studio erogate a favore di studenti
universitari, la Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 co. 95 – 97)
istituisce, sempre a decorrere dal 2013, un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo a favore quelle
imprese - anche appartenenti ad una rete d’imprese (ed in via preferenziale
alle piccole e medie imprese) - che affidano attività di ricerca e sviluppo ad
Università, enti pubblici di ricerca o
organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in
ricerca e sviluppo. Anche in tal caso, i criteri e le modalità di concessione
del credito in parola, saranno stabilite, con decreto, dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per lo Sviluppo
economico.
8.3 Finanziamenti
bancari a favore delle imprese che hanno subito un danno economico conseguente
agli eventi sismici del maggio 2012
La Legge di stabilità
2013 ( art. 1 co. 365 – 373 e 376-379) interviene, inoltre, a sostegno dei territori interessati dal
Sisma del maggio 2012 istituendo appositi finanziamenti bancari a cui
possono accedere i titolari di reddito d’impresa industriale e commerciale, gli
esercenti attività agricole di cui all’art. 4 del DPR 633/72, nonché i titolari
di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio
fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni colpiti dal sisma
del maggio 2012, ma diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai
contributi di cui all’art. 3 del DL 6.6.2012 n. 74 ovvero all’art. 3-bis del DL
6.7.2012 n. 95, in
grado di dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente
conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Il danno economico subito è
dimostrato dalla sussistenza di almeno 2 delle seguenti condizioni:
è una diminuzione del volume
d’affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo
dell’anno 2011, superiore almeno al 20%, rispetto alla variazione rilevata
dall’ISTAT dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza o
delle vendite o della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo
dell’anno 2012, rispetto all’anno 2011;
è ricorso a strumenti di sostegno
del reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma
(ammortizzatori sociali), o aver messo in atto procedure di riduzione della
forza lavoro conseguente al sisma: tale riduzione deve essere raffrontata con
il personale mediamente occupato al 30 aprile 2012.
è riduzione, superiore almeno al
20%, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al
corrispondente periodo dell’anno 2011, così come desumibile dalle bollette
rilasciate, nel medesimo periodo di riferimento, dalle aziende fornitrici;
è riduzione superiore del 20% dei
costi variabili (materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei
prodotti destinati alla vendita), rispetto al corrispondente periodo dell’anno
2011.
Appurate due delle
suddette condizioni, i soggetti interessati potranno accedere ad un
finanziamento (assistito dalla garanzia dello Stato) da destinare al pagamento
dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per
l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30.6.2013, o meglio, come precisato
dalla stessa agenzia delle Entrate, dovuti dal 20.5.2012 al 30.6.2013, anche se
già scaduti o in scadenza.
Al fine di accedere al
finanziamento, i soggetti interessati devono presentare ai Presidenti delle
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e agli istituti finanziatori
un’autodichiarazione che attesti i requisiti richiesti. Oltre a tale
dichiarazione, ai soli istituti di credito finanziatori, dovrà essere
presentata copia del modello di accesso al finanziamento presentato all’Agenzia
delle Entrate e copia del modello di pagamento dei tributi, contributi
previdenziali e assistenziali, nonché premi per l’assicurazione obbligatoria
dovuti fino al 30.6.2013.
Ad ogni modo,
l’efficacia dell’agevolazione appena commentata è subordinata alla preventiva
verifica della compatibilità da parte della UE il cui esito (positivo o
negativo) verrà comunicato, con decreto da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale;
in tale sede, verranno rese note, inoltre, le date dell’anno 2013, entro le
quali i soggetti possono chiedere il finanziamento, agli enti finanziatori.
Da ultimo viene
precisato che, in caso di risoluzione dei contratti di finanziamento agevolati
concessi, il soggetto finanziatore può richiedere il pagamento al debitore del
capitale e degli interessi ed in caso di mancato pagamento, le somme dovute
verranno iscritte a ruolo sicché il soggetto finanziatore potrà recuperare il
proprio credito in compensazione, con il modello F24.
9 ALTRE NOVITA’
9.1 La TARES
L’art. 14 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici, noto come Decreto “Salva Italia”, ha
istituito, a partire dal 1 gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES) abrogando, sempre a decorrere da tale data, i prelievi
previgenti: la Tarsu di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la Tariffa di
Igiene ambientale (TIA1) istituita con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e la
Tariffa Integrata (TIA2) introdotta dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
OSSERVA
Il presupposto
oggettivo dell’imposta in commento è costituito dalla occupazione o
detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani: non occorre l’effettiva formazione di rifiuti, ma
la mera attitudine dei locali o delle aree a produrre rifiuti, in ragione
dell’attività ivi svolta.
|
Il tributo in commento è
corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare ed è calcolato in
base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie ( in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e sulla
base dei criteri determinati con regolamento.
