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Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

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mercoledì 16 gennaio 2013

familiari a carico

Avere uno o più familiari a carico rappresenta – in ambito fiscale – una significativa "risorsa" in termini di risparmio d'imposta, che l'articolo 12 del Tuir (Dpr 917/1986) riconosce, sotto forma di detrazione, senza presupporre il sostenimento di alcuna spesa o onere particolare.
Fondamentalmente, è richiesta l'esistenza di un rapporto di parentela fra il beneficiario del risparmio e l'altro soggetto che la norma individua:
1) nel coniuge non legalmente ed effettivamente separato (lettera a, articolo 12 del Tuir);
2) nei figli, compresi i naturali riconosciuti, gli adottivi,gli affidati o affiliati (lettera c, articolo 12 del Tuir );
3) negli altri familiari, che la lettera d (sempre dell'articolo 12 del Tuir), per rinvio all'articolo 433 del Codice civile, circoscrive ai genitori e discendenti/ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suocero/suocera; fratelli e sorelle, anche unilaterali.
Conviventi e non
Questi familiari, per essere considerati fiscalmente a carico, devono possedere un reddito lordo non superiore a 2.840,51 euro, con l'ulteriore condizione – per gli "altri familiari" di cui all'elenco indicato sopra – che convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria.
La convivenza non è richiesta in relazione ai figli (come anche per il coniuge) e neppure rileva che i figli stessi siano maggiorenni oppure coniugati, magari con prole. Anzi, in tale ipotesi il contribuente potrà assumere fiscalmente a carico, oltre al proprio figlio, anche la nuora e il nipote (o i nipoti) , a condizione che, in quanto rientranti nel novero di "altri familiari", convivano con il rispettivo suocero/nonno o ricevano dallo stesso un assegno alimentare (risoluzione 461/E/ 2008).
La prova della convivenza o della erogazione dell'assegno alimentare può essere fornita mediante autocertificazione oppure con qualsiasi altro mezzo probatorio, come, a esempio, l'intestazione di utenze domestiche, contabili bancarie, un contratto di locazione (circolari 95/E/ 2000, paragrafo 3.1.3; 18/E/ 2009, paragrafo 1).
Il coniuge legalmente ed effettivamente separato – che non può essere considerato fiscalmente a carico, in base alla lettera a dell'articolo 12 del Tuir – può consentire la detrazione alternativa, di cui alla successiva lettera d, come "altro familiare" (la circolare 7/E/ 2001  http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/Documenti/ProblemaDellaSettimana/2012/052012/20120507/PRASSI/CIRC_AGEN_7E_2001.pdf  ha significativamente affermato che il coniuge, in ipotesi di separazione legale, finché non intervenga la sentenza di divorzio, rientra fiscalmente tra i familiari che sono individuati dal comma 5 dell'articolo 5 del Tuir).
Il beneficiario
Non ricorre alcuna preclusione perché il beneficio fiscale possa essere conseguito contemporaneamente con riferimento a ciascuna delle tre categorie di familiari individuate. Al pari del reddito del familiare a carico, riveste un'imprescindibile importanza quello del contribuente beneficiario, per la quantificazione e concreta spettanza della detrazione rispetto alla detrazione teorica indicata dalla norma.
In entrambi i casi occorre fare riferimento al reddito trascritto al rigo RN1 di Unico, apportandovi gli adattamenti di seguito indicati.
Come già anticipato, il familiare non deve possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, computando gli oneri deducibili e la rendita catastale dell'abitazione principale (circolare 1/E/2008). In via di principio (circolare 55/E/2002), non rilevano ai fini del limite in questione i redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, in quanto non concorrono alla formazione del reddito complessivo (articolo 3 del Tuir). Rilevano invece – per espressa deroga normativa al principio citato – il reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel regime dei minimi (al netto degli oneri contributivi), quello da locazione immobiliare con opzione per la cedolare secca (entrambi assoggettati a imposta sostitutiva), come pure la quota esente di reddito da lavoro dipendente prestato in zona di frontiera (comma 3, articolo 38, della legge 146/98), nonché circoscritte tipologie retributive (escluse solitamente da prelievo Irpef) corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, dalla Santa sede e da enti centrali della Chiesa cattolica.
Il reddito del contribuente beneficiario della detrazione (determinante per la quantificazione di quest'ultima) si assume al lordo degli oneri deducibili, ma al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze (comma 4-bis, articolo 12 del Tuir). A esso va aggiunta, in base al comma 3, articolo 8 del Dm 14 marzo 2012, la eventuale quota di reddito d'impresa resa esente, in funzione di aiuto alla crescita economica (Ace), dall'articolo 1 del Dl 201/2011. Come per il familiare, anche in questo caso va computato il reddito da locazione assoggettato a cedolare secca (circolare 26/E/2011, punto 5), mentre sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Rilevanza dei «tempi»
Il reddito complessivo si intende riferito all'intero periodo d'imposta, a prescindere dal momento in cui è stato prodotto (il figlio con un reddito lordo di 3.000 euro conseguito a fine dicembre 2011 per un'attività occasionale non può essere considerato fiscalmente a carico per tale anno). Al contrario, la misura della detrazione va quantificata (comma 3, articolo 12 del Tuir) in rapporto al numero dei mesi (non rilevano i giorni) in cui si verifica il presupposto per la qualificazione del familiare fiscalmente a carico (per esempio, la nascita di un figlio il 13 ottobre 2011 attribuisce una detrazione pari a tre dodicesimi), fatte salve le regole più favorevoli previste per alcune detrazioni aggiuntive.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cura di
Alfredo CALVANO e Attilio CALVANO

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