Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

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giovedì 17 gennaio 2013

Irap. Subagenti assicurativi Assoggettabilità . Esclusione.

 

C.T.R. di Bari sez. XV Sentenza n45/14/06 del 5 .5.2006 dep. l'12.7.2006 (relatore dr. Michele Gurrado Presidente) Dr. Gennaro L'Abbate - Irap. Subagenti assicurativi Assoggettabilità . Esclusione.



Irap . Subagenti assicurativi Assoggettabilità . Esclusione.
Massima
I sub agenti di assicurazione sono lavoratori parasubordinati ( l’attività è svolta in una zona prestabilita; i  contratti vengono acquisiti  alle condizioni già stabilite che non lasciano molto margine a valutazioni imprenditoriali; il diritto alla provvigione è considerato retribuzione; la mancanza delle alee negative dell’attività imprenditoriale (perdite) ed il rischio di non percepire alcun compenso quando non riescono ad acquisire polizze assicurative, pur lavorando per tale fine, viene attutito dalle provvigione che comunque percepiscono sugli incassi delle quietanze - portafoglio già acquisito-).
Il loro  reddito è il  risultato solo ed unicamente del lavoro personale  e più volte le spese generali dell’agenzia vengono  accollate dall’ agente , per cui  non si è in presenza di un’attività organizzata soggetta ad Irap
 
Fatto
Ø     D.P.M. presentava  all'Agenzia delle Entrate di Bari istanza di rimborso dell'Irap versata per gli anni 1998,1999,2000, che la rigettava .
Avverso tale rigetto la contribuente proponeva ricorso, lamentando l'illegittimità del prelievo in quanto svolgeva l’attività di sub-agente di assicurazione ed eccepiva che, ai fini dell'imposta, la stessa non rilevava o rilevava in minima parte, l'ausilio di dipendenti o di collaboratori , l'esistenza di capitali o di immobili,l'utilizzo di strumentazioni complesse ,ma solo quell'insieme di conoscenze e di competenze personali.
Chiedeva il rimborso di quanto versato oltre gli interessi con vittoria delle spese, diritti ed onorari.
Successivamente presentava memoria illustrativa e depositava i quadri RG delle dichiarazioni unico anno 2000 e quadri IQ  per gli anni 1998/199
 
Ø     l'Agenzia delle Entrate si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze del giudizio in quanto nel caso in questione vi era l’inesistenza dei requisiti per escludere dall'Irap il reddito prodotto dal ricorrente.
 
