C.T.R. di Bari sez. XV Sentenza n45/14/06 del 5 .5.2006 dep. l'12.7.2006 (relatore dr. Michele Gurrado Presidente) Dr. Gennaro L'Abbate - Irap. Subagenti assicurativi Assoggettabilità . Esclusione. |
Irap . Subagenti assicurativi Assoggettabilità . Esclusione.
Massima
I sub agenti di assicurazione sono lavoratori
parasubordinati ( l’attività è svolta in una zona prestabilita; i
contratti vengono acquisiti alle condizioni già stabilite che non
lasciano molto margine a valutazioni imprenditoriali; il diritto alla
provvigione è considerato retribuzione; la mancanza delle alee negative
dell’attività imprenditoriale (perdite) ed il rischio di non percepire
alcun compenso quando non riescono ad acquisire polizze assicurative,
pur lavorando per tale fine, viene attutito dalle provvigione che
comunque percepiscono sugli incassi delle quietanze - portafoglio già
acquisito-).
Il loro reddito è il risultato solo ed unicamente
del lavoro personale e più volte le spese generali dell’agenzia vengono
accollate dall’ agente , per cui non si è in presenza di un’attività
organizzata soggetta ad Irap
Fatto
Ø D.P.M. presentava all'Agenzia delle Entrate di Bari istanza di rimborso dell'Irap versata per gli anni 1998,1999,2000, che la rigettava .
Avverso tale rigetto la contribuente proponeva
ricorso, lamentando l'illegittimità del prelievo in quanto svolgeva
l’attività di sub-agente di assicurazione ed
eccepiva che, ai fini dell'imposta, la stessa non rilevava o rilevava in
minima parte, l'ausilio di dipendenti o di collaboratori , l'esistenza
di capitali o di immobili,l'utilizzo di strumentazioni complesse ,ma
solo quell'insieme di conoscenze e di competenze personali.
Chiedeva il rimborso di quanto versato oltre gli interessi con vittoria delle spese, diritti ed onorari.
Successivamente presentava memoria illustrativa e depositava i quadri RG delle dichiarazioni unico anno 2000 e quadri IQ per gli anni 1998/199
Ø l'Agenzia delle
Entrate si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di
spese e competenze del giudizio in quanto nel caso in questione vi era
l’inesistenza dei requisiti per escludere dall'Irap il reddito prodotto
dal ricorrente.
Ø La C.T.P. dopo aver
disposto che la ricorrente esibisse anche copia dei quadri RG per gli
anni 1998 e 1999, il 18.10.2004,prendendo atto che la ricorrente non
aveva prodotto la documentazione richiesta, ma solo i quadri IQ
del modello unico per gli anni 1998 e 1999 nonché il quadro RG per
l'anno 2000, oltre la copia dei libro cespiti ammortizzabili,
rilevava che negli anni :
ü 1998 a fronte di ricavi per £. 78.835.000 aveva evidenziato componenti negativi per £.16.576.000 di cui £.2.758.000 per quote di ammortamento;
ü 1999 a fronte di
ricavi per £. 78.887.000 aveva evidenziato componenti negativi per £.
20.099.000 di cui £. 2.627.000 per quote di ammortamento;
ü 2000 a fronte di ricavi per £.77.832.000 aveva evidenziato componenti negativi per £.22.555.000 di cui £.2.227.000 per quote di ammortamento;
rigettava il ricorso in quanto la ricorrente non
aveva prodotto né i quadri RG per gli anni 1998 e 1999 né le fatture per
dimostrare la natura delle spese; documenti a suo dire necessari per
accertare la sussistenza di elementi che consentissero la esclusione del
reddito prodotto dall'imposta; Condannava la ricorrente anche alle spese .
Ø La ricorrente
4.1.2005 proponeva appello ed unitamente a delle memorie illustrative
del 21.4.2006, sottolineava che la commissione pur avendo , in un primo
tempo, rifiutato di ricevere i suddetti documenti, lamentando il fatto
che dovevano essere depositati almeno 10 giorni prima dell'udienza onde
consentire che la parte resistente potesse prenderne visione;
successivamente poi, li accettava in quanto il rappresentante
dell'Ufficio dichiarava di conoscere, anche se solo a video, gli stessi e
che nulla ostava che , anche se irritualmente, gli stessi venissero
assunti dalla Commissione in sede di discussione. .