Inoltre, la misura del nuovo
tributo è articolata in una tariffa binomia, composta cioè da una quota fissa
(determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti) e da una quota variabile (rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti) che deve assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio.
Peraltro, al fine di coprire i
costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, alla tariffa (come sopra
determinata per il servizio relativo ai rifiuti) si applica una maggiorazione
pari a 0,30 euro per metro quadrato, che i Comuni potranno, con deliberazione
del Consiglio comunale, aumentare fino a 0,40 euro, anche graduandola in
ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
OSSERVA
In buona sostanza, sotto
forma di componente del tributo rifiuti e servizi, viene di fatto istituito
un vero e proprio tributo aggiuntivo, giustificato ai fini della copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni
|
Il tributo in parola
deve essere commisurato alla quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta,
sulla base dei criteri determinati con il regolamento ex DPR n. 159/99.
Tuttavia, fino alla revisione del catasto, la superficie assoggettabile al
tributo è costituita “da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. a tal fine vanno
considerate le superfici dichiarate/accertate ai fini della TARSU/TIA/TIA2.
Ad ogni modo, viene
previsto che, il comune, nell’ambito dell’attività di accertamento, può
determinare la superficie assoggettabile al nuovo tributo facendo riferimento
all’80% della superficie catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal
citato regolamento ex DPR n. 198/1998, per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte/iscrivibili nel Catasto edilizio Urbano, ovvero per le altre
unità immobiliari, facendo riferimento alla superficie calpestabile.
Tuttavia, fino al 31
dicembre 2013, la Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1 co. 387) consente ai
comuni di affidare la gestione della TARES o della Tariffa avente natura
corrispettiva (possibilità alternativa alla Tares per i comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta)
ai soggetti che al 31 dicembre 2012 svolgevano il servizio di
gestione/accertamento/riscossione della TARSU/TIA/TIA2.
Il versamento è
effettuato esclusivamente al comune - in quattro rate trimestrali, scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il sistema dei versamenti
unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di
conto corrente postale.
OSSERVA
Sul punto, viene
espressamente previsto che i singoli comuni possano variare la scadenza e il
numero delle rate di versamento. È inoltre consentito il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
|
Con una novità
introdotta dalla legge di Stabilità, per l’anno 2013, il termine di versamento
della prima rata viene posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il
comune di posticipare ulteriormente tale termine. Ad ogni modo, le modalità di
versamento saranno stabilite con apposito D.M., assicurando in ogni caso la
massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,
prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli
di pagamento.
Peraltro, limitatamente
al primo anno di applicazione del suddetto Tributo ( anno 2013) e fino alla
determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il
conguaglio, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto,
commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o
di TIA 1 oppure di TIA 2. Infine, sempre per l’anno 2013, viene disposto che il
pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30
euro per metro quadrato, senza applicazioni di interessi e sanzioni,
contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime tre rate. Anche in tal
caso, l’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino a
0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata.
9.2 La TOBIN TAX
La legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 491-500) introduce
un'imposta su alcune tipologie di transazioni finanziarie:
·
trasferimento della proprietà di azioni e strumenti
finanziari partecipativi (articolo 2346, comma 6, del Cc) emessi da società
residenti nel territorio dello Stato, e di titoli rappresentativi degli
strumenti finanziari indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
·
operazioni su derivati collegati a strumenti
finanziari di cui sopra (la norma menziona espressamente warrants, covered
warrants, certificates, e include anche contratti di opzione, futures
eccetera);
·
operazioni aventi a oggetto i predetti strumenti
finanziari in caso di negoziazioni ad alta frequenza.
9.2.1 Operazioni su
azioni e strumenti finanziari partecipativi.