Ø     La C.T.P. dopo aver disposto che la ricorrente esibisse anche copia dei quadri RG per gli anni 1998 e 1999, il 18.10.2004,prendendo  atto che la ricorrente non aveva prodotto la documentazione richiesta, ma solo i quadri IQ del modello unico per gli anni 1998 e 1999 nonché il quadro RG per l'anno 2000, oltre la copia dei libro cespiti ammortizzabili,  rilevava che negli anni :
ü     1998 a fronte di ricavi per £. 78.835.000 aveva evidenziato componenti negativi per £.16.576.000 di cui £.2.758.000 per quote di ammortamento;
ü     1999 a fronte di ricavi per £. 78.887.000 aveva evidenziato componenti negativi per £. 20.099.000 di cui £. 2.627.000 per quote di ammortamento;
ü     2000 a fronte di ricavi per £.77.832.000 aveva evidenziato componenti negativi per £.22.555.000 di cui £.2.227.000 per quote di ammortamento;
rigettava il ricorso in quanto la ricorrente non aveva prodotto né i quadri RG per gli anni 1998 e 1999 né le fatture per dimostrare la natura delle spese; documenti a suo dire necessari per accertare la sussistenza di elementi che consentissero la esclusione del reddito prodotto dall'imposta; Condannava la ricorrente anche alle spese .
Ø     La ricorrente 4.1.2005 proponeva appello ed unitamente a delle memorie illustrative del 21.4.2006, sottolineava che la commissione pur avendo , in un primo tempo, rifiutato di ricevere i suddetti documenti, lamentando il fatto che dovevano essere depositati almeno 10 giorni prima dell'udienza onde consentire che la parte resistente potesse prenderne visione; successivamente poi, li accettava in quanto il rappresentante dell'Ufficio dichiarava di conoscere, anche se solo a video, gli stessi e che nulla ostava che , anche se irritualmente, gli stessi venissero assunti dalla Commissione in sede di discussione. .
Allegava nuovamente tali documenti ,nonché :
ü     il libro beni ammortizzabili;
ü     tre 3 fatture per provvigioni occasionali erogate negli anni 1998/1999/2000;
ü      il registro iva acquisti, con riepilogo mensile delle spese, per gli anni 1998/1999/2000 per la disamina di tutte le spese sopportate.
Evidenziava che dai suddetti documenti si evinceva che
¨     nell'anno 1998 aveva avuto ricavi per £. 79.335.000 e si era avvalsa di prestazioni di terzi per provvigioni occasionali di £ 4.000.000 e delle seguenti attrezzature:
1)    Arredi d'ufficio £.2.400.000, quota di ammortamento £.144.000 ;
2)    Macchine elettroniche £.2.759.967, quota ammortamento £.551.993 ;
3)    Autovettura £. 16.500.000, quota ammortamento detraibile £.2.062.500, indetraibile £ 2.062.500;
¨     nell'anno 1999 aveva avuto ricavi £. 80.529.000 e si era avvalsa di prestazioni di terzi per provvigioni occasionali £. 2.500.000 e delle seguenti attrezzature:
1)    Arredi d'ufficio £. 2.400.000, quota ammortamento £.288.000 ;
2)    Macchine elettroniche £. 2.759.967, quota ammortamento £.276.001;
3)    Autovettura £.16.500.000, quota ammortamento detraibile £. 2.062.500, indetraibile £. 2.062.500;
¨     Nell'anno 2000 aveva avuto ricavi per £. 78.332.000  e si era avvalsa di prestazioni per provvigioni occasionali per £.4.000.000 e delle seguenti attrezzature:
1)    Arredi d'ufficio £. 2.400.000 quota di ammortamento £.288.000;
2)    Autovettura £. 31.020.000, quota di ammortamento detraibile £. 1.938.750, indetraibile £.1.938.750
Insisteva che la sua attività di sub agente di assicurazione era svolta in totale assenza dell'elemento organizzativo e quindi esente dal tributo Irap.
 Allegava altresì la sentenza della Corte di Cassazione del 5.11.2004 e citava le sentenze della C.T.R. del Veneto sez. 33 del 28.2.2005 e di Bologna sez. staccata Parma n. 61/61/05, 123/33/04, 122/33/04.
 Chiedeva per tantoil rimborso della somma versata £.7.532.000 (€ 3.889,96) oltre agli interessi previsti per legge e la condanna dell’Agenzia delle Entrate ufficio di Bari alle spese diritti ed onorari.
 
Ø     L’agenzia delle Entrate il 30.3.2005 controdeduceva e contestava l’eccezione di incostituzionalità dell’Irap in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del, 10.5.2001 aveva confermato la legittimità di tutte le disposizioni del l.lgs. 15.12.1997 n. 446 e la loro piena rispondenza ai principi costituzionali e né aveva modificato i presupposti soggettivi di applicazione del tributo indicati negli artt. 2 e 3 del predetto decreto legislativo .
Nel caso in specie evidenziava che l’appellante svolgeva attività autonoma ex art.49 del T.U.I.R. 917/1986 , per il cui svolgimento riteneva l’esistenza di una minima autonoma organizzazione .
Chiedeva il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese ,competenze ed onorari di giudizio 
 
Motivazione
Indipendentemente dalla circostanza che l’appellante ha esibito la documentazione richiesta in sede di udienza ( vedi verbale di udienza) questa Commissione rammenta che :
ü     la Corte di Cassazione con sentenza n.4239 del 2.3.2004 ha stabilito,che, nel caso di proposizione di azione di rimborso, il giudice di merito può ritenere raggiunta la prova del quantum da rimborsare se ciò che afferma il contribuente non è contestato dall'Amministrazione attraverso la produzione della documentazione a sua disposizione;
ü      l’ art. 6, comma 4, della legge 27.7.2000, n. 212 (Statuto del contribuente) esenta il contribuente da esibire documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione ;
ü      l’art. 2697,comma 2 del C.C. riserva all’Ufficio, nell’eccepire l’inefficacia del diritto al rimborso dell’Irap da parte del ricorrente, la dimostrazione di essere in presenza di un’autonoma organizzazione di capitali o lavoro altrui.
 