Allegava nuovamente tali documenti ,nonché :
ü il libro beni ammortizzabili;
ü tre 3 fatture per provvigioni occasionali erogate negli anni 1998/1999/2000;
ü il registro iva
acquisti, con riepilogo mensile delle spese, per gli anni 1998/1999/2000
per la disamina di tutte le spese sopportate.
Evidenziava che dai suddetti documenti si evinceva che
¨ nell'anno 1998 aveva avuto ricavi per £. 79.335.000 e si era avvalsa di prestazioni di terzi per provvigioni occasionali di £ 4.000.000 e delle seguenti attrezzature:
1) Arredi d'ufficio £.2.400.000, quota di ammortamento £.144.000 ;
2) Macchine elettroniche £.2.759.967, quota ammortamento £.551.993 ;
3) Autovettura £. 16.500.000, quota ammortamento detraibile £.2.062.500, indetraibile £ 2.062.500;
¨ nell'anno 1999
aveva avuto ricavi £. 80.529.000 e si era avvalsa di prestazioni di
terzi per provvigioni occasionali £. 2.500.000 e delle seguenti
attrezzature:
1) Arredi d'ufficio £. 2.400.000, quota ammortamento £.288.000 ;
2) Macchine elettroniche £. 2.759.967, quota ammortamento £.276.001;
3) Autovettura £.16.500.000, quota ammortamento detraibile £. 2.062.500, indetraibile £. 2.062.500;
¨ Nell'anno 2000 aveva avuto ricavi per £. 78.332.000 e si era avvalsa di prestazioni per provvigioni occasionali per £.4.000.000 e delle seguenti attrezzature:
1) Arredi d'ufficio £. 2.400.000 quota di ammortamento £.288.000;
2) Autovettura £. 31.020.000, quota di ammortamento detraibile £. 1.938.750, indetraibile £.1.938.750
Insisteva che la sua attività di sub agente di
assicurazione era svolta in totale assenza dell'elemento organizzativo e
quindi esente dal tributo Irap.
Allegava altresì la sentenza della Corte di
Cassazione del 5.11.2004 e citava le sentenze della C.T.R. del
Veneto sez. 33 del 28.2.2005 e di Bologna sez. staccata Parma n.
61/61/05, 123/33/04, 122/33/04.
Chiedeva per tantoil rimborso della somma
versata £.7.532.000 (€ 3.889,96) oltre agli interessi previsti per legge
e la condanna dell’Agenzia delle Entrate ufficio di Bari alle spese
diritti ed onorari.
Ø L’agenzia
delle Entrate il 30.3.2005 controdeduceva e contestava l’eccezione di
incostituzionalità dell’Irap in quanto la Corte Costituzionale con
sentenza n. 156 del, 10.5.2001 aveva confermato la legittimità di tutte
le disposizioni del l.lgs. 15.12.1997 n. 446 e la loro piena rispondenza
ai principi costituzionali e né aveva modificato i presupposti
soggettivi di applicazione del tributo indicati negli artt. 2 e 3 del
predetto decreto legislativo .
Nel caso in specie evidenziava che
l’appellante svolgeva attività autonoma ex art.49 del T.U.I.R. 917/1986 ,
per il cui svolgimento riteneva l’esistenza di una minima autonoma
organizzazione .
Chiedeva il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese ,competenze ed onorari di giudizio
Motivazione
Indipendentemente dalla circostanza che l’appellante
ha esibito la documentazione richiesta in sede di udienza ( vedi
verbale di udienza) questa Commissione rammenta che :
ü la Corte di
Cassazione con sentenza n.4239 del 2.3.2004 ha stabilito,che, nel caso
di proposizione di azione di rimborso, il giudice di merito
può ritenere raggiunta la prova del quantum da rimborsare se ciò che
afferma il contribuente non è contestato dall'Amministrazione attraverso
la produzione della documentazione a sua disposizione;
ü l’ art. 6, comma 4,
della legge 27.7.2000, n. 212 (Statuto del contribuente) esenta il
contribuente da esibire documenti e informazioni già in possesso
dell'Amministrazione ;
ü l’art. 2697,comma 2
del C.C. riserva all’Ufficio, nell’eccepire l’inefficacia del diritto
al rimborso dell’Irap da parte del ricorrente, la dimostrazione di
essere in presenza di un’autonoma organizzazione di capitali o lavoro
altrui.
