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giovedì 17 gennaio 2013

IRAP : Le principali decisioni sui professionisti - agenti di commercio e sub agenti assicurativi

Le principali decisioni sui professionisti



L'agente o rappresentante di commercio svolge un'attività di impresa. Quindi, non si pone il problema dell'esclusione dall'Irap per mancanza di un'autonoma organizzazione. La verifica di questo requisito vale solo per i professionisti. Lo ha affermato la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione VII, con la sentenza 61 del 17 aprile 2009. Procede così senza soste la produzione giurisprudenziale, sia di legittimità sia di merito, per cercare di definire gli aspetti controversi di questo tributi, soprattutto per quanto concerne la presenza, nell'ambito dell'attività professionale, del requisito dell'organizzazione. Questa pronuncia, però, va in cotnrotendenza rispetto ad altre, riportate qui di seguito, le quali hanno ritenuto che si è in presenza di una struttura oerganizzata solo nei casi in cui il professionista effettui notevoli investimenti economici, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

I professionisti e il valore aggiunto
I professionisti sono soggetti all'Irap quando, per la loro attività, si avvalgono di collaboratori, effettuano investimenti economici e utilizzano sofisticate strutture informatiche, che da soli sono idonei a creare un "quid pluris" di capacità contributiva e un valore aggiunto tassabile. Lo ha affermato la Commissione tributaria regionale di Roma, seconda sezione, con la sentenza n. 21 del 20 gennaio 2009.  http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/06/Ct-Roma-21-2009.pdf?cmd=art

I professionisti e gli «elementi minimi»
Per assoggettare all'Irap un professionista non è sufficiente che abbia una propria clientela, possa ottenere del credito e possegga un'auto e un telefono cellulare. Questi sono solo gli "elementi minimi" perché si possa qualificare libero professionista. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 6371 del 16 marzo 2009.   http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/06/Cass-6371-2009.pdf?cmd=art

Il professionista presso terzi
Non è soggetto all'Irap un dottore commercialista che eserciti la propria attività presso terzi e si avvalga di una struttura organizzativa che fa capo a un altro professionista. Lo ha stabilito la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, seconda sezione, con la sentenza n. 2 del 25 febbraio 2008.  http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/06/Ctr-Bolzano-2-2008.pdf?cmd=art

I sub agenti di assicurazione
I sub agenti di assicurazione sono lavoratori parasubordinati e non sono soggetti all'Irap. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale di Bari, sezione XV, con la sentenza 45 del 12 luglio 2006.  http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/06/Ctr-Bar-45-2006.pdf?cmd=art

Fuori campo i medici di base
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza 146 del 17 gennaio 2006, ha affermato che i medici di base, convenzionati con le Aziende sanitarie locali, non sono soggetti all'Irap, perché non svolgono un'attività autonomamente organizzata. Nel lavoro del medico rileva in modo particolare l'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale. Non potrebbe mai essere eseguita in mancanza del suo intervento, anche nei casi in cui si avvalga di lavoratori dipendenti o di beni strumentali.

Il titolare insostituibile
Il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è la sussistenza di una autonoma organizzazione che conferisce al soggetto passivo una distinta e oggettiva capacità contributiva. Pertanto, non ha alcuna importanza la pretesa insostituibilità del titolare (nella specie, in studio associato) per lo svolgimento dell'attività professionale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con sentenza 2030 del 28 gennaio 2009

Il responsabile dell'organizzazione
Il presupposto Irap dell'autonoma organizzazione si realizza nei casi in cui il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse. Lo stesso principio vale qualora impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Lo ha stabilito la Corte di cassazione consentenza 29146 dell'11 dicembre 2008.

9 giugno 2009

di Sergio Trovato

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