Aggiunge che il ricorrente ha dichiarato e dimostrato in sede di ricorso di esercitare la professione di sub agente assicurativo e tanto a parere di questo Commissione bastava   per ritenere che si era in presenza di un’attività non molto autonomamente organizzata .
Infatti, questa Commissione osserva che il contratto agenzia trova il riconoscimento legislativo nelle definizioni contenute negli artt. 1742 - 1753 del C.C.
Nella sua tipicità, esso è destinato ad attuare, con carattere di stabilità una collaborazione professionale autonoma (promozione, verso corrispettivo, della conclusione di affari tra preponente e terzi nell'ambito di una determinata zona), che si concreta in un risultato posto in essere dall'agente a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente ( Cass. civ., 5 gennaio 1984, n. 35; Cass. civ., 8 ottobre 1983, n. 5849; .Cass., 24 gennaio 1998, n.709; Cass. civ., 24 maggio 1986, n. 3507; Cass. civ., 8 ottobre 1983, n. 5849; Cass. civ., sez.. lav.., 24 gennaio 1994, n. 687; Cass. civ., 26 novembre 1985, n. 5867; Cass. civ., 1 febbraio 1983, n. 873; Cass. civ., 20 dicembre 1983, n. 7513; nonché Aloise in rapporti di agenzia e parasubordinazione www.Opinioiurs.it.)
Vero che il codice civile del 1942, assecondando l'idea corporativa della necessaria funzionalizzazione del lavoro verso il soddisfacimento dell'interesse generale alla produzione, ha voluto fornire un'immagine unitaria del lavoro ed ha assimilato il lavoratore autonomo al piccolo imprenditore, ed il suo reddito in funzione dell'impresa intesa come organismo diretto a realizzare i fini della produzione nazionale, ma è pur vero che i numerosi accordi economici collettivi stipulati dalle contrapposte associazioni di categoria (30.giugno 1938 unico per gli agenti e rappresentanti delle aziende industriali e commerciali , stipulato in regime corporativo, mantenuto in vigore per effetto dell’ art 43 del Lgt. 23 novembre 1994, e sostituito dagli accordi 20.6.1956 per l’industria e 13.10.1958 per il commercio, resi entrambi erga omnes rispettivamente con DPR. 16.1.1961 n. 145 e D.P:R 26.12.1960,n. 1842, nonché dagli accordi collettivi 2.8.1965 , 30.6.1969, 18.12,1974, 19.12.1979 e 16.11.1989, 20.11.1989,30.11.1989 per l’industria; 25.7.1989 e 25.11. 1992 per la piccola industria, 5.10.1968, 17.1.1971, 24.6.1981 e 3.6.1988, 5.11.1992 per il commercio, 21.3.1984, e 1.12.89 19.12.82 per l’artigianato) tutelano l’agente ed il rappresentante di commercio come un lavoratore, anche se autonomo, dando la qualifica di datore di lavoro al preponente.
Sottolinea che l’art 429 c.3 del C.P.C. nell’estendere ai piccoli agenti di o rappresentanti di commercio che prestano la propria opera con il lavoro prevalentemente personale, il rito del processo di lavoro per le controversie, ha dato la stura a tutto un dibattito dottrinale sulla figura dell’agente e rappresentante di commercio. Questi, ora dalla prevalente dottrina viene considerato un lavoratore parasubordinato. ( Santoro Passarelli, Il lavoro parasubordinato; Spagnolo Vigorita, Subordinazione e diritto del lavoro; Grieco A. M., Lavoro parasubordinato e diritto; De Luca Tamajo R., Flammia R., Persiani M., La crisi della nozione di subordinazione e della sua idoneità selettiva dei trattamenti garantistici; Persiani M., Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di collaborazione lavorativa. ).