Per il 2013, l'imposta sul
trasferimento di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi
(dovuta soltanto dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento) è
stata fissata in misura pari allo:
· 0,22% del
valore della transazione;
·
0,12% del valore della transazione, in caso di
trasferimenti effettuati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di
negoziazione;
Dal 2014,ovvero a
regime, invece, l'imposta sul trasferimento di proprietà di azioni e strumenti
finanziari partecipativi è stata fissata in misura pari allo:
· 0,20% del
valore della transazione;
·
0,10% del valore della transazione, in caso di
trasferimenti effettuati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di
negoziazione
OSSERVA
In merito alla territorialità
dell'imposta, il Legislatore prevede che essa si applichi indipendentemente
dal luogo di conclusione del contratto e dalla residenza delle parti
contraenti: pertanto, l'unico criterio di collegamento richiesto è la
residenza in Italia del soggetto emittente
|
Sono escluse dal
prelievo in commento:
·
operazioni di emissione ed annullamento di titoli
azionari e dei suddetti strumenti finanziari, ovvero le operazioni di
conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione
temporanea di titoli;
·
trasferimento di proprietà di azioni negoziate in
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione laddove
l'emittente abbia avuto una capitalizzazione media (nel mese di novembre
precedente al trasferimento) inferiore a 500 milioni di euro.
In ogni caso, non sono
soggetti all'imposta i trasferimenti di proprietà a seguito di successione o
donazione.
9.2.2 Operazioni su
strumenti finanziari derivati.
La legge di Stabilità
2013 assoggetta ad un imposta in misura
fissa (dovuta da ciascuna delle controparti) le operazioni in strumenti finanziari derivati:
·
il cui sottostante sia costituito prevalentemente
dagli strumenti finanziari di cui al comma 491, oppure il cui valore dipenda da
uno o più strumenti finanziari di cui al medesimo comma;
·
aventi a oggetto valori mobiliari di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del Tuf che permettano di
acquisire o di vendere strumenti finanziari di cui al comma 491 o che
comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento
prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al medesimo comma,
inclusi warrants, covered warrants e certificates.
Come sopra accennato,
per tali operazioni, la legge di stabilità prevede la tassazione in misura
fissa (per i valori si veda la tabella 3 allegata alla legge di Stabilità, la
quale prevede che l'ammontare massimo dell'imposta sia pari a 200 euro) in base
alla tipologia di contratto e dal valore dell'operazione (in caso di operazioni
su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l'imposta è
ridotta a un quinto dell'ammontare dovuto).
Anche in questo caso,
la territorialità dell'imposta è dettata dalla natura del sottostante
(strumenti finanziari emessi da società residenti in Italia), non rilevando il
luogo di conclusione del contratto né la residenza delle parti contraenti.
Sono esonerati dal prelievo in commento, ad
esempio, i soggetti che effettuano le operazioni in esame nell'ambito
dell'attività di supporto agli scambi (market maker), gli enti di previdenza
obbligatoria e forme pensionistiche complementari. Parimenti, l’imposta non si
applica alle transazioni e alle operazioni effettuate tra società tra le quali
vi sia controllo (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2,
del Cc) ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale
(effettuate in conformità a quanto sarà previsto dal decreto ministeriale
attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di Stabilità, ovvero entro il 31 gennaio 2013.).
9.2.3 Imposta sulle
negoziazioni ad alta frequenza.
Al fine di limitare le
manovre più altamente speculative, la legge di stabilità per il 2013 introduce,
accanto ai prelievi appena commentati, una tassazione
dello 0,02% ( dovuta soltanto dal soggetto per conto del quale sono
eseguiti gli ordini) che colpisce le negoziazioni
ad alta frequenza - effettuate sul mercato finanziario italiano - relative ad
azioni, strumenti partecipativi, nonché derivati. In particolare, l'imposta
colpirà il controvalore degli ordini annullati o modificati che superino la
soglia numerica che sarà prevista dal decreto ministeriale attuativo che dovrà
essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
Stabilità, ovvero entro il 31 gennaio 2013.
Con riferimento all'entrata
in vigore dell'imposta, si prevedono diverse decorrenze:
·
1° marzo 2013: per operazioni di trasferimento e
transazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e per le operazioni
di trasferimento ad alta frequenza aventi a oggetto azioni e strumenti
finanziari partecipativi;
·
1° luglio 2013: per transazioni aventi a oggetto
strumenti derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti
finanziari derivati
9.3 Limite massimo
all’imposta di bollo sui prodotti finanziari
La Legge di stabilità
2013 ( art. 1 comma 509) - modificando il limite massimo di 1.200 euro previsto
dalla nota 3-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72 per le comunicazioni
inviate nel 2012 ai clienti che, a decorrere dal 2013, ha previsto che i clienti
diversi dalle persone fisiche subiranno un’imposta di bollo, relativamente alle
comunicazioni sui prodotti finanziari, che non potrà complessivamente superare
l’ammontare di 4.500 euro presso il medesimo ente gestore.