Aggiunge che il ricorrente ha dichiarato e dimostrato in sede di ricorso di esercitare la professione di sub agente assicurativo e tanto a parere di questo Commissione bastava per ritenere che si era in presenza di un’attività non molto autonomamente organizzata .
Infatti, questa Commissione osserva che il contratto
agenzia trova il riconoscimento legislativo nelle definizioni contenute
negli artt. 1742 - 1753 del C.C.
Nella sua tipicità, esso è destinato ad attuare, con carattere di stabilità una collaborazione professionale autonoma (promozione, verso corrispettivo, della conclusione di affari tra preponente e terzi nell'ambito di una determinata zona),
che si concreta in un risultato posto in essere dall'agente a proprio
rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di
correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente ( Cass.
civ., 5 gennaio 1984, n. 35; Cass. civ., 8 ottobre 1983, n. 5849;
.Cass., 24 gennaio 1998, n.709; Cass. civ., 24 maggio 1986, n.
3507; Cass. civ., 8 ottobre 1983, n. 5849; Cass. civ., sez.. lav.., 24
gennaio 1994, n. 687; Cass. civ., 26 novembre 1985, n. 5867; Cass. civ.,
1 febbraio 1983, n. 873; Cass. civ., 20 dicembre 1983, n. 7513; nonché
Aloise in rapporti di agenzia e parasubordinazione www.Opinioiurs.it.)
Vero che il codice civile del 1942, assecondando
l'idea corporativa della necessaria funzionalizzazione del lavoro verso
il soddisfacimento dell'interesse generale alla produzione, ha voluto
fornire un'immagine unitaria del lavoro ed ha assimilato il lavoratore
autonomo al piccolo imprenditore, ed il suo reddito in funzione
dell'impresa intesa come organismo diretto a realizzare i fini della
produzione nazionale, ma è pur vero che i numerosi accordi economici
collettivi stipulati dalle contrapposte associazioni di categoria
(30.giugno 1938 unico per gli agenti e rappresentanti delle aziende
industriali e commerciali , stipulato in regime corporativo, mantenuto
in vigore per effetto dell’ art 43 del Lgt. 23 novembre 1994, e
sostituito dagli accordi 20.6.1956 per l’industria e 13.10.1958 per il
commercio, resi entrambi erga omnes rispettivamente con DPR. 16.1.1961
n. 145 e D.P:R 26.12.1960,n. 1842, nonché dagli accordi collettivi
2.8.1965 , 30.6.1969, 18.12,1974, 19.12.1979 e 16.11.1989, 20.11.1989,30.11.1989 per l’industria; 25.7.1989 e 25.11. 1992 per la piccola industria, 5.10.1968, 17.1.1971, 24.6.1981 e 3.6.1988, 5.11.1992 per il commercio, 21.3.1984, e 1.12.89 19.12.82 per l’artigianato) tutelano
l’agente ed il rappresentante di commercio come un lavoratore, anche se
autonomo, dando la qualifica di datore di lavoro al preponente.
Sottolinea che l’art 429 c.3 del C.P.C.
nell’estendere ai piccoli agenti di o rappresentanti di commercio che
prestano la propria opera con il lavoro prevalentemente personale, il
rito del processo di lavoro per le controversie, ha dato la stura a
tutto un dibattito dottrinale sulla figura dell’agente e rappresentante
di commercio. Questi, ora dalla prevalente dottrina viene considerato un
lavoratore parasubordinato. ( Santoro Passarelli, Il
lavoro parasubordinato; Spagnolo Vigorita, Subordinazione e diritto del
lavoro; Grieco A. M., Lavoro parasubordinato e diritto; De Luca Tamajo
R., Flammia R., Persiani M., La crisi della nozione di subordinazione e
della sua idoneità selettiva dei trattamenti garantistici; Persiani M.,
Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di
collaborazione lavorativa. ).
