Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

sabato 5 gennaio 2013

Spesometro 2013 Istruzioni Scadenza: anno 2012

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Spesometro 2013 Istruzioni e guida alla compilazione e alla trasmissione telematica online all’Agenzia delle Entrate, qual è la data di Scadenza per i soggetti obbligati alla comunicazioni delle operazioni rilevanti Iva per l’anno 2012, limiti e soglie delle operazioni sopra over 3000 euro e 3600 euro per quelle effettuate con scontrino fiscale e ricevuta, chi è obbligato, chi sono i soggetti che devono fare lo spesometro, quali sono le novità introdotte con il Decreto Semplificazioni, qual è la data di Scadenza per i soggetti obbligati alla comunicazioni delle operazioni rilevanti Iva per l’anno 2012, da quando entra in vigore, limiti e soglie delle operazioni sopra over 3000 euro e 3600 euro per quelle effettuate con scontrino fiscale e ricevuta, chi è obbligato, chi sono i soggetti che devono fare lo spesometro, quali sono le novità introdotte con il Decreto Semplificazioni, quali sono le sanzioni e multa per chi non invia la Comunicazione, o la effettua in ritardo o sbaglia e compie errori, possibilità di inviare comunicazione sostitutiva e integrativa dello spesometro









Lo Spesometro sarà operativo dal 2013 con specifico provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale (D.L. n. 16/2012), sta definendo propri in questi giorni le modalità di applicazione del c.d. Spesomentro 2.0 come strumento di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva  concluse nel 2012.

Nello specifico, lo spesometro per il 2013 più che un modello di dichiarazione dovrebbe assumere le vesti di un tracciato record con il quale indicare analiticamente le fatture per singolo cliente o fornitore, ovvero, di un elenco clienti e fornitori.


Spesometro 2013: per le operazioni rilevanti ai fini di Iva effettuate nel 2012

Lo Spesomentro, introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 e modificato con dall’art. 2, comma 6, del dl 2 marzo 2012, n. 16 e pubblicato nella G.U. 52, prevede l’obbligo di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, di tutte le operazioni rilevanti ai fini d’Iva effettuate dal 1° Gennaio 2012 e compiute dagli operatori che effettuano cessioni di beni e servizi comprese l’esportazioni intracomunitarie.

Spesometro: Chi è obbligato alla comunicazione e compilazione telematica all’Agenzia delle Entrate? Limiti Operazioni rilevanti ai fini Iva effettuare nel 2012 da comunicare entro il 30 aprile 2013:

Entro la scadenza di aprile 2013, tutti gli obbligati alla comunicazione dello Spesometro dovranno effettuare la compilazione telematica di tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva da loro effettuate nel corso del 2012.
I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tutti i Fornitori e Clienti che hanno compiuto nel corso del 2012: operazioni ai fini dell’Iva pari a o superiori a 3.000, in quanto soggetti passivi di Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi sul territorio italiano.
  • Soggetti obbligati alla comunicazione Spesometro:

    • Società di persone
    • Società di fatto che esercitano attività commerciale
    • Società di capitali
    • Società consortili
    • Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali
    • Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata
    • Imprese familiari ed aziende coniugali
    • Imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.c.
    • Enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale
    • Società estere rappresentate in Italia
    • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti
    • Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA
    • Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti
    • Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive
    • Curatori fallimentari e commissari liquidatori
    • Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi

 

  • Soggetti esclusi dallo Spesometro: chi non è obbligato

    • Contribuenti Regime dei Minimi

    • Enti associativi, associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla Legge 398/91
    • Imprenditori agricoli in regime di esonero
    • Società di capitali non lucrative esercenti attività sportiva dilettantistica che si avvalgono del regime di cui alla legge 398/91
    • Enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole)
    • i Non residenti con stabile organizzazione in Italia
    • Curatori fallimentari e i Commissari liquidatori
    •  Contribuenti in regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della Legge 388/2000).


  • Operazioni per le quali vi è l’obbligo di comunicazione nello Spesometro: Sono obbligati alla comunicazione Spesometro tutti i soggetti passivi IVA che effettuano:

    • Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA - clienti 
    • Operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta - fornitori
    • Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA  - consumatori finali, imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.


  • Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione dello Spesometro 2013: Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate nel corso del 2012 che hanno riguardato:

    • Importazioni
    • Esportazioni: dirette, comprese le triangolazioni, di cui all’art.8 c.1 DPR 633/72
    • Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
    • Operazioni fuori campo IVA
    • Operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera).


  • Limiti importo operazioni da comunicare nello Spesometro 2013: Per le operazioni, per le quali è obbligatoria la comunicazioni il limite è:

    • di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto mentre le operazioni Iva


  • Limiti importo operazioni da comunicare che non hanno obbligo emissione fattura nello Spesometro 2013: Per le Operazioni per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura, come per esempio, quelle riguardanti il commercio al dettaglio, il limite è:

    • importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’imposta applicata, Se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché, ad esempio, le operazioni sono documentate tramite ricevuta o scontrino fiscale), il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’Iva.


