Doppia iscrizione inps soci srl
Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 20886 del 05/10/2007
Numero 20886 del 05/10/2007
Sentenza
La Cassazione giudica incompatibile la doppia
iscrizione dell' INPS a chi come gli amministratori di una Srl vengono
assoggettati al pagamento dei contributi della gestione separata e
gestione degli esercenti attività commerciali in qualità di dipendenti
(Cass. Sez. Lavoro n. 20886/07 del 5 ottobre 2007).
Per la prima volta la Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lavoro n. 20886/07 del 5 ottobre 2007) interviene sulla vexata quaestio della contemporanea iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali ed alla gestione separata per i soci d'opera di SRL che percepiscano compensi come amministratori.
La legge 662/96, art. 1, commi 202 - 208, ha esteso l'obbligo di iscrizione IVS per gli esercenti attività commerciali, soci d'opera di SRL, nella gestione speciale corrispondente.
L'INPS con le Circolari 25/1997, 121/1998, 215/1998 e 32/1999 ha reiteratamente sostenuto da un lato che l'iscrivibilità alla gestione commercianti del socio d'opera di una società di capitali era subordinata al criterio della prevalenza e della abitualità di tale opera, ma che prevalenza ed abitualità, coesistendo con l'ufficio di amministratore e con la relativa percezione di un compenso, comportavano comunque l'obbligo di versare la contribuzione anche alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della L. 335/1995.
L'Istituto rinforzava la sua posizione, sostenendo che l'iscrizione alla gestione separata non aveva carattere di esclusività, essendo dovuto il versamento anche dal dipendente che esercitasse contemporaneamente attività in tale gestione assicurabili.
Sulla legittimità di tale impostazione, buona parte della dottrina aveva espresso perplessità, stando al tenore letterale del comma 208, L. 662/96, art. 1, che così recita: «Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.».
Ora, poiché è noto che la lettera della norma, soprattutto, se chiara, non può essere contraddetta in sede interpretativa,
la prassi adottata dall'INPS non risultava molto convincente.
Ora la sentenza in commento, ribalta e cassa i giudizi che in primo e secondo grado avevano visto soccombere il contribuente. In particolare il Giudice di legittimità appunta l'attenzione sul fatto che in presenza di varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'iscrizione debba effettuarsi nella gestione prevista per l'attività prevalente.
Con il che risulta depotenziato l'argomento addotto dall'Istituto, quando esemplifica la condizione del dipendente che svolga contemporaneamente altra attività assicurabile nella gestione separata di cui alla L. 335/95.
Infatti, in quest'ultima gestione devono essere iscritti, tra gli altri, coloro che percepiscono compensi di collaborazione coordinata e continuativa esercitando in via abituale, anche se non esclusiva, l'ufficio di amministratore o altra collaborazione tipica o atipica.
Tale gestione previdenziale può coesistere con l'iscrizione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ma non con la Gestione Commercianti, in virtù della lettera del citato comma 208 della L. 662/96, art. 1.
C'è da attendersi, a seguito della sentenza in commento, un'intensificazione del contenzioso, per le annualità di contribuzione non prescritte. Se tale contenzioso porterà ad un considerevole numero di sentenze sfavorevoli all'Istituto
in sede di giudizio di legittimità, finalmente l'orientamento interpretativo dell'INPS muterà.
Per la prima volta la Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lavoro n. 20886/07 del 5 ottobre 2007) interviene sulla vexata quaestio della contemporanea iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali ed alla gestione separata per i soci d'opera di SRL che percepiscano compensi come amministratori.
La legge 662/96, art. 1, commi 202 - 208, ha esteso l'obbligo di iscrizione IVS per gli esercenti attività commerciali, soci d'opera di SRL, nella gestione speciale corrispondente.
L'INPS con le Circolari 25/1997, 121/1998, 215/1998 e 32/1999 ha reiteratamente sostenuto da un lato che l'iscrivibilità alla gestione commercianti del socio d'opera di una società di capitali era subordinata al criterio della prevalenza e della abitualità di tale opera, ma che prevalenza ed abitualità, coesistendo con l'ufficio di amministratore e con la relativa percezione di un compenso, comportavano comunque l'obbligo di versare la contribuzione anche alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della L. 335/1995.
L'Istituto rinforzava la sua posizione, sostenendo che l'iscrizione alla gestione separata non aveva carattere di esclusività, essendo dovuto il versamento anche dal dipendente che esercitasse contemporaneamente attività in tale gestione assicurabili.
Sulla legittimità di tale impostazione, buona parte della dottrina aveva espresso perplessità, stando al tenore letterale del comma 208, L. 662/96, art. 1, che così recita: «Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.».
Ora, poiché è noto che la lettera della norma, soprattutto, se chiara, non può essere contraddetta in sede interpretativa,
la prassi adottata dall'INPS non risultava molto convincente.
Ora la sentenza in commento, ribalta e cassa i giudizi che in primo e secondo grado avevano visto soccombere il contribuente. In particolare il Giudice di legittimità appunta l'attenzione sul fatto che in presenza di varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'iscrizione debba effettuarsi nella gestione prevista per l'attività prevalente.
Con il che risulta depotenziato l'argomento addotto dall'Istituto, quando esemplifica la condizione del dipendente che svolga contemporaneamente altra attività assicurabile nella gestione separata di cui alla L. 335/95.
Infatti, in quest'ultima gestione devono essere iscritti, tra gli altri, coloro che percepiscono compensi di collaborazione coordinata e continuativa esercitando in via abituale, anche se non esclusiva, l'ufficio di amministratore o altra collaborazione tipica o atipica.
Tale gestione previdenziale può coesistere con l'iscrizione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ma non con la Gestione Commercianti, in virtù della lettera del citato comma 208 della L. 662/96, art. 1.
C'è da attendersi, a seguito della sentenza in commento, un'intensificazione del contenzioso, per le annualità di contribuzione non prescritte. Se tale contenzioso porterà ad un considerevole numero di sentenze sfavorevoli all'Istituto
in sede di giudizio di legittimità, finalmente l'orientamento interpretativo dell'INPS muterà.
fonte:fisco e tasse
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