Parasubordinazione questa che viene intravista anche nel DPR 4.8.1971 n.76 che ha istituito l’Ente previdenziale (ENASARCO) che eroga agli agenti e rappresentanti di commercio prestazioni previdenziali (la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 29.7.1966 n.9313 per i commercianti ed ausiliari di commercio) e assistenziali sulla base dei contributi versati in favore degli stessi dal preponente sulle provvigioni loro corrisposte che sono considerate normale retribuzione.
Le stesse norme previdenziali sanciscono per l’omesso o l’irregolare versamento di tali contributi previdenziali, sanzioni penali e amministrative, nonché azione risarcitorie a carico del preponente come un normale datore di lavoro.(Cass, sez. Lavoro 6.11.2000 n. 14444 19.02.1998 n.1737, 14.11.1989 n.4814, 6.01.1989 n.456 ,09.06.1988 n.3908 ,14.07.1987 n.6142,10.07.1987 n.6042,23.10.1986 n.6216)
Prevedono in favore dell’agente e del rappresentante di commercio anche taluni istituti di tutela per gli infortuni e malattie, che lo colpiscono, nonché l’assicurazione a spese del preponente degli infortuni e malattie spedalizzate.
Anche la legge 29.7.1975 n. 426 che inserisce nel C.C. l’art 2751 bis, nel prevedere a favore dell’agente e rappresentante di commercio il privilegio per i crediti derivanti dalle provvigioni e dalle indennità dovute per la cessazione del rapporto di agenzia, assimilandoli ai crediti di lavoro, implicitamente lo considera un lavoratore se non subordinato , almeno parasubordinato e tale disposizione è stata dichiarata costituzionale (Corte Cost. n. 1 del 7.1.2000)).
Si rammenta che l’agente o rappresentante di commercio oltre ad essere un lavoratore parasubordinato, esercita una professione (legge 12.3.68 n. 316 sulla disciplina della professione degli agenti e rappresentanti di commercio in vigore fino al 5.6.1985 e legge 3.8.85 n. 204 e DD.MM. 21.8.1965 e 17.12.1986).
Norme queste tutte catalogate dalla dottrina e dalla giurisprudenza fra le leggi che disciplinano i rapporti speciali di lavoro e come tali in forte contrasto con la tesi che vogliono l’ agente e il rappresentante di commercio come titolare d’impresa ( Trib. Brescia 18.10.1999 n.1712; Cass. sez.lav. 16.07.1988 n.4679, 13.03.1998 n.2760, 16.02.1988 n.1631e 13.11.1991 n.12093; Cass.S.U del 03.04.1989 n.1613) 
              Sostengono la tesi della parasubordinazione anche le seguenti considerazioni:
·        l’attività è svolta in una zona prestabilita;
·        l’ acquisizione delle commissioni alle condizioni già stabilite che non lasciano molto margine a valutazioni imprenditoriali;
·        il diritto ad un compenso (provvigione) ragguagliato in percentuale all’importo degli affari trattati ed andati a buon fine (art. 1738 c. 4 C.C,) che è considerato retribuzione;
·          la mancanza delle alee negative dell’attività imprenditoriale (perdite).L’agente tutt’al più corre il rischio di non percepire alcun compenso quando non riesce a concludere affari pur avendo lavorato (Cassa. S.U. 28.8.1998,n.8542;,Cass. Sez.Lav. 27.3.1998, n.3272).
               
