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lunedì 7 gennaio 2013

Addio al socio di capitale, studi costituiti solo da avvocati

Addio al socio di capitale, studi costituiti solo da avvocati
) 13 novembre 2012

La terza puntata della analisi della riforma forense nel testo approvato alla Camera dei deputati il 31 ottobre scorso ed ora all'esame del Senato. In 15 articoli, dunque, facciamo il punto, con gli esperti di “Guida al Diritto”, su funzione e ruolo dell’avvocato, associazioni professionali e società, tirocinio, pubblicità, assicurazione obbligatoria, tariffe, rapporti di collaborazione, iscrizione all’albo, Governance e rappresentanza istituzionale territoriale e nazionale, esame di stato, e procedimenti disciplinari. Oggi affrontiamo il tema delle società professionali  

Addio al socio di capitale, studi aperti solo agli avvocati

 

di Giuseppe Sileci

Esattamente un anno fa il legislatore ha introdotto una norma - l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 - che consentirebbe agli esercenti le professioni ordinistiche di svolgere la loro attività mediante la costituzione di società, anche di capitali e cooperative.

Ammettendo il socio d’investimento, la disposizione, che ancora attende il regolamento di attuazione, ha da subito suscitato viva preoccupazione tra gli addetti ai lavori, anche se potrebbe non applicarsi agli avvocati perché il disegno di legge sulla riforma forense dedica alle società una norma ad hoc che peraltro, nel passaggio dall’uno all’altro ramo del Parlamento, ha subito vistose modifiche.

Se il Senato aveva vietato espressamente la costituzione di società di capitali che avessero per oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense, la Camera dei Deputati ha modificato la norma prevedendo che delle società, tanto di persone che di capitali, si occupi il Governo, il quale avrebbe la delega, se il testo fosse definitivamente approvato, ad adottare un decreto legislativo che, tenuto conto di quanto previsto dal suddetto art. 10, disciplini l’esercizio in forma societaria della professione forense nel rispetto dei seguenti inderogabili principi.

I principi vincolanti per la delega

Innanzitutto i soci potranno essere solo avvocati iscritti agli albi; in secondo luogo ciascun avvocato non potrà far parte di più sodalizi; la denominazione sociale dovrà contenere l’indicazione “società tra avvocati”; la amministrazione dovrà essere affidata esclusivamente ai soci; l’incarico sarà conferito alla società ma eseguito personalmente dal o dai soci professionisti; dell’esatto adempimento della prestazione risponderanno la società ed il socio professionista che l’ha eseguita; la società dovrà essere iscritta in una apposita sezione dell’albo e sarà soggetta al rispetto del codice deontologico; la sospensione, cancellazione o radiazione del socio sarà causa di esclusione; i redditi della società saranno redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali; l’esercizio in forma societaria della professione forense non costituirà mai attività d’impresa e la società stessa non potrà fallire ma sarà soggetta solo alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; saranno applicabili, in quanto compatibili, le norme di cui al D. Lgs. N. 96/2001.

Le differenze con il modello societario delineato dal legislatore per tutte le altre professioni regolamentate, oltre al socio d’investimento, sono la assenza dell’obbligo di una polizza assicurativa che copra i rischi professionali e, soprattutto, la impossibilità di costituire società multidisciplinari.

Infatti la riforma dell’ordinamento forense, se prescrive l’obbligo dell’assicurazione contro la responsabilità civile per tutti gli iscritti agli albi, e dunque non vi è ragione di pensare che siano esonerate le società, certamente non ammette l’esercizio multidicisciplinare se non esclusivamente nei limiti e con le forme della associazione di persone.

L’affidamento dell’incarico

Per quanto concerne la disciplina di dettaglio, occorrerà attendere la attuazione della delega, ma già sin d’ora si possono fare alcune brevi considerazioni.

Il disegno di legge sostanzialmente ripropone l’articolo 24 del Dlgs 96/2001, a mente del quale “l’incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci”.