Spesometro: Operazioni Acquisiti Moneta Elettronica e Pos effettuati dal 6 luglio al dicembre 2011 da Operatori obbligati alla Comunicazione:

Gli operatori finanziari obbligati a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio - 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica, potranno provvedere al primo invio entro il 15 ottobre 2012.
Questo è quanto ha stabilito dal decreto legge 98/2011 che ha prorogato la scadenza dell’obbligo di comunicazione relativo allo “spesometro” dal venditore all’operatore finanziario che emette la carta di credito, di debito o prepagata, nei casi in cui la vendita o la prestazione del servizio sia effettuata nei confronti di un consumatore finale (che, cioè, non agisce come imprenditore o professionista) che provvede a pagare utilizzando moneta elettronica.

Entro il nuovo termine del 15 ottobre, i soggetti obbligati, dovranno comunicare all’Agenzia sia i dati relativi alle operazioni rilevate nel periodo 6 luglio - 31 dicembre 2011, sia il numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con i quali hanno stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi Pos (Point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza del codice identificativo di ciascun terminale.
A partire dalle operazioni effettuate nel 2012, le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.


Come, quando e come compilare e inviare la comunicazione IVA dello Spesometro 2013 per le operazioni effettuate nel 2012? Software per la compilazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate:

La comunicazione delle operazioni ai fini Iva che superano per i soggetti obbligati, la soglia del limite di 3.000 euro e 3.600 euro, deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni, per cui se sono state effettuate nel corso del 2012, queste vanno dichiarate con lo Spesometro entro il 30 aprile 2013.
La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva da parte dei soggetti obbligati deve avvenire per via telematica all’Agenzia delle Entrate mediante il software messo a disposizione dellAgenzia con il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), oppure, attraverso gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, e secondo le specifiche tecniche.
Per la compilazione e la trasmissione telematica dello Spesometro, i soggetti obbligati alla comunicazione possono utilizzare il software "CompilazioneSpesometro" che consente di installare l’applicazione e il programma sul proprio pc e procedere alla compilazione guidata dello Spesometro,il  file così creato dovrà essere poi sottoposto a successivo controllo con la relativa procedura di controllo.


Specifiche tecniche e istruzioni Agenzia delle Entrate per la Comunicazione Operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel 2012 e da dichiarare entro il 30 aprile 2013:



Spesometro e operazioni con Soggetti privati:

Se le operazioni vengono effettuate con soggetti privati, il codice fiscale deve essere formalmente corretto, pena l’inamissibilità della comunicazione. Vanno escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di privati anche sopra la soglia limite se il relativo pagamento avvenga mediante moneta elettronica, ossia, carta di credito, debito o prepagate in quanto si tratta di operazioni tracciabili.

 


Spesometro e Operazioni soggette a reverse charge:

L’obbligo di comunicazione sussiste per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge, ove, l’Iva non compare in fattura poiché è assolta dal committente, se l’importo supera i € 3.000. In tutti i casi in cui l’intestatario dei documenti ai fini IVA è diverso dal reale fornitore, occorre indicare il nominativo effettivo.


Spesometro e le Fatture di leasing e Noleggio Auto:

Gli operatori finanziari che utilizzano contratti di beni in leasing o a noleggio sono obbligati ad inviare la comunicazione per lo Spesometro con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima. Sono esonerati dall’obbligo invece i prestatori, in quanto le operazioni da loro effettuate sono oggetto di monitoraggio all’Agenzia ai sensi dell’art. 7, del D.P.R. n. 6.

 

Spesometro e le Fatture con sconto:

Nel caso di fatture emesse con sconto condizionato, finanziario o per pronta cassa, l’operazione da dichiarare sarà data dall’ammontare effettivamente incassato dal cedente o dal prestatore e, dunque, quello al netto dello sconto, nel caso di pagamento nei termini previsti, oppure quello lordo, se il pagamento avviene successivamente o, comunque, non è ancora avvenuto a tale data.


Spesometro e la Fattura emessa a due o più soggetti e cointestata:

La fattura cointestata deve essere indicata nello Spesometro per l’importo totale da ognuno dei cointestatari;nel caso in cui la quota di ognuno sia inferiore ai 3.000 euro dovrà essere indicata la modalità di pagamento “importo frazionato”.


Spesometro e i Contribuenti Minimi:

I contribuenti minimi sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva ma tale esclusione può venire meno se nel corso dell’anno si conseguono ricavi o compensi superiori a € 30.000, si effettuano cessioni all’esportazione, si sostengono spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, se si superano le soglie consentite per l’acquisto di beni strumentali. In tali casi il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime fiscale semplificato. 


Spesometro e i Medici Convenzionati:

Le prestazioni rese da Medici e pediatri convenzionati col S.S.N. sono oggetto di comunicazione dello Spesometro, poiché trattandosi di operazioni esenti da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72 per le quali non è previsto il pagamento sono comunque soggette alla normativa Iva e quindi devono rientrare nel c.d. spesometro in quanto operazioni rilevanti ai fini Iva.
Mentre le prestazioni professionali rese da medico non convenzionato devono essere inserite nello Spesometro se vi è il raggiungimento della soglia limite dei 3.000 euro per singola operazione.


