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sabato 5 gennaio 2013

Con la riforma forense, disciplina ad hoc per gli avvocati

Riforma forense

Con la riforma forense, disciplina ad hoc per gli avvocati

La riforma non sarà immediatamente operativa, occorrendo alcuni regolamenti attuativi

/ Sabato 05 gennaio 2013
Lo scorso 21 dicembre 2012, il Senato ha approvato in via definitiva il testo recante la riforma dell’ordinamento della professione forense (AS 601-711-1171-1198-B), in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo era stato approvato con modificazioni dalla Camera il 31 ottobre 2012 (AC 3900-bis).
Il disegno di legge in commento si inquadra nell’ambito della recente disciplina generale introdotta dal Legislatore per le professioni regolamentate. Si vedano, in particolare, l’art. 3, comma 5, del DL 138/2011, che ha fissato i principi per la riforma degli ordinamenti professionali nel sistema ordinistico, il DPR 137/2012, attuativo della riforma stessa, e il DM 140/2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi del professionista (in attuazione dell’art. 9, comma 2, del DL 1/2012). Ancora inattuata è rimasta la disposizione di cui all’art. 3, comma 5-ter, del DL 138/2011, ai sensi della quale, entro lo scorso 31 dicembre, il Governo avrebbe dovuto provvedere a raccogliere le disposizioni non abrogate in un Testo unico.
Vi è, poi, l’art. 10, commi 3-11, della L. 183/2011, che ha previsto una specifica normativa sull’esercizio dell’attività nella forma della società tra professionisti (il relativo regolamento attuativo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale).
Infine, è stato approvato in via definitiva anche il disegno di legge sulle professioni non regolamentate in Ordini e Collegi (AC 1934-2077-3131- 3488-3917-B), non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’articolato normativo, composto di 67 articoli, è suddiviso in 6 Titoli, dedicati rispettivamente a: I “Disposizioni generali” (artt. 1 – 14); II “Albi, elenchi, registri” (artt. 15 – 23); III “Organi e funzioni degli ordini forensi” (artt. 24 – 39); IV “Accesso alla professioni forense” (artt. 40 – 49); V “Il procedimento disciplinare” (artt. 50 – 63); VI “Delega al Governo e disposizioni transitorie e finali” (artt. 64 – 67).
Secondo l’art. 1, comma 2, dello schema di legge, la suddetta disciplina: regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura l’idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti; tutela l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
Si tratta, nel complesso, di un provvedimento contenente numerose e importanti modifiche alla previgente disciplina, che – in applicazione dei recenti interventi normativi sulla riforma degli ordinamenti professionali sopra richiamati – vengono ad incidere su vari aspetti della professione forense, da quelli relativi, fra gli altri, ai doveri e alla deontologia, a quelli relativi alle associazioni tra avvocati e multidisciplinari, alle specializzazioni, alla pubblicità informativa, formazione, tirocinio ed esame di Stato, assicurazione, e, infine, al conferimento dell’incarico, al compenso e al mandato professionale.
La riforma, dunque, porta ad un generale rinnovamento dell’Avvocatura, facendosi carico – così come precisato da CNF nel comunicato stampa del 21 dicembre 2012 – delle esigenze di “ammodernamento della professione”, di un rafforzamento della trasparenza nel rapporto avvocato-cliente, di favorire l’ingresso dei giovani più meritevoli che potranno contare su un avviamento professionale più garantito, di una maggiore qualificazione dell’avvocato.
Più trasparenza nel rapporto avvocato-cliente
Il provvedimento non sarà immediatamente efficace, occorrendo l’emanazione di alcuni regolamenti attuativi. Fino a tale momento si applicano le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate, in quanto compatibili.
Resta un anno di tempo dall’entrata in vigore della legge anche per l’emanazione del nuovo codice deontologico (art. 65 del Ddl.).
Il Governo ha 24 mesi, sempre dall’entrata in vigore della legge, per l’adozione di uno o più DLgs. contenenti un Testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense (art. 64 del Ddl.).
 / Roberta VITALE fonte eutekne

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