Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

venerdì 4 gennaio 2013

non sempre “scatta” il rimborso per l’indeducibilità IRAP


31 dicembre 2012
L’istanza di rimborso delle maggiore imposta diretta versata per effetto della mancata deducibilità retroattiva dell’IRAP relativa la costo del lavoro, è stata ufficializzata da un Provvedimento dell’Agenzia emanato il 17 dicembre 2012, mentre si ha notizia che proprio in questi giorni i contribuenti stanno ricevendo il rimborso dell’istanza prodotta nel 2009 per la deducibilità del 10% dell’IRAP.
Non sempre, tuttavia, dall’istanza si produrrà un automatico rimborso, poiché, in caso di perdita di esercizio, si avrà un incremento della medesima talvolta non accompagnato da alcuna somma da rimborsare. Peraltro, la disciplina del rimborso collegato alle perdite merita un approfondimento dato che essa si presenta alquanto complessa ed articolata.

Anzitutto, un primo e più semplice caso è quello che si manifesta per la società di capitali o l’impresa individuale in contabilità ordinaria che si trova costantemente in perdita. In questa situazione, si deve solo segnalare la maggiore perdita riportabile a nuovo per ciascun anno, in relazione alla componente negativa deducibile rappresentata dalla parte di IRAP deducibile. Il dato va esposto nel rigo RI 4 del modello colonna 1.

In questa colonna va segnalato anche il caso della maggiore perdita rilevata in capo ad una impresa in contabilità semplificata, ma solo in relazione al periodo d’imposta 2007. Si ricorda, infatti, che solo in detto periodo le perdite d’impresa erano riportabili a nuovo, poiché, dal 2008, per effetto delle modifiche all’art. 8 del TUIR apportate dalla L. 244/07, le perdite “semplificate” potevano solo essere utilizzate in compensazione di tutti i redditi del periodo ma senza l’istituto del riporto a nuovo. Posto che nel rigo RI 4 va esposto il caso della maggiore perdita riportata a nuovo, non si indicherà nulla, in detto rigo, per le maggiori perdite delle imprese minori generate dal 2008 in poi, sempre per effetto dell’IRAP deducibile.

Nel rigo RI 4 vanno esposte anche le maggiori perdite riportate a nuovo pur in presenza di avvenuta compensazione, ma solo nell’ipotesi in cui la perdita compensata nel passato sia stata superiore al reddito imponibile, ed ora, per effetto della deducibilità dell’IRAP, detta perdita si incrementa ulteriormente come ulteriormente si incrementa la quota riportata a nuovo. Le istruzioni al riguardo propongono il seguente chiaro esempio: se nel 2009 il reddito fosse stato pari a 30.000 euro interamente compensato da una perdita pregressa di 50.000 euro, l’imponibile sarebbe stato pari a zero con riporto a nuovo di 20.000 euro. Se ora, per effetto dell’IRAP deducibile, la perdita si incrementa di 3.000 euro, si indicherà questa somma nel rigo RI 4 colonna 1. Nella colonna 2 dello stesso rigo va indicata la perdita derivante da esercizio arte e professione, ma solo quella relativa al 2007, unico anno in cui è stato ammesso il riporto a nuovo.

Non vanno indicate nel rigo RI4, invece, le maggiori perdite che trovano capienza nel reddito imponibile del medesimo esercizio, poiché, in tal caso, si ha un’ipotesi di rimborso di imposta e non di perdita riportata a nuovo, quindi l’indicazione sarà nel rigo RI5. È il caso, ad esempio, di un imprenditore individuale che partecipa ad una società di persone, e che ha visto incrementata la perdita imputata per trasparenza, poniamo, nel 2009 da 30.000 a 33.000 euro. Il reddito d’impresa dal medesimo dichiarato, al lordo delle perdite, poniamo sia stato pari a 50.000 euro. La compensazione originaria ha portato ad un imponibile pari a 20.000 euro con la relativa imposta versata, mentre la nuova compensazione riduce il reddito a 17.000 euro cui deriva il rimborso della maggiore imposta versata.

Lo stesso rigo RI5 va compilato anche nel caso in cui la perdita, incrementata dall’IRAP deducibile, sia stata compensata dallo stesso soggetto ma in periodi d’imposta successivi. In tale ipotesi, va segnalato il caso tramite la barratura della colonna 1 del Rigo RI 5, oltre a compilare le restanti colonne da 3 a 6 per determinare il rimborso. È il caso, ad esempio, della srl che nel 2009 aveva dichiarato una perdita pari a 50.000 euro riportata a nuovo e compensata nel 2010 con il reddito dichiarato in quell’anno pari a 80.000 euro. Ora, per l’effetto dell’IRAP deducibile, la perdita diviene 60.000 euro.

Il dato va rilevato nell’istanza relativa al 2009, con la compilazione del solo rigo RI 4 colonna 1 per 10.000 euro, mentre nell’istanza per il 2010, anno della compensazione e quindi del rimborso di imposta, non si compila il rigo RI 4, bensì il rigo RI 5, barrando la colonna 1 per segnalare una maggiore compensazione derivante da perdite di esercizi precedenti, e nella colonna 3 il dato dell’imposta rideterminata su 20.000 euro (e non a 30.000 come nel dato originario), pari a 5.500 euro, mentre nella colonna 6 il rimborso pari a 2750 euro.
 
Paolo Meneghetti - EUTEKNE.INFO

Nessun commento:

Posta un commento