Ma l’agente di assicurazione, pur essendo assimilabile agli agenti o rappresentanti di commercio, si differenzia da quest’ultimi( C.T.R. Sicilia del 18/11/1999 n. 294 ) -
Si rammenta che l’acquisizione dei contratti di assicurazione viene espletata da : 
§        agenti di assicurazione non legati alla compagnia di assicurazione da un rapporto di agenzia, bensì di lavoro subordinato ( artt. 2203 – 2209 del C.C. – agenzia in economia );
§         agenti a gestione libera legati da un rapporto di agenzia , al quale tuttavia la norma relativa al contratto di agenzia ( art 1742 C.C. ) può trovare attuazione solo quando non sia derogata da accordi collettivi di categoria ( art 1753-1903 c.c.).
 
Nel caso in esame poi, rileva che la ricorrente non è un neanche un agente di assicurazione , ma solo un sub agente, la cui iscrizione all’ albo degli agenti di assicurazione prevista dalla legge 7.2.1979 n. 48 è stata più volte contestata. 
Nel campo assicurativo il sub agente è un ausiliario dell’agente che non risponde del suo operato alla compagnia ma all’agente ( art 1228 C.C. ) che gli corrisponde una parte della provvigione che percepisce dalla Compagnia di assicurazione per l’ acquisizione di polizze assicurative e per l’incasso delle quietanze.
Opera in nome e per conto dell’agente , sotto la responsabilità di quest’ultimo. Infatti, in caso di ammanchi e/o di appropriazione indebita o di altri danni ( contratti e quietanze non registrati in tempo), l’agente risponde civilmente nei confronti della compagnia e dei terzi dell’operato del suo sub agente e non quest’ultimo , salvo poi a rivalersi nei suoi confronti.
         Inoltre, essendo solo l’agente il titolare del mandato di agenzia , più volte questi usa accollarsi alcune spese per il funzionamento della sub agenzia ( pagare il fitto dei locali, fornire l’arredo dell’ufficio o anche l’uso dell’auto ), per cui il sub agente non impiega alcun capitale proprio o un capitale modestissimo e, date le dimensioni della sua attività, quasi mai ha altri collaboratori alle sue dipendenze ( anche perché le provvigioni già tagliate che gli corrisponde l’agente generale non certo gli permetterebbero di retribuirlo), anche se si avvale di segnalatori, come nel caso in questione .
Pertanto il non assoggettamento ad alcuna alea imprenditoriale negativa (perdite), che come è stato già detto caratterizza il rapporto di agenzia, nel caso in specie è più accentuato ed il rischio di non percepire alcun compenso quando non riesce ad acquisire polizze assicurative, pur lavorando per tale fine, viene attutito dalle provvigione che comunque percepisce sugli incassi delle quietanze ( portafoglio già acquisito).
Di conseguenza se il reddito dell’agente e/o rappresentante di commercio è il prodotto del lavoro personale del suo precettore , ancora di più è quello del sub agente di assicurazione.
 Si indicano al riguardo alcune sentenze che confermano tale principio pur se riferite all’ Ilor , imposta che è stata sostituita dell’ Irap (  C.T. R. Sicilia – Sez. III del -16/11/1999 n. 216, e Sez. XV del 20/03/1998 n. 31; C.T.R. Lombardia –Sez. L del 09/12/1998 n.235;- C.T.C. Sez. I del 12/2/1998 n. 650 ,del 10/11/1997 n. 5401 e  del 25/10/1990 n. 6761; Sez. XIII  del 23/09/1996 n. 4556 – Sez. XVIII  del 09/02/1995 n. 466 e del 05/10/1994 n. 3249, Sez. XIV-del 10/12/1994 n. 4344 , Sez. XXVI del 19/11/1994 n. 3942e   C.T. R.. Molise. Se. Del 5/6/1996 n. 66)
Vero è 45 del D.Lgs 446/1997 assoggetta all’Irap ad aliquota anche superiore a quella prevista per altre attività produttive le imprese assicurative ( Corte Costituzionale del 19.1.2005 n.21 e C.T.P sez. XXXIV del 28.2.2005 n.120), ma è pur vero che tale norma riguarda le imprese assicurative che gestiscono il rischio assicurativo e non già le agenzie che provvedono all’ acquisizione dei contratti di assicurazione.
 