Parasubordinazione questa che viene intravista anche nel DPR 4.8.1971 n.76 che ha istituito l’Ente previdenziale (ENASARCO) che eroga agli agenti e rappresentanti di commercio prestazioni previdenziali
(la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di
quella istituita dalla legge 29.7.1966 n.9313 per i commercianti ed
ausiliari di commercio) e assistenziali sulla base dei contributi versati in favore degli stessi dal preponente sulle provvigioni loro corrisposte che sono considerate normale retribuzione.
Le stesse norme previdenziali sanciscono per
l’omesso o l’irregolare versamento di tali contributi previdenziali,
sanzioni penali e amministrative, nonché azione risarcitorie a carico
del preponente come un normale datore di lavoro.(Cass,
sez. Lavoro 6.11.2000 n. 14444 19.02.1998 n.1737, 14.11.1989 n.4814,
6.01.1989 n.456 ,09.06.1988 n.3908 ,14.07.1987 n.6142,10.07.1987
n.6042,23.10.1986 n.6216)
Prevedono in favore dell’agente e del rappresentante di commercio anche taluni istituti di tutela per gli infortuni e malattie, che lo colpiscono, nonché l’assicurazione a spese del preponente degli infortuni e malattie spedalizzate.
Anche la legge 29.7.1975 n. 426 che
inserisce nel C.C. l’art 2751 bis, nel prevedere a favore dell’agente e
rappresentante di commercio il privilegio per i crediti derivanti dalle
provvigioni e dalle indennità dovute per la cessazione del rapporto di
agenzia, assimilandoli ai crediti di lavoro, implicitamente lo considera
un lavoratore se non subordinato , almeno parasubordinato e tale
disposizione è stata dichiarata costituzionale (Corte Cost. n. 1 del 7.1.2000)).
Si rammenta che l’agente o rappresentante di commercio oltre ad essere un lavoratore parasubordinato, esercita una professione (legge 12.3.68 n. 316 sulla disciplina della professione degli agenti e rappresentanti di commercio in vigore fino al 5.6.1985 e legge 3.8.85 n. 204 e DD.MM. 21.8.1965 e 17.12.1986).
Norme queste tutte catalogate dalla dottrina e dalla
giurisprudenza fra le leggi che disciplinano i rapporti speciali di
lavoro e come tali in forte contrasto con la tesi che vogliono l’ agente
e il rappresentante di commercio come titolare d’impresa ( Trib.
Brescia 18.10.1999 n.1712; Cass. sez.lav. 16.07.1988 n.4679, 13.03.1998
n.2760, 16.02.1988 n.1631e 13.11.1991 n.12093; Cass.S.U del 03.04.1989
n.1613)
Sostengono la tesi della parasubordinazione anche le seguenti considerazioni:
· l’attività è svolta in una zona prestabilita;
· l’ acquisizione delle commissioni alle condizioni già stabilite che non lasciano molto margine a valutazioni imprenditoriali;
· il diritto ad un
compenso (provvigione) ragguagliato in percentuale all’importo degli
affari trattati ed andati a buon fine (art. 1738 c. 4 C.C,) che è
considerato retribuzione;
· la mancanza
delle alee negative dell’attività imprenditoriale (perdite).L’agente
tutt’al più corre il rischio di non percepire alcun compenso quando non
riesce a concludere affari pur avendo lavorato (Cassa. S.U. 28.8.1998,n.8542;,Cass. Sez.Lav. 27.3.1998, n.3272).
Ma l’agente di assicurazione, pur essendo
assimilabile agli agenti o rappresentanti di commercio, si differenzia
da quest’ultimi( C.T.R. Sicilia del 18/11/1999 n. 294 ) -
Si rammenta che l’acquisizione dei contratti di assicurazione viene espletata da :
§ agenti di
assicurazione non legati alla compagnia di assicurazione da un rapporto
di agenzia, bensì di lavoro subordinato ( artt. 2203 – 2209 del C.C. –
agenzia in economia );
§ agenti a
gestione libera legati da un rapporto di agenzia , al quale tuttavia la
norma relativa al contratto di agenzia ( art 1742 C.C. ) può trovare
attuazione solo quando non sia derogata da accordi collettivi di
categoria ( art 1753-1903 c.c.).