OSSERVA
Del tetto massimo di prelievo
di € 4.500 beneficeranno, dunque, non solo i grandi investimenti finanziari
delle persone giuridiche, ma anche gli investimenti finanziari delle società
semplici, dei trust ed enti commerciali.
|
9.4 Detassazione dei premi di produttività
La legge di Stabilità
per il 2013 ( art. 1 co. 481-482) dispone la proroga a tutto il 31 dicembre 2014 (con limiti differenti per il
2013 e il 2014) delle misure per
l'incremento della produttività del lavoro (commi 481 e 482). In
particolare, sono state stanziate nuove risorse per la detassazione della
produttività finalizzate a incentivare la competitività e la redditività delle
aziende. La legge prevede fondi per 950 milioni di euro nel 2013 e per 400
milioni nel 2014, che si vanno quindi ad aggiungere a quelli già previsti dalla
precedente legge di Stabilità relativa all'anno 2012. Più che di una proroga si
tratta, quindi, di una nuova agevolazione (diversa da quella prevista in
passato consistente nell’applicazione di un imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle relative addizionali fissata al 10%), le cui modalità di attuazione
saranno stabilite attraverso un decreto interministeriale da emanarsi entro il
15 gennaio 2013;
In mancanza di tale
decreto, le risorse stanziate saranno utilizzate per finanziare misure inerenti
alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo nonché al rafforzamento del
sistema confidi al fine di migliorare l'accesso al credito delle piccole e
medie imprese e per incrementare le risorse del fondo garanzia (articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 662/1996) a favore dei medesimi soggetti.
9.5 Aspi e mini aspi
La legge di stabilità
per il 2013 ( art. 1 co. 250) interviene anche sulla nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), destinata a
sostituire le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti
normali e ridotti, la disoccupazione speciale edile e la mobilità. In
particolare, viene stabilito che, con decorrenza 1 gennaio 2016, la durata
massima dell'indennità Aspi sarà di:
·
12 mesi per i lavoratori sotto i 55 anni, detratti i
periodi d'indennità fruiti negli ultimi 12 mesi;
·
18 mesi per i lavoratori sopra i 55 anni, detratti i
periodi d'indennità fruiti negli ultimi 18 mesi;
Le modifiche previste
dalla legge di stabilità riguardano anche l'indennità
mini-Aspi (la ex disoccupazione con i requisiti ridotti): dal 2013 essa
sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione nell'ultimo anno, ma ai fini della durata non sono
computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della
prestazione.
Con la legge di
stabilità per il 2013 cambiano, anche, le regole per calcolare il contributo da
versare all'Inps per finanziare l'Aspi. Nello specifico, la nuova disposizione
stabilisce che il contributo deve essere versato solo nei casi d'interruzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi,
ovvero quando ci siano almeno due anni di assicurazione e un anno di
contribuzione nei due anni che precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione.
Sul calcolo del
predetto contributo ( c.d. ticket licenziamento) si segnalano, inoltre, due
importanti modifiche. La prima che il ticket è commisurato al «massimale
mensile di Aspi», fissato allo stato attuale nell'importo rivalutabile di
1.119,32 euro, e non più al trattamento iniziale Aspi come prima previsto. la
seconda che su questo massimale si applica l'aliquota del 41% per ogni 12 mesi
di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, in luogo del previgente 50 per
cento.
OSSERVA
Ne consegue un incremento del
contributo sul licenziamento per quei lavoratori con basso reddito medio
mensile, mentre resta pressoché invariato per quei lavoratori il cui reddito
mensile comporta l'applicazione del massimale Aspi di 1.119,32 euro.
|
§§§§§§§
La presente circolare non vuole essere un'informativa
esaustiva, bensì dei supporti di facile ed immediata consultazione nella
gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di
soluzioni personalizzate da valutare ed eventualmente adattabili in relazione
alle esigenze specifiche. L’elaborazione dei testi, anche se
curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per
eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza
specifica.
A cura di:
Dott. Alberto Bonfiglio - Dott. Daniele Majorana
[1][1] Le
circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni
ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare
ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi
indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai
essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a
contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni
particolare problema applicativo.
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