Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

martedì 8 gennaio 2013

Crisi da sovraindebitamento al nodo debiti tributari


diritto fallimentare

Crisi da sovraindebitamento al nodo debiti tributari

Per i debiti relativi a tributi che costituiscono risorse proprie dell’Ue, oltre a IVA e ritenute operate e non versate all’Erario, è solo possibile la dilazione

/ Martedì 08 gennaio 2013
Nella nuova procedura di composizione della crisi del piccolo imprenditore, così come formulata dalla L. 3/2012, significativamente modificata dal DL 179/2012, uno degli aspetti salienti è rappresentato dalla questione dei debiti tributari (e contributivi) dell’imprenditore in stato di sovraindebitamento ex art. 6 della citata L. 3/2012. Più precisamente, occorre valutare se tali debiti debbano essere interamente saldati, oppure se anche essi possano subire uno stralcio parziale come avviene per gli altri creditori che partecipano alla procedura.
L’art. 7, comma 1 della L. 3/2012 stabilisce che devono essere interamente saldati i debiti relativi a tributi che costituiscono risorse proprie della UE, oltre che l’IVA e le ritenute operate e non versate all’Erario. Per questi debiti non è prevista alcuna possibilità di stralcio, ma solo di dilazione nel pagamento. Ciò non significa, tuttavia, che tali debiti vanno saldati entro novanta giorni dall’omologazione del piano di composizione della crisi, come si potrebbe ipotizzare leggendo superficialmente l’art. 11, comma 5 della L. 3/2012, ove indica che l’accordo è revocato se non vengono eseguiti entro novanta giorni i pagamenti alla Pubblica Amministrazione e agli Enti previdenziali.
Infatti, la norma citata (nella versione emendata dal DL 179/2012) afferma chiaramente che tale termine è riferito alle scadenze previste nel piano, per cui si potrà certamente prevedere un pagamento dilazionato e rateizzato, in cui saranno stabilite alcune scadenze ed il termine dei novanta giorni per il pagamento (non rispettando il quale l’accordo di composizione è revocato automaticamente) decorre dalle date previste nel piano e non dalla data di omologazione dell’accordo.
Per tutti gli altri debiti tributari e previdenziali valgono le regole generali dell’accordo e cioè che i crediti muniti di privilegio debbono essere saldati integralmente o almeno nella misura che deriverebbe dalla liquidazione in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato. Anzitutto, va sottolineata la questione della possibilità o meno, per l’Agenzia delle Entrate, di accettare un accordo nel quale sia previsto che il credito tributario, ancorché privilegiato, possa essere saldato solo parzialmente in base al ricavato della liquidazione.
Il problema è delicato, poiché, al di fuori della transazione fiscale (art. 182-ter L. fall.), il credito tributario si caratterizza per la sua indisponibilità. Da ciò, la tesi secondo cui gli Uffici delle Entrate potrebbero al massimo subire l’effetto dell’accordo raggiunto con il voto consenziente del 60% del ceto creditorio, ma non partecipare con voto favorevole ad un accordo che prevede il parziale stralcio del credito.
I crediti muniti di privilegio vanno saldati integralmente
La seconda questione attiene alla distinzione tra crediti tributari privilegiati e non privilegiati. In base al combinato disposto degli artt. 2752 e 2759 c.c., tutti i crediti tributari per imposte sul reddito sono dotati di privilegio (almeno generale su tutti i beni mobili). Tale lettura deriva dalle modifiche alla disciplina dei privilegi attuate con il DL 98/2011, in base al quale non è più necessario, affinché il credito tributario sia privilegiato, che esso sia stato reso esecutivo. Pertanto, partendo dal presupposto che tutti i crediti per imposte sul reddito siano privilegiati, non si può prescindere dalla necessità di saldarli in modo preferenziale rispetto agli altri debiti chirografari, con il ricavato della liquidazione.
Da ciò, se il ricavato è capiente, il debito tributario va saldato interamente; se il ricavato non è capiente, il debito tributario può subire lo stralcio, ma ciò significa che non vi è spazio per saldare in certa percentuale i creditori chirografari, i quali, bisogna ricordarlo, sono gli unici che hanno diritto di voto. In pratica, delle due l’una: o il ricavato (rectius ricavabile) è capiente per saldare i debiti tributari ed anche una parte accettabile dei debiti chirografari ed allora l’accordo si può chiudere, o il ricavabile non è capiente per i debiti tributari, quindi non verranno pagati i debiti chirografari e conseguentemente l’accordo non si chiude.
Resta, tuttavia, un’ultima possibilità: che intervenga un terzo garante che conferisce la somma necessaria al raggiungimento dell’accordo ex art. 8, comma 2 della L. 3/2012. In questo caso, infatti, il credito tributario potrebbe trovare parziale soddisfazione sul ricavato dei beni dell’imprenditore/debitore, mentre la parziale soddisfazione dei crediti chirografari potrebbe essere ottenuta tramite l’intervento del terzo che conferisce la somma necessaria per ottenere il voto favorevole dei creditori chirografari.
 / Paolo MENEGHETTI fonte:eutekne

Nessun commento:

Posta un commento