Questa norma aveva suscitato non poche perplessità tanto che autorevole dottrina si era chiesta se la società di cui al Dlgs 96/2001 potesse salutarsi come il definitivo superamento della personalità della prestazione (che in fondo costituiva il divieto più stringente alla costituzione di società) ovvero se, in realtà, il modello delineato dal legislatore si dovesse considerare “una forma di coordinamento attuata grazie ad una struttura societaria che si interpone, in misura sfumata e variamente qualificabile, tra il cliente ed il singolo socio” (F. Martorano, in “La società tra avvocati” a cura di Lorenzo De Angelis, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale).

Il legislatore, quindi, nel definire la nuova società tra avvocati, avrebbe potuto effettuare scelte più coraggiose senza riproporre quella distinzione tra soggetto cui l’incarico è conferito e soggetto che l’incarico poi dovrà eseguire, che – come detto – non ha mai convinto del tutto.

Il regime di responsabilità

Se fosse definitivamente approvato il nuovo ordinamento professionale, nel testo emendato dalla Camera dei deputati, il Governo, nell’esercizio della delega, dovrebbe “prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione”.

La norma sembra ricalcare l’articolo 26 del Dlgs 96/2001 che già oggi imputa l’errore professionale al socio che sia stato incaricato ed alla società: il primo ne risponde personalmente ed illimitatamente, la seconda nei limiti del proprio patrimonio.
Inoltre l’articolo 26 prevede che la responsabilità possa estendersi agli altri soci in due casi: a) quando la società non abbia comunicato al cliente il nominativo del socio professionista incaricato di eseguire la prestazione; b) quando si tratta di obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale.

Per queste ultime il disegno di legge non indica alcun criterio al quale dovrà attenersi il legislatore delegato mentre, per quanto concerne la inesatta esecuzione della prestazione, una rigorosa attuazione del principio sopra richiamato implicherebbe che alla responsabilità professionale della società debba sempre aggiungersi quella del socio concretamente incaricato di espletarla anche se il mandato fosse affidato ad una società di capitali.

Ciò, però, rischia di vulnerare sin da subito la finalità delle riforma di favorire la diffusione nella professione forense di modelli organizzativi più complessi perché ben difficilmente la società di capitali incontrerà l’interesse degli avvocati, se questi non potranno avvalersi del beneficio della responsabilità limitata.



L’INDICE DEGLI ARGOMENTI
(In nero corsivo gli articoli già pubblicati)

1) Art. 1, 3, 6 e 8: Funzione e ruolo dell’avvocato con corollario dei doveri deontologici e del segreto professionale e dell’impegno solenne (di Giuseppe Sileci)
2) Art. 2: Competenze e materie riservate (di Eugenio Sacchettini)
3) Art. 4, 5: Associazioni professionali e società (di Giuseppe Sileci)
4) Art. 9, 11, 22 e 41: Tirocinio (quindi formazione iniziale), formazione continua, specializzazione ed accesso alle giurisdizioni superiori (norme tutte accomunate da momenti di verifica della acquisizione di competenze) (di Eugenio Sacchettini)
5) Art. 10: Pubblicità (di Eugenio Sacchettini)
6) Art. 12: Assicurazione obbligatoria (di Filippo Martini)
7) Art. 13: Tariffe (di Eugenio Sacchettini)
8) Art. 14: Rapporti di collaborazione ((di Eugenio Sacchettini)
9) Art. 18, 19, 20 e 21: Iscrizione all’albo (incompatibilità - sospensione e mantenimento della iscrizione) (di Eugenio Sacchettini)
10) Art. da 25 a 33: Governance e rappresentanza istituzionale territoriale (di Eugenio Sacchettini)
11) Art. da 34 a 38: Governance e rappresentanza istituzionale nazionale (di Giuseppe Sileci)
12) Art. da 46 a 50: Esame di stato e disciplina transitoria (di Eugenio Sacchettini)
13) Art. 51 e 64: Disciplina (organi disciplinari, e cioè Consiglio distrettuale di disciplina e consiglio nazionale forense) (di Ettore Randazzo)
14) Art. 52, 53, 54, 59 e 60: disciplina (procedimento davanti al cdd decisione e sanzioni) (di Ettore Randazzo)
15) Art. 62: Disciplina (impugnazione e procedimento) (di Ettore Randazzo)
 Giuseppe Sileci (Guida al Diritto fonte sole24ore

 

Riforma forense - Il testo approvato dalla Camera

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