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Terreni «incolti» senza agevolazioni IMU
Queste le conclusioni dell’IFEL contenute nella nota del 3 gennaio 2013.
A norma dell’art. 13 comma 2 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze. Ai fini dell’individuazione degli immobili oggetto del tributo, occorre fare riferimento alle definizioni di cui all’art. 2 del DLgs. n. 504/1992.
Stante la diversità della norma IMU rispetto a quella prevista per l’ICI, nella Relazione tecnica all’emendamento al DL 16/2012 si afferma che la modifica avrebbe lo scopo di ricomprendere nel campo applicativo del tributo il possesso di qualunque immobile, compresi quindi anche i terreni incolti, che erano invece posti al di fuori del presupposto di applicazione dell’ICI. Con riferimento ai terreni incolti e agli “orticelli” posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) (cioè di terreni – diversi dalle aree fabbricabili – normalmente non utilizzati o abbandonati oppure coltivati occasionalmente senza alcuna struttura organizzativa), inoltre, le Linee Guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze l’11 luglio 2012 sul proprio sito internet hanno precisato che devono scontare l’imposta municipale propria (IMU).
Sul punto, la dottrina si era divisa: mentre per una corrente di pensiero tali terreni erano soggetti all’imposizione, un altro filone non concordava con l’interpretazione del Dipartimento delle Finanze (le critiche che venivano sollevate partivano da un’interpretazione letterale della norma, nello specifico l’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, ritenendo che non potessero passare in secondo piano le richiamate definizioni di “fabbricato”, “area fabbricabile” e “terreno agricolo” di cui all’art. 2 del DLgs. n. 504/1992, utilizzate ai fini dell’ICI).
Ora, con il documento in oggetto, l’IFEL fornisce ulteriori precisazioni. In particolare, con riguardo ai terreni cosiddetti “incolti”, si deve fare riferimento ai terreni che non sono né agricoli (intendendosi per tali quelli adibiti all’esercizio delle attività indicate dall’art. 2135 c.c. - coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), né fabbricabili in base agli strumenti urbanistici vigenti.
Né agricoli né edificabili i terreni “incolti”
Viene osservato, inoltre, che tutti i benefici previsti dalla legge per i terreni sono invariabilmente riferiti, in modo espresso ed inequivoco, alla fattispecie “terreni agricoli”.Ci si riferisce nello specifico:
- all’agevolazione riguardante il calcolo della base imponibile per scaglioni di valore (art. 13 comma 8-bis del DL 201/2011) riservata ai “terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali […] iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti”;
- all’esenzione di cui alla lettera h) dell’art. 7 del DLgs. n. 504/92, ai sensi della quale sono esenti da IMU i “terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina”;
- all’agevolazione consistente nell’applicazione del coefficiente moltiplicativo ridotto (110) ai fini del calcolo del valore imponibile riservata ai terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola” che si estende ai terreni “non coltivati” posseduti dai medesimi soggetti.
Le conclusioni cui giunge l’IFEL sono di non poca importanza, se si pensa ai riflessi che tale norma ha anche sull’IRPEF. L’art. 4 comma 1-ter lett. b) del DL n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012, che ha integrato allo scopo l’art. 9 comma 9 del DLgs. n. 23/2011, infatti, statuisce espressamente che gli immobili esenti da IMU sono comunque soggetti alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (la circ. Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 maggio 2012 n. 3/DF (§ 13) porta ad esempio i terreni di cui all’art. 7 comma 1 lett. h) del DLgs. n. 504/92, siti nei Comuni montani o collinari), ove dovute.
Al contrario, a decorrere dall’anno 2012, l’IMU sostituisce, oltre all’ICI, l’IRPEF e le relative addizionali in relazione ai redditi fondiari degli immobili non locati.FONTE: EUTEKNE
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