Doppio binario sull'Iva per i beni venduti nella Ue
24 gennaio 2013
Il recepimento della direttiva fatturazione deve tener conto dei diversi regimi nella Ue. Le regole per la fatturazione sono cambiate dal 1° gennaio di quest'anno e una delle novità di maggior rilievo riguarda le operazioni diverse da quelle imponibili, per le quali la quarantennale consuetudine di indicare in fattura la disposizione che prevede la non applicazione del tributo dovrà essere rivista nel senso di utilizzare necessariamente le indicazioni obbligatorie, rimanendo invece facoltativo il richiamo della norma.
Tra i non pochi dubbi applicativi c'è un apparente contrasto per quanto riguarda la merce venduta a clienti comunitari. Esistono due disposizioni che se ne occupano, ma vedremo che si tratta di situazioni non coincidenti. Iniziamo con l'articolo 46, comma 2, del Dl 331/93: le cessioni intracomunitarie devono essere fatturate con l'indicazione "non imponibile". Questa disposizione sembra in contrasto con l'articolo 21, comma 6-bis, lettera a) legge Iva, secondo cui va apposta l'indicazione di "inversione contabile" (cioè reverse charge) per le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. In entrambi i casi il cliente estero è debitore di imposta, ma la seconda indicazione va letta nel contesto della prima parte del comma 6-bis): deve cioè trattarsi di operazioni non soggetta all'imposta in base agli articoli da 7 a 7-septies, cioè - per quanto riguarda i beni - dell'articolo 7-bis, comma 1, quando vengono venduti a clienti comunitari beni non esistenti nel territorio dello Stato, vale a dire beni che all'atto della vendita si trovano già nel territorio dello Stato del cliente o comunque non sono in Italia. Risulta così spiegato il motivo della doppia indicazione in fattura: operazione non imponibile quando la merce parte dall'Italia; operazione in reverse charge quando la merce è già all'estero. Dobbiamo però approfondire la seconda questione. La vendita di merce che si trova in uno Stato diverso da quello in cui è stabilito il venditore è una cessione interna nello Stato in cui è presente il bene, e solo la legislazione di questo Stato decide se il soggetto estero può emettere o meno fatture imponibili, utilizzando la partita Iva ottenuta mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale. La norma comunitaria è l'articolo 194 della direttiva e, come ricordato dalla circolare 14/E del 2010, il nostro Paese ha esercitato l'opzione, vietando l'emissione di fatture imponibili a soggetti non stabiliti che vendano a soggetti passivi italiani. Ma non è così in tutti gli Stati e, ad esempio, le partite Iva tedesche delle aziende italiane emettono fatture con la Mehrwertsteuer. E nel caso in cui anche lo Stato estero abbia optato per il reverse charge obbligatorio, l'azienda italiana potrebbe avere o meno una partita Iva estera, in quanto potrebbe appoggiarsi ad uno spedizioniere per gestire le entrate e le uscite dal magazzino.
Proponiamo quindi la seguente sintesi della normativa, relativamente alla vendita di beni che già si trovano all'estero, auspicando ovviamente una conferma ufficiale: nessuna fattura nel caso di partita Iva estera che emette fatture imponibili in quel Paese (manca la condizione del comma 6-bis che il cliente sia debitore di imposta); nessuna fattura nemmeno nel caso di partita Iva estera che emette la fattura in reverse charge, in quanto sarebbe a dir poco insensato che il cliente debba ricevere una fattura dalla partita Iva locale e una da quella italiana. Non dimentichiamo che si tratta di vere e proprie fatture da integrare e non è immaginabile che il cliente lo debba fare due volte; fattura con l'indicazione dell'inversione contabile solo se manca una partita Iva della ditta italiana nel Paese in cui si trova il cliente.
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Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Legge
Decreto legge 30 agosto 1993 , n. 331
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'Ilor dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 29.10.1993, n. 427 (G.U. 29.10.1993, n. 255)
TITOLO II Armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto - CAPO II Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto
SOLE 24ORE Raffaele Rizzardi
Decreto legge 30 agosto 1993 , n. 331
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203
http://www.ilsole24ore.com/art/professionisti_taxandlegal/prof.shtml?docId=4859&typeId=1&sez=norme-e-tributi&s=fisco
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'Ilor dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 29.10.1993, n. 427 (G.U. 29.10.1993, n. 255)
TITOLO II Armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto - CAPO II Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto
SOLE 24ORE Raffaele Rizzardi
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