Questa Commissione ,poi, in merito alla diverse interpretazioni sulla sentenza n. 156 del 26.5.2001,rammenta che la Consulta ha concluso, con chiarezza,” che un’attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione è priva del presupposto stesso dell’imposta ed il soggetto che esercita la libera professione in tale condizione non rientra tra quelli passivi d’imposta e riconoscendo la legittimità costituzionale dell’ Irap , che fra l’altro non è stata messa in dubbio dall’appellante, ha stabilito che l’accertamento sull’esistenza o meno degli elementi di organizzazione, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce una questione di fatto da accertare caso per caso, alla cui indagini i primi giudici si sono sottratti.
Comunque questa Commissione ha ritenuto di esaminare il modd. Unico e ogni documento allegato all’appello e dall’ esame degli stessi ha rilevato in modo chiaro ed assoluto che il reddito denunciato deriva esclusivamente dall’esercizio della professione di sub- agente assicurativo per la quale necessariamente il percettore deve essere iscritto al relativo albo professionale( circolare Inps 21.4.1987 in quanto professione assimilabile a quella dei procacciatori di affari (e né l’Ufficio ha dimostrato il contrario) e quindi dal lavoro personale ( C.T.P. Reggio Emilia sez IX nn.. 15 e 16 del 6.6.2003) ; elementi questi che , escludono l’esistenza di un organizzazione aziendale ( C.T.R. Perugia sez. VI n. 3475 del 10.5.2000).
Infatti i costi sono stati sempre inferiori ad 1/3 dei ricavi lordi.
In particolare :
Anni
Ricavi in lire
Costi il lire
Percentuale
1998
78.335.000( e non 79.335.000 come indicato nelle controdeduzioni
 
16.576.000
 
21,17%
1999
78.887.000( e non 80.529.000 come indicato nelle controdeduzioni
 
20.099.000
 
25,48%
2000
77.832.000( e non 78.332.00 come indicato nelle controdeduzioni)
 
22.555.000
 
28,57%
 
. Per quanto riguarda il lavoro altrui, nel caso in questione la spesa del personale manca del tutto, per cui l’ attività in assenza del professionista muore ( C.T.P. Piacenza dell’11.10.2001 n. 49/4/2001 ) e i beni strumentali , riguardano esclusivamente beni e mezzi servili necessari per la professione e né é stato accertato il contrario.
 Infatti tale documentazione, oltre ad evidenziare la mancanza di retribuzioni corrisposte al personale ed i relativi oneri sociali, rileva che il ricorso a segnalatori è stato del tutto occasionale, i cui compensi, mediamente del 4,48% non hanno mai superato il 5,14% dei ricavi.
Infatti :
Anni
Compensi ai segnalatori in lire
Percentuale sui ricavi
1998
4.000.000
 5,11 %
1999
2.500.000
 3,17 %
2000
4.000.000
 5,14 %
 
Rileva anche che l’appellante ha denunciato quote di ammortamento macchine e mobili ed auto che in media il 3,35 % mai hanno superato l’incidenza del 3,53 % sui ricavi.
In particolare
Anno
Quote ammortamento in lire
Percentuale sui ricavi lordi
1999
2.758.000
 3,53 %
1999
2.627.000
3.34 %
2000
2.227.000
2.87 %
 
Ugualmente hanno avuto poca incidenza le altre spese , cioè quelle relative ai servizi ed ad altri componenti negativi di reddito, che comunque debbono considerarsi veritiere in quanto non conteste nel loro ammontare
Anno
Spese per servizi ed altri componenti negativi n lire
Percentuale sui ricavi
1998
 5.134.000
 8.684.000
13.818.000
 