Nel caso in esame poi, rileva che la ricorrente non è un neanche un agente di assicurazione , ma solo un sub agente, la cui iscrizione all’ albo degli agenti di assicurazione prevista dalla legge 7.2.1979 n. 48 è stata più volte contestata.
Nel campo assicurativo il sub agente è un
ausiliario dell’agente che non risponde del suo operato alla compagnia
ma all’agente ( art 1228 C.C. ) che gli corrisponde una parte della provvigione che percepisce dalla Compagnia di assicurazione per l’ acquisizione di polizze assicurative e per l’incasso delle quietanze.
Opera in nome e per conto dell’agente , sotto la
responsabilità di quest’ultimo. Infatti, in caso di ammanchi e/o di
appropriazione indebita o di altri danni ( contratti e quietanze non
registrati in tempo), l’agente risponde civilmente nei confronti della
compagnia e dei terzi dell’operato del suo sub agente e non quest’ultimo
, salvo poi a rivalersi nei suoi confronti.
Inoltre, essendo solo l’agente il
titolare del mandato di agenzia , più volte questi usa accollarsi alcune
spese per il funzionamento della sub agenzia ( pagare il fitto dei locali, fornire l’arredo dell’ufficio o anche l’uso dell’auto
), per cui il sub agente non impiega alcun capitale proprio o un
capitale modestissimo e, date le dimensioni della sua attività, quasi
mai ha altri collaboratori alle sue dipendenze ( anche perché le
provvigioni già tagliate che gli corrisponde l’agente generale non certo
gli permetterebbero di retribuirlo), anche se si avvale di segnalatori,
come nel caso in questione .
Pertanto il non assoggettamento ad alcuna alea
imprenditoriale negativa (perdite), che come è stato già detto
caratterizza il rapporto di agenzia, nel caso in specie è più accentuato
ed il rischio di non percepire alcun compenso quando non riesce ad
acquisire polizze assicurative, pur lavorando per tale fine, viene
attutito dalle provvigione che comunque percepisce sugli incassi delle
quietanze ( portafoglio già acquisito).
Di conseguenza se il reddito dell’agente e/o
rappresentante di commercio è il prodotto del lavoro personale del suo
precettore , ancora di più è quello del sub agente di assicurazione.
Si indicano al riguardo alcune sentenze che
confermano tale principio pur se riferite all’ Ilor , imposta che è
stata sostituita dell’ Irap ( C.T. R. Sicilia – Sez. III del -16/11/1999
n. 216, e Sez. XV del 20/03/1998 n. 31; C.T.R. Lombardia –Sez. L del
09/12/1998 n.235;- C.T.C. Sez. I del 12/2/1998 n. 650 ,del 10/11/1997 n.
5401 e del 25/10/1990 n. 6761; Sez. XIII del 23/09/1996 n. 4556 –
Sez. XVIII del 09/02/1995 n. 466 e del 05/10/1994 n. 3249, Sez. XIV-del
10/12/1994 n. 4344 , Sez. XXVI del 19/11/1994 n. 3942e C.T. R.. Molise. Se. Del 5/6/1996 n. 66)
Vero è 45 del D.Lgs 446/1997 assoggetta all’Irap ad
aliquota anche superiore a quella prevista per altre attività
produttive le imprese assicurative ( Corte Costituzionale del 19.1.2005
n.21 e C.T.P sez. XXXIV del 28.2.2005 n.120), ma è pur vero che tale
norma riguarda le imprese assicurative che gestiscono il rischio
assicurativo e non già le agenzie che provvedono all’ acquisizione dei
contratti di assicurazione.
Questa Commissione ,poi, in merito alla diverse
interpretazioni sulla sentenza n. 156 del 26.5.2001,rammenta che
la Consulta ha concluso, con chiarezza,” che un’attività
professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione è priva
del presupposto stesso dell’imposta ed il soggetto che esercita la
libera professione in tale condizione non rientra tra quelli passivi
d’imposta e riconoscendo la legittimità costituzionale dell’ Irap , che fra l’altro non è stata messa in dubbio dall’appellante,
ha stabilito che l’accertamento sull’esistenza o meno degli elementi di
organizzazione, in mancanza di specifiche disposizioni normative,
costituisce una questione di fatto da accertare caso per caso, alla cui
indagini i primi giudici si sono sottratti.
