Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 16 gennaio 2013

Compenso agli amministratori - aspetti fiscali e previdenziali

Compenso agli amministratori - aspetti fiscali e previdenziali

 

 
 
 
Approfondimento del  26.11.2011
I compensi corrisposti da una società ai propri amministratori trovano un diverso trattamento fiscale e previdenziale a seconda che:
 
  • l’amministratore non esercita un’altra attività professionale;
  • l’amministratore esercita un’altra attività professionale.
 
Nel primo caso, qualora l’amministratore non esercita un’altra attività professionale, il compenso:
  • è soggetto ad IRPEF per scaglioni di reddito;
  • non è soggetto ad IVA;
  • è soggetto al pagamento dell’INPS. L’iscrizione dell’amministratore va effettuata alla gestione separata INPS. I contributi sono dovuti sul reddito conseguito dall’amministratore.
I contributi dovuti sono per 1/3 a carico dell’amministratore e per 2/3 a carico della società.
La misura di tali contributi per il 2011 è pari al 17% se l’amministratore è iscritto ad altra cassa di previdenza o del 26,72% se l’amministratore non iscritto ad altra cassa di previdenza.
 
Nel caso in cui l’amministratore esercita un’altra attività professionale, si possono avere tre situazioni diverse:
  • la prestazione rientra nell’oggetto proprio della professione (esempio l’amministratore è un dottore commercialista o un ragioniere professionista);
  • la professione esercitata dall’amministratore è oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa (esempio: ingegneri edili che amministrano una società di ingegneria o un’impresa edile, periti agrari o dottori agronomi che amministrano un’azienda agraria o zootecnica, ecc..);
  • la prestazione non rientra nell’oggetto proprio della professione e la professione esercitata dall’amministratore non è oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa.
 
Quando la prestazione rientra nell’oggetto proprio della professione, il compenso:
  • è soggetto a ritenuta d’acconto del 20%;
  • è soggetto ad IVA;
  • in fattura può essere addebitato il contributo previdenziale da versare alla cassa di categoria del 2%.
 
Quando la professione esercitata dall’amministratore è oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa, il compenso:
  • è soggetto a ritenuta d’acconto del 20%;
  • è soggetto ad IVA;
  • in fattura può essere addebitato il contributo previdenziale da versare alla cassa di categoria del 2%.
 
Quando la prestazione non rientra nell’oggetto proprio della professione e la professione esercitata dall’amministratore non è oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa, il compenso:
  • è soggetto ad IRPEF per scaglioni di reddito;
  • non è soggetto ad IVA;
  • è soggetto al pagamento dell’INPS. L’iscrizione dell’amministratore va effettuata alla gestione separata INPS. I contributi sono dovuti sul reddito conseguito dall’amministratore.
  • I contributi dovuti sono per 1/3 a carico dell’amministratore e per 2/3 a carico della società.
  • La misura di tali contributi per il 2011 è pari al 17% in quando l’amministratore è senz’altro iscritto ad altra cassa di previdenza.
 
Va inoltre precisato che gli amministratori devono essere iscritti anche all’INAIL.
 
Il premio pagato all’INAIL viene determinato dall’ente stesso in base al massimale assunto per il calcolo delle rendite assicurative. Il premio è per 1/3 a carico dell’amministratore e per 2/3 a carico della società.

Nessun commento:

Posta un commento