 
17,64 %
1999
 4.640.000
 10.332.000
14.972.000
 
 
18,98%
2000
16.328.000
20,98%
 
Questa C.T.R., rammenta che una prevalente a giurisprudenza,) sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21.5.2001, che fra l’altro ha auspicato un incisivo intervento legislativo per definire i limiti di lavoro altrui e di capitale, ritiene , come è stato già accennato non dovuta l’IRAP quando l'attività autonoma, diretta alla prestazione di servizi, manca di un adeguata e rilevante organizzazione di capitali e di lavoro altrui ed è esercitata con prevalenza intellettuale sul complesso strumentale (C.T.P. Trento n. 1001/01/01 del 2.10.2001 C.T.P. Parma n. 93 e 94 del 15.11.2001 sez. III , della C.T.P. di Roma n. 328 del 19.1.2002, di Lecco n. 21 e 23 del 11.3.2002, di Milano n. 278 del 20.11.2001 nonché quelle di questa Commissione C.T.R. Puglia sex. XXV del 19.11.2004 n. 100 e n. 98 ; sez. VI del 6.5.2004 n. 8 e sez. XXIV n. 179 del 25.7.2003 e sez.15 n48/15/05 del 22.4.2005);per l’attività di agente rappresentante (C.T.R Emilia Romagna ,sez staccata Parma sez. XXXV del 3.11.2003 n. 34,35 36, C.T.P. Parma del 17.7.2003 n. 20, sez.3 del 15.11.02 n. 93 e del 12.6.2003 n. 27 e del 17.10.2002 n. 56 e sez. 2 del 5.4.02 n.44 e sez.6 del 10.6.2003 n. 37 e sez. 5 del 11.6.2'003 n. 20 e del 9.7.2003 n. 22 C.T.P. Mantova   sez.5 del C.T.P: Reggio Emilia sez. 6 del 30.5.2003 C.T.P. sez. XXXIX del 26.7.2004 n. 453 C.T.R. Lazio sez. 1 del 7.12.2004 n. 194 ) e più in particolare per l’attività di procacciatori di affari ( C.T.P. Parma sez. 5 del 12.12.2001 e sez.2 del 7.3.2003
La non assoggettabilità all’IRAP in tutti quei casi ove la struttura organizzativa è da considerarsi di scarsa consistenza e prevale per la produzione o i servizi , la prestazione del lavoro autonomo è stata sancita anche dalla Cassazione con sentenza n. 21203 del 5.11.2004   che ha confermato la giurisprudenza di merito formatosi in favore dei contribuenti, riportata nella sentenza n. 113/09 della C.T.P. Torino , riconfermata anche in sede di appello ).
 
Al riguardo rammenta che la relazione della Commissione Gallo ha precisato che “ il concetto di organizzazione lo si potrebbe ricercare ,oltre che nella disponibilità di beni in una sequenza di atti e componenti coordinati " e la sentenza della Cassazione Civile sez. Lavoro n. 9395 del 6.9.1995 ha affermato “ che l'organizzazione deve essere la risultanza di un complesso di mezzi e di attività , anche immateriali che dovrebbe fungere da supporto indispensabile e non secondario alla prestazione dell'opera intellettuale e che concorrono al proseguimento dell’unico fine produttivo “: il che vuol dire che in presenza di reddito non direttamente riconducibile alla organizzazione in modo autonomo e staccata dal titolare professionista,  non si può parlare di base imponibile ai fini Irap.
 
Comunque anche in presenza di tanta giurisprudenza favorevole alla non imposizione Irap, questa Commissione ritiene comunque di compensare le spese di giudizio in quanto altra giurisprudenza ,ha sostenuto il contrario , per cui è necessario il tanto auspicato intervento legislativo che fornisca un chiaro indirizzo di comportamento ai professionisti e traccia contorni più precisi del requisito necessario a stabilire se il professionista sia soggetto passivo dell’Irap o meno ..
Precisazione questa che purtroppo tarda a venire, per cui, in attesa, questa Commissione, non può che compensare le spese di giudizio, anche se da più parte ( vedi stampa economica – finanziaria ) si richiede la condanna alle spese dell’Amministrazione Finanziaria al fine di sollecitare il legislatore a risolvere il problema e a non gravare più il contribuente di spese per ottenere il rimborso di quanto dovutogli e/o   pagare quanto non dovuto .
P.Q.M.
La Commissione , definitivamente pronunciando , accoglie il proposto appello e, per l’effetto , in riforma della impugnata sentenza, accoglie la domanda avanzata dall’ appellante in primo grado. Spese compensate
Il relatore                                         Il Presidente
( dr. Michele Gurrado)                         ( dr. Gennaro L’Abbate )
Bari, 5 maggio 2006 
 

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