Comunque questa Commissione ha ritenuto di esaminare
il modd. Unico e ogni documento allegato all’appello e dall’ esame
degli stessi ha rilevato in modo chiaro ed assoluto che il reddito
denunciato deriva esclusivamente dall’esercizio della professione di
sub- agente assicurativo per la quale necessariamente il percettore deve
essere iscritto al relativo albo professionale( circolare Inps
21.4.1987 in quanto professione assimilabile a quella dei procacciatori
di affari (e né l’Ufficio ha dimostrato il contrario) e quindi dal lavoro personale ( C.T.P. Reggio Emilia sez IX nn.. 15 e 16 del 6.6.2003) ; elementi questi che , escludono l’esistenza di un organizzazione aziendale ( C.T.R. Perugia sez. VI n. 3475 del 10.5.2000).
Infatti i costi sono stati sempre inferiori ad 1/3 dei ricavi lordi.
In particolare :
Anni
|
Ricavi in lire
|
Costi il lire
|
Percentuale
|
1998
|
78.335.000( e non 79.335.000 come indicato nelle controdeduzioni
|
16.576.000
|
21,17%
|
1999
|
78.887.000( e non 80.529.000 come indicato nelle controdeduzioni
|
20.099.000
|
25,48%
|
2000
|
77.832.000( e non 78.332.00 come indicato nelle controdeduzioni)
|
22.555.000
|
28,57%
|
. Per quanto riguarda il lavoro altrui, nel caso in questione la spesa del personale manca del tutto, per cui l’ attività in assenza del professionista muore
( C.T.P. Piacenza dell’11.10.2001 n. 49/4/2001 ) e i beni strumentali ,
riguardano esclusivamente beni e mezzi servili necessari per la
professione e né é stato accertato il contrario.
Infatti tale documentazione, oltre ad
evidenziare la mancanza di retribuzioni corrisposte al personale ed i
relativi oneri sociali, rileva che il ricorso a segnalatori è stato del
tutto occasionale, i cui compensi, mediamente del 4,48% non hanno mai
superato il 5,14% dei ricavi.
Infatti :
Anni
|
Compensi ai segnalatori in lire
|
Percentuale sui ricavi
|
1998
|
4.000.000
|
5,11 %
|
1999
|
2.500.000
|
3,17 %
|
2000
|
4.000.000
|
5,14 %
|
Rileva anche che l’appellante ha denunciato quote di
ammortamento macchine e mobili ed auto che in media il 3,35 % mai hanno
superato l’incidenza del 3,53 % sui ricavi.
In particolare
Anno
|
Quote ammortamento in lire
|
Percentuale sui ricavi lordi
|
1999
|
2.758.000
|
3,53 %
|
1999
|
2.627.000
|
3.34 %
|
2000
|
2.227.000
|
2.87 %
|
Ugualmente hanno avuto poca incidenza le altre spese
, cioè quelle relative ai servizi ed ad altri componenti negativi di
reddito, che comunque debbono considerarsi veritiere in quanto non
conteste nel loro ammontare
Anno
|
Spese per servizi ed altri componenti negativi n lire
|
Percentuale sui ricavi
|
1998
|
5.134.000
8.684.000
13.818.000
|
17,64 %
|
1999
|
4.640.000
10.332.000
14.972.000
|
18,98%
|
2000
|
16.328.000
|
20,98%
|
Questa C.T.R., rammenta che una prevalente a
giurisprudenza,) sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n.
156 del 21.5.2001, che fra l’altro ha auspicato un incisivo intervento
legislativo per definire i limiti di lavoro altrui e di capitale,
ritiene , come è stato già accennato non dovuta l’IRAP quando l'attività
autonoma, diretta alla prestazione di servizi, manca di un adeguata e
rilevante organizzazione di capitali e di lavoro altrui ed è esercitata con prevalenza intellettuale sul complesso strumentale (C.T.P. Trento n. 1001/01/01 del 2.10.2001 C.T.P. Parma n. 93 e 94 del 15.11.2001 sez. III , della
C.T.P. di Roma n. 328 del 19.1.2002, di Lecco n. 21 e 23 del 11.3.2002,
di Milano n. 278 del 20.11.2001 nonché quelle di questa
Commissione C.T.R. Puglia sex. XXV del 19.11.2004 n. 100 e n. 98 ; sez.