I soggetti obbligati alla compilazione dello Spesometro 2013 cosa devono indicare nella Comunicazione?

Per ogni operazione rilevante ai fini IVA, i soggetti interessati dall’obbligo di comunicazione dello Spesometro dovranno indicare:
  • N° partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
  • Importo delle operazioni effettuate, con la relativa imponibile e imposta, oppure, andrà specificato che si tratta di operazioni non imponibili o esenti
  • Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata
  • Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati
    • per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero
    • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale

  

Spesometro 2013: la comunicazione obbligatoria dei Gestori di servizi di pubblica utilità per contratti di Energia Elettrica, Acqua, Gas e Utenze telefoniche nel corso del 2012

Lo Spesometro è obbligatorio anche per i Gestori di servizi di pubblica utilità che devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas e utenze telefoniche degli utenti privati che di società. Le comunicazioni relative al 2012 devono essere inviate per via telematica entro il 30 aprile 2013.
  • Limiti delle operazioni che devono essere comunicate per le Utenze gas: per ogni singola utenza per i contratti domestici e fino a 4 per le grandi utenze intese per contratti con previsione di consumi superiore a 100.000 mc/anno
  • Limiti delle operazioni che devono essere comunicate per le Utenze idriche: per i contratti in essere, è consigliato l’inserimento del valore 1 - utenza domestica
  • Limiti delle operazioni che devono essere comunicate per le Utenze telefoniche: indicazione di tutti i servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico. In merito alla telefonia mobile diviene oggetto di comunicazione il credito telefonico acquistato nel corso dell’anno.


Spesometro e Redditometro: differenze

  • Lo spesometro è uno strumento di lotta all’evasione fiscale e di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, introdotto dal Governo al fine di vigilare e prevenire tutte le azioni fraudolente nell’ambito delle operazioni IVA, come le false fatturazioni a tutte quelle operazioni di vendita tra più soggetti che simulano cessioni di beni e servizi comprese l’esportazioni intracomunitarie, il tutto finalizzato all’elusione del pagamento dell’Iva in modo che tali operazioni non vadano a comparire e "pesare" sul reddito dell’impresa o dei soggetti coinvolti.
  • Il redditometro è invece uno strumento ad hoc per confrontare sulla base di campioni standard di cittadini, distinti per nucleo familiare e area geografica il reddito o meglio la distanza (scostamento alto, medio e basso rischio) tra il reddito dichiarato da un contribuente X rispetto a quello stimato e ipotizzato dal Governo su 100 voci di spesa racchiuse in 7 macro categorie che vanno dalle auto, agli acqusiti, palestra, tasse universitarie, attraverso le quale il Fisco cerca di stimare il reddito presunto. Il contribuente, qualora si distacchi troppo dai coefficienti stimati viene invitato al contraddittorio per giustificare le spese effettuate e il reddito dichiarato.

 

 

Spesometro 2013 e le Sanzioni: Qual è la multa per chi omette, ritarda o effettua una falsa Comunicazione delle operazioni Iva per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate?

Per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è prevista una sanzione amministrativa disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010 che prevede per la trasmissione della Comunicazione con dati incompleti o non veritieri, una sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065.
Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo all’istituto del ravvedimento Operoso che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata pari ad un minimo di Euro 86.
È consentito, al contempo, la possibilità di sanare la posizione inviando una dichiarazione integrativa e sostitutiva che vada a correzione di quella originariamente originariamente trasmessa, nello specifico “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati“.

  

Esempi Pratici Spesometro:

  • Esempio 1: un privato esegue una ristrutturazione di un immobile nel giugno 2012 con un primo intervento di 3.000 euro regolarmente fatturato, e un secondo intervento per 1.500 euro di cui riceve fattura a dicembre 2012. In questo caso i due interventi sono collegati tra di loro e pertanto deve essere effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia da parte del privato che dell’artigiano che ha eseguito i suddetti lavori.
  • Esempio 2: un privato acquista un pacchetto viaggio per un paese extra Ue presso un’agenzia turistica per 5.000 euro e paga in contanti, in questo caso l’agenzia avrà il compito di comunicare all’Agenzia delle Entrate il cliente entro il 30 aprile 2013.
  • Esempio 3: Un’impresa richiede una riparazione su un’autovettura nel giugno del 2012 per un importo di 4.000 euro regolarmente fatturato dall’officina, in questo caso sia l’impresa-cliente e officina-fornitrice del servizio, dovranno effettuare la comunicazione entro il 30 aprile 2013.



Siti e link di riferimento Spesometro 2013

 

Normativa Spesometro Agenzia delle Entrate:

  • Articolo 23 del Dl 98/2011 - pdf - Norme in materia tributaria (Il Decreto legge 98/2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 e convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111)
  • Articolo 21 del Dl 78/2010 - pdf - Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate (Il Decreto legge 78/2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122)
  • Provvedimento del 13/04/2012 - pdf - Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n° 98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del 29 dicembre 2011. (Pubblicato il 16/04/2012)
 12 ottobre 2012 11:04 | Tasse e Fisco

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