VI del 6.5.2004 n. 8 e sez. XXIV n. 179 del 25.7.2003 e sez.15 n48/15/05
del 22.4.2005);per l’attività di agente rappresentante (C.T.R
Emilia Romagna ,sez staccata Parma sez. XXXV del 3.11.2003 n. 34,35
36, C.T.P. Parma del 17.7.2003 n. 20, sez.3 del 15.11.02 n. 93 e del
12.6.2003 n. 27 e del 17.10.2002 n. 56 e sez. 2 del 5.4.02 n.44 e sez.6
del 10.6.2003 n. 37 e sez. 5 del 11.6.2'003 n. 20 e del 9.7.2003 n. 22
C.T.P. Mantova sez.5 del C.T.P: Reggio Emilia sez. 6 del
30.5.2003 C.T.P. sez. XXXIX del 26.7.2004 n. 453 C.T.R. Lazio sez. 1 del
7.12.2004 n. 194 ) e più in particolare per l’attività di procacciatori di affari ( C.T.P. Parma sez. 5 del 12.12.2001 e sez.2 del 7.3.2003
La non assoggettabilità all’IRAP in tutti quei casi
ove la struttura organizzativa è da considerarsi di scarsa consistenza e
prevale per la produzione o i servizi , la prestazione del lavoro
autonomo è stata sancita anche dalla Cassazione con sentenza n. 21203 del 5.11.2004 che ha confermato la giurisprudenza di merito formatosi in favore dei contribuenti, riportata nella sentenza n. 113/09 della C.T.P. Torino , riconfermata anche in sede di appello ).
Al riguardo rammenta che la relazione della Commissione Gallo ha precisato che “ il
concetto di organizzazione lo si potrebbe ricercare ,oltre che nella
disponibilità di beni in una sequenza di atti e componenti coordinati " e la sentenza della Cassazione Civile sez. Lavoro n. 9395 del 6.9.1995 ha affermato “ che
l'organizzazione deve essere la risultanza di un complesso di mezzi e
di attività , anche immateriali che dovrebbe fungere da supporto
indispensabile e non secondario alla prestazione dell'opera
intellettuale e che concorrono al proseguimento dell’unico fine
produttivo “: il che vuol dire che in presenza di reddito
non direttamente riconducibile alla organizzazione in modo autonomo e
staccata dal titolare professionista, non si può parlare di base
imponibile ai fini Irap.
Comunque anche in presenza di tanta giurisprudenza
favorevole alla non imposizione Irap, questa Commissione ritiene
comunque di compensare le spese di giudizio in quanto altra
giurisprudenza ,ha sostenuto il contrario , per cui è necessario il
tanto auspicato intervento legislativo che fornisca un chiaro indirizzo
di comportamento ai professionisti e traccia contorni più precisi del
requisito necessario a stabilire se il professionista sia soggetto
passivo dell’Irap o meno ..
Precisazione questa che purtroppo tarda a venire,
per cui, in attesa, questa Commissione, non può che compensare le spese
di giudizio, anche se da più parte ( vedi stampa economica – finanziaria
) si richiede la condanna alle spese dell’Amministrazione Finanziaria
al fine di sollecitare il legislatore a risolvere il problema e a non
gravare più il contribuente di spese per ottenere il rimborso di quanto
dovutogli e/o pagare quanto non dovuto .
P.Q.M.
La Commissione , definitivamente pronunciando ,
accoglie il proposto appello e, per l’effetto , in riforma della
impugnata sentenza, accoglie la domanda avanzata dall’ appellante in
primo grado. Spese compensate
Il relatore Il Presidente
( dr. Michele Gurrado) ( dr. Gennaro L’Abbate )
Bari, 5 maggio 2006
Nessun commento